IL CASO
Un’azienda del settore trasporti è stata sanzionata per 50.000 euro per aver utilizzato un sistema di localizzazione GPS su veicoli aziendali in modo illecito, monitorando in modo continuativo circa 50 lavoratori senza fornire un’adeguata informativa e oltre i limiti autorizzati dall’INL

Le violazioni riscontrate

  • Informativa carente o assente: i lavoratori non erano stati informati correttamente sulle modalità e finalità del trattamento, né sulla continua rilevazione dei dati GPS.
  • Assenza di vetrofanie: sui mezzi aziendali non erano state applicate le vetrofanie riportanti il pittogramma indicato dal Garante.
  • Trattamento sproporzionato: venivano tracciati anche chilometraggi, velocità e stato di accensione dei veicoli.
  • Conservazione illecita dei dati: i dati erano conservati per oltre 180 giorni, in violazione del principio di limitazione della conservazione.

Principi da rispettare nel trattamento dati tramite GPS

Il Garante ha riassunto i principali accorgimenti che ogni titolare del trattamento deve osservare:

  • Divieto di monitoraggio continuativo del lavoratore.
  • Verifica degli eventuali dispositivi GPS installati su mezzi aziendali concessi al lavoratore ad uso promiscuo.
  • Visualizzazione della posizione solo da soggetti autorizzati e nei limiti delle finalità.
  • Disattivazione possibile durante le pause o fuori orario di lavoro.
  • Pseudonimizzazione dei dati (es. eliminando riferimenti diretti alla targa o al dipendente).
  • Conservazione dei dati solo se strettamente necessaria e per tempi limitati.
  • Trattamento proporzionato e non eccedente rispetto a finalità legittime (esigenze organizzative, sicurezza, tutela del patrimonio).

Cosa fare come azienda

E’ necessario verificare i sistemi GPS eventualmente installati nella tua azienda e a valutare se:

  • È presente un’autorizzazione valida dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o se è stato sottoscritto un accordo con le RSU aziendali.
  • I dipendenti sono stati informati correttamente e se sono state applicate le vetrofanie sugli automezzi.
  • Sono stati nominati gli addetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR.
  • È stato sottoscritto un accordo sul trattamento dei dati personali con il fornitore ai sensi degli art. 28 del GDPR.
  • I dati raccolti sono proporzionati, pertinenti e conservati nei limiti.
  • E’ prevista la possibilità di disattivazione nei momenti opportuni.

In caso contrario, è necessario intervenire immediatamente per non incorrere in sanzioni.

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