A tutela dei consumatori, dei lavoratori e dell’ambiente, dal 4 ottobre 2021 è in vigore una nuova prassi per i controlli REACH-CLP su prodotti chimici e articoli in genere importati sul territorio italiano. La nuova prassi prevede la cooperazione del Ministero della Salute con le Autorità doganali per la verifica degli obblighi di registrazione, autorizzazione e restrizione richiesti dal Regolamento REACH e di etichettatura e imballaggio previsti dal CLP. Una cooperazione che potrebbe tradursi in un incremento di controlli a carico delle aziende importatrici, con possibile incremento delle sanzioni di cui ai decreti D.Lgs. 133/2009 (Decreto Sanzioni REACH) e D.Lgs. 186/11 (Decreto Sanzioni CLP).
Per un periodo di 24 mesi, le attività di controllo saranno rafforzate in frontiera e saranno eseguite in cooperazione con le Autorità di controllo delle Regioni e le loro articolazioni territoriali. La verifica sulla merce sarà eseguita durante le operazioni di sdoganamento con il diretto supporto agli uffici doganali, in particolare:
- sarà eseguito un controllo della registrazione REACH per le sostanze previste del Regolamento, importate in quanto tali o contenute in miscele o articoli con rilascio intenzionale, in quantità superiore a 1 ton/anno;
- sarà eseguito un controllo della autorizzazione all’importazione, in quantità anche inferiore a 1 ton/anno, delle sostanze in allegato XIV del Regolamento REACH; tali sostanze verranno identificate in base ai codici riportati nella casella 44 della dichiarazione doganale;
- sarà eseguito un controllo dai laboratori ADM o dalla rete dei laboratori REACH di cui all’Ac.SR del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR) per la rilevazione delle sostanze soggette a restrizione al di sopra dei limiti previsti dall’allegato XVII del Regolamento REACH.
Il controllo, a campione o sulla base di specifici profili di rischio locale, sarà di tipo analitico e riguarderà i seguenti prodotti di cui all’allegato XVII del REACH:
– Bigiotteria (cadmio, nichel e piombo)
– Thermos, copriasse da stiro, reticella spargifiamma (amianto)
– Tessile e borse in pelle/cuoio (coloranti azoici e ammine aromatiche)
– Calzature in pelle/cuoio (cromo)
– Cemento (cromo)
– Deodoranti per ambienti, tavolette per WC (1,4-diclorobenzene)
– Pneumatici rigenerati (IPA)
– Leghe per brasature (cadmio)
– Prodotti con materiale plastico in PVC – manubri bicicletta, guanti da sport, sandali da scoglio – (ftalati)
– Auricolari, frequenzimetri da polso – (ftalati)
Con riferimento al Regolamento CLP, i controlli saranno focalizzati sulla correttezza, completezza e coerenza di etichettatura, imballaggio e schede di sicurezza dei seguenti prodotti:
– Vernici e vernici spray
– Diluenti per vernici
– Detergenti (detersivi)
– Disgorganti
– Colle e adesivi
– Bianchetti
– Prodotti per l’automobile (liquidi antigelo, olii per compressori e turbine, detergenti per auto).
Si ricorda che il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 126 del REACH e attuato in Italia con il D.L. 14 settembre 2009 n. 133, prevede sanzioni pesanti in caso di mancata registrazione, autorizzazione, restrizione, di cui riportiamo alcuni esempi nella tabella sotto.
| Violazione del Regolamento REACH | Sanzioni DL 133/09 |
|---|---|
| Mancata Registrazione REACH | Sanzione da 15.000 a 90.000 euro per sostanza |
| Mancato rispetto di una Restrizione | Arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro |
| Mancata notifica ECHA in caso di Autorizzazione | Sanzione 5.000 a 30.000 euro |





