In data 3 marzo 2022 è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il piano nazionale delle attività di controllo sull’applicazione nelle aziende dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e (CE) n. 1272/2008 (CLP) valido per l’anno 2022.
Le imprese maggiormente coinvolte nei controlli (Target Group) saranno quelle rientranti nella filiera di produzione e/o importazione di:
- Sostanze tal quali o in miscele/articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica (es. detergenti; disgorganti; fitosanitari, biocidi, fertilizzanti, prodotti per pulire casa, per il bucato, per giocoleria-animazione, miscele per tatuaggi);
- Sostanze tal quali o in miscele/articoli contenute nella Candidate List dell’ECHA, negli allegati XIV e XVII del Regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, tessili, plastificanti, coloranti, deodoranti per ambiente e per il WC)
e verranno selezionate sulla base di una lista di priorità tra le società:
- soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 (Incidenti Rilevanti)
- in possesso di AIA
- con evidenze di scorretta valutazione e/o gestione delle sostanze
- individuate dall’Autorità competente secondo le informazioni fornite dall’ECHA, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’archivio preparati pericolosi dell’ISS
- con canali di vendita on-line
- di rilevanza territoriale e/o ambientale
- che hanno pre-registrato sostanze senza poi registrarle definitivamente
- aventi il ruolo di rappresentante esclusivo (OR)
Le fonti che verranno utilizzate per l’individuazione delle imprese da sottoporre a controllo saranno soprattutto database regionali, le ASL, le Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale, le Camere di commercio, il Centri antiveleni, l’INAIL e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (vedi il nostro precedente articolo in tema di controlli in dogana)
L’obiettivo del controllo è, tra gli altri, la verifica degli obblighi di registrazione (Titolo II del regolamento REACH), degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH), degli obblighi di restrizione (Titolo VIII del regolamento REACH), di notifica delle sostanze contenute in articoli (banca dati SCIP – Titolo II del regolamento REACH), di comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (articolo 33 – Titolo IV del regolamento REACH), di conformità delle SDS (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH), nonché degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele in base al regolamento CLP.
Le sostanze in quanto tali o presenti in miscele e articoli maggiormente oggetto di controllo saranno quelle classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH nonché quelle destinate a categorie di consumatori sensibili (lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza) e infine quelle presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (ad esempio sostanze e miscele contenenti biossido di titanio).
Il Piano presenta tabelle riportanti target prioritari per ciascuna attività di controllo (restrizioni, sostanze SVHC negli articoli, classificazione etichettatura ed SDS, autorizzazioni).