In data 27 giugno 2024 è stato pubblicato sul sito di ECHA, Agenzia europea per le sostanze chimiche, l’aggiornamento della Candidate List relativo al II semestre del 2024, con l’aggiunta della sostanza descritta nella tabella sotto.
| Substance name | EC number | CAS number | Reason for inclusion | Examples of uses |
|---|---|---|---|---|
| Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide | 201-279-3 | 80-43-3 | Tossica per la riproduzione (Articolo 57c) | Ritardante di fiamma |
Il bis(α,α-dimetilbenzil) perossido è utilizzato in particolar modo come ritardante di fiamma ed è stato inserito in Candidate List poiché valutato tossico per la riproduzione.
In realtà, la revisione della Candidate List di giugno 2024 prevedeva l’aggiunta di un’ulteriore sostanza, il trifenilfosfato (TPhP; CE n. 204-112-2), il cui inserimento è stato eccezionalmente sospeso per la recente messa a disposizione di nuove informazioni che incidono sostanzialmente sulla valutazione della sua pericolosità.
Ad oggi le SVHC (Substances of Very High Concern) pubblicate da ECHA nella Candidate List poiché considerate “sostanze che potrebbero generare effetti gravi e irreversibili rientranti nei criteri previsti dall’art. 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH”, sono in tutto 241, fra cui alcune voci che si riferiscono a gruppi di sostanze. Alle aziende grava l’obbligo di verificare la presenza delle SVHC all’interno dei propri processi e/o delle sostanze/miscele prodotte e utilizzate, tal quali o all’interno di articoli e di applicare quanto previsto dalla normativa applicabile.
Quali conseguenze ha per le aziende l’inserimento di una nuova sostanza SVHC in Candidate List?
L’inserimento in Candidate List di una nuova SVHC fa “scattare” una serie di adempimenti previsti ai sensi del Regolamento REACH, del Regolamento CLP e della Direttiva Waste Framework Directive. Per approfondire gli obblighi che si applicano, vedi il nostro precedente articolo. “Reach: Aggiornamento Candidate List con 9 nuove sostanze”





