La Parte II del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 definisce, tra l’altro, le procedure per la Valutazione dell’Impatto Ambientale dei progetti (V.I.A.). Per impatto ambientale s’intende qualsiasi alterazione dell’ambiente, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.
Rientrano nel campo d’applicazione della procedura di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) i progetti elencati negli allegati alla parte II del D.Lgs 152/06, tra i quali progetti relativi a:
- Trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti.
- Infrastrutture per la mobilità, idrauliche e di difesa del suolo.
- Industria estrattiva ed energetica, dei prodotti alimentari, chimica, della gomma, tessile, cuoio, legno, carta e cellulosa.
- Produzione e trasformazione dei metalli dei prodotti minerali.
- Agricoltura, silvicoltura, acquicoltura.
- Turismo e svaghi.
Progetto Qualità e Ambiente offre la propria consulenza per l’espletamento delle pratiche previste dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.), quali:
- Redazione di Studi di Compatibilità Ambientale.
- Espletamento di pratiche per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.).
- Predisposizione Valutazioni d’Impatto Ambientale.
CONSULENZA AMBIENTALE: tutti i servizi
Le ultime dal mondo AMBIENTE
Direttiva 2024/825/UE: la Commissione Europea aggiorna le FAQ sull’applicazione
La Commissione Europea ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ sull’applicazione della Direttiva 2024/825/UE, dedicata al rafforzamento della tutela dei consumatori nella transizione verde. Il nuovo documento introduce chiarimenti importanti, cita ad esempio un punto rilevante per imprese B2C, uffici marketing, funzioni legali/compliance e responsabili ambiente: l’uso di termini o colori come “green” o “blue” in marchi, nomi aziendali o nomi di prodotto non costituisce automaticamente un claim ambientale, se il contesto non induce il consumatore ad aspettarsi un beneficio ambientale.
Stretta sui green claim dal 27 settembre 2026: cosa cambia per le aziende
Dal 27 settembre 2026 diventano applicabili le nuove regole europee e nazionali contro il greenwashing. Per tutte le imprese che comunicano claim ambientali su prodotti, packaging, sito web o materiali commerciali, diventa essenziale verificare che ogni dichiarazione “green” sia chiara, documentata e non ingannevole. Il 9 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 del 20 febbraio 2026, che attua la Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione. Il decreto modifica il Codice del Consumo ed è entrato in vigore il 24 marzo 2026; le disposizioni della Direttiva sono applicabili dal 27 settembre 2026.
xFIR Il Nuovo obbligo di Formulario digitale
Ultima ora: il Decreto Milleproroghe sposta al 15 settembre 2026 l'obbligo di utilizzo del formulario digitale. Dal 13 febbraio 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato digitale (xFIR) è diventato operativo per i soggetti obbligati, nell’ambito del percorso di digitalizzazione avviato con il RENTRI. In questa guida vediamo che cos’è l’xFIR, come funziona lungo la filiera e chi è tenuto a usarlo, distinguendo i casi in base a tipologia di rifiuto e caratteristiche del produttore. *** Ultim’ora: la Camera ha approvato una proroga dell’obbligo al 15 settembre 2026***



