Ultima ora: La legge di conversione del decreto milleproroghe di fine anno ha introdotto un emendamento che prevede la possibilità di utilizzo alternativo del FIR cartaceo, a scelta degli operatori coinvolti, fino al 15 settembre 2026.
Grazie a questo provvedimento sono inoltre sospese le sanzioni previste in caso di mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari (adempimento previsto per i soli rifiuti pericolosi).

Dopo il RENTRI, un passo in più nella digitalizzazione della gestione rifiuti

Il 13 febbraio 2026 è entrato in vigore l’obbligo di formulario digitale (xFIR) per diversi soggetti. Dopo il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti), la digitalizzazione nella gestione dei rifiuti fa un ulteriore passo avanti importante e radicale, sostituendo il formulario cartaceo con un documento informatico generato e gestito in modalità digitale.
Vediamo chi è obbligato al passaggio a xFIR e di cosa si tratta.

Che cos’è l’xFIR

L’xFIR è un file che si compila tramite piattaforma RENTRI, App RENTRI o un software gestionale interoperabile. Ogni soggetto coinvolto nella movimentazione del rifiuto (produttore/detentore, trasportatore, destinatario) inserisce solo le informazioni di propria competenza.

Un “contenitore” che si aggiorna durante il trasporto

L’xFIR si aggiorna lungo la filiera: le integrazioni dei diversi soggetti risultano tracciate e gestite in modo coerente con il flusso digitale previsto dal RENTRI.

Firma digitale e validazione dati

Per l’operatività digitale è prevista la firma digitale (disponibile per i servizi dedicati) e sono presenti controlli/validazioni sui dati inseriti, con l’obiettivo di ridurre errori di compilazione rispetto al cartaceo.

Le informazioni da inserire restano sostanzialmente analoghe a quelle del formulario cartaceo: cambia la modalità di compilazione, gestione e trasmissione.

Soggetti obbligati al formulario digitale

La “scelta” fra formulario cartaceo o digitale è dettata dal produttore: se il produttore è obbligato a formulario digitale, tutta la filiera deve utilizzare xFIR. Se non è obbligato a xFIR e preferisce formulario cartaceo, tutta la filiera gestirà il documento in cartaceo. Dal 13/02/2026 trasportatori e impianti devono gestire entrambe le modalità.

I produttori obbligati al xFIR comprendono:

  • Produttori/detentori iscritti al RENTRI che generano rifiuti industriali o artigianali oppure rifiuti derivanti da trattamento rifiuti, con più di 10 dipendenti. Per questi soggetti l’xFIR è obbligatorio sia per rifiuti pericolosi sia per non pericolosi: l’intera filiera collegata al trasporto opera quindi in modalità digitale.
  • Se l’azienda ha meno di 10 dipendenti, l’xFIR è obbligatorio solo per i rifiuti pericolosi. Per i non pericolosi è facoltà dell’azienda scegliere fra FIR cartaceo o xFIR.

Cosa fare adesso (check rapido)

Cosa conviene fare:

  • verificare se il produttore/detentore rientra tra i soggetti obbligati;
  • capire se la filiera opererà in digitale o se resterà possibile il cartaceo (quando ammesso);
  • valutare strumenti: App RENTRI, piattaforma o gestionale interoperabile (se già in uso).

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In generale la modalità dipende dal produttore/detentore: se è obbligato all’xFIR, tutta la filiera segue il digitale; se può usare il cartaceo e lo sceglie, la filiera resta sul cartaceo.

Devono essere pronti a gestire entrambe le modalità (xFIR e cartaceo), perché la scelta/obbligo può variare a seconda del produttore.

No: può essere compilato da piattaforma/App RENTRI oppure tramite un gestionale interoperabile con RENTRI, ciascuno per la propria parte.

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