Il principio alla base della normativa Dual Use è quello di impedire l’export di beni e il trasferimento di tecnologie che possano contribuire alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e di quelle più convenzionali.
Nella considerazione del crescente volume degli scambi commerciali attraverso le frontiere dell’Unione Europea, l’attuazione dei controlli sulle esportazioni UE di prodotti a duplice uso si basa su misure preventive come l’obbligo di autorizzazione all’esportazione e di procedure di registrazione doganale.
Normativa
Il Regolamento UE 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 ha sostituito il Regolamento (CE) 428/2009 e comprende elenchi aggiornati di prodotti a duplice uso soggetti a controllo, che ispirano a quelli dei principali regimi internazionali di controllo delle esportazioni di beni duali. Pertanto, l’esportazione dei prodotti a duplice uso, figuranti nella lista di cui all’Allegato 1, è subordinata ad autorizzazione.
Quale impatto per le aziende
Per le aziende italiane che esportano all’estero la Normativa, di notevole complessità, pone diverse problematiche in quanto alcuni beni che sono destinati ad un uso civile, sono potenzialmente utilizzabili a scopi militari, basti pensare a tubazioni particolari che possono essere impiegate in impianti per la produzione di energia nucleare, a pompe con portate elevate che potrebbero trovare applicazione in impianti per l’estrazione di idrocarburi, ecc.
Il difficile rimane quindi capire se il bene esportato può essere considerato dual use.
L’allegato 1 del Regolamento UE 2021/821 fornisce un sostanzioso elenco dei prodotti potenzialmente dual use divisi in 9 categorie e contenente una descrizione delle caratteristiche tecniche del bene, costituisce quindi un primo passaggio per valutarne la “posizione”.
Altro elemento di verifica consiste nell’incrociare il codice doganale Taric nella sezione dedicata del portale delle Agenzie delle Dogane: inserendo il codice doganale il portale incrocia il dato con il paese a cui è destinata l’esportazione, segnalando se il bene è da considerarsi dual use o se è comunque sottoposto a restrizioni all’esportazione verso Paesi specifici.
Se l’articolo dovesse capitare nel campo di applicazione della normativa, bisogna stabilire con certezza se il bene per le sue caratteristiche non è da considerarsi utilizzabile a scopi militari o in alternativa chiedere l’autorizzazione al Ministero dello sviluppo economico per l’esportazione.
Le sanzioni per i trasgressori rimangono importanti e prevedono la reclusione da 2 a 6 anni e sanzioni amministrative da 50.000 a 250.000 €.
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