Il Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro, cuore del sistema di gestione del rischio in azienda, viene redatto ai sensi degli art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 secondo un processo sistematico, ma con applicazione dei metodi più efficaci in finzione della tipologia e della complessità aziendale e dei rischi.
Dalle situazioni più semplici alle analisi dei rischi di impianti industriali alle valutazioni del rischio di aziende secondo la norma ISO 45001, PQA sviluppa documenti che identificano i pericoli, valutano e ponderano i rischi con identificazione di priorità, permettono di prendere decisioni sulle misure preventive da adottare, sulla pianificazione degli interventi di trattamento nonché di controllare e riesaminare il processo di valutazione. Valutazioni specifiche di ciascun rischio vengono condotte secondo le norme tecniche applicabili.
Scegliere un RSPP esterno o formare un RSPP interno
L’allegato II del D.Lgs. 81/08 individua i casi per i quali sussiste la possibilità per il Datore di Lavoro di assumere egli stesso il ruolo di Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP), frequentando i corsi di formazione previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11, aventi durata diversa a seconda del codice ATECO aziendale.
Nel caso il Datore di lavoro non possegga i requisiti formativi richiesti o non siano rispettate le condizioni previste dall’allegato II, il Datore di lavoro ha l’obbligo di incaricare un RSPP. interno o esterno, in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi e delle attività lavorative. Il ricorso a persone esterne diventa obbligatorio in assenza di dipendenti che all’interno dell’azienda siano in possesso dei requisiti di tali requisiti, così come specificato dall’art. 31 c.4 del D.Lgs. 81/08.
L’incarico a RSPP esterno è invece vietato nei casi elencati all’art. 31, c. 6 del D.Lgs. 81/08.
Supporto redazione DVR per inizio Nuova attività
In caso di costituzione di nuova impresa, laddove sono impiegati uno o piu’ lavoratori, il datore di lavoro deve elaborare il documento di valutazione dei rischi entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Si ricorda che la definizione di lavoratore data dall’art. 2 c.1 del D.LGs. 81/08 è molto ampia e prescinde dalla tipologia di contratto e retribuzione (sono compresi i lavoratori dipendenti, i lavoratori a chiamata/voucher, i tirocinanti, i volontari, gli allievi di istituti formativi nel caso di utilizzo di attrezzature o laboratori. Sono esclusi i lavoratori autonomi).
I documenti necessari per la sicurezza sono variabili a seconda della tipologia di attività. Indicativamente, comprendono:
- SCIA (che puo’ comprende la segnalazione di aspetti ambientali e di sicurezza)
- Certificato di prevenzione incendi (se soggetti)
- Documento di valutazione dei rischi
- Piano di emergenza (se richiesto)
- Certificati di conformità impianti
- Denuncia di impianto di messa a terra
- Certificati CE /Dichiarazione conformità all.V del D.Lgs.81/08 per le attrezzature e Libretti di uso e manutenzione delle attrezzature
- Denuncia all’INAIL dei recipienti a pressione (se soggetti),
- Denuncia a INAIL di apparecchi di sollevamento (se soggetti),
- Schede di sicurezza dei prodotti chimici usati;
- Protocollo Covid-19
- Protocollo sanitario (se soggetti a visite mediche);
- Attestati di formazione per Datore di lavoro, lavoratori e altre figure per la sicurezza (addetti antincendio, addetti primo soccorso)
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