A tutela dei consumatori, dei lavoratori e dell’ambiente, dal 4 ottobre 2021 è in vigore una nuova prassi per i controlli REACH-CLP su prodotti chimici e articoli in genere importati sul territorio italiano. La nuova prassi prevede la cooperazione del Ministero della Salute con le Autorità doganali per la verifica degli obblighi di registrazione, autorizzazione e restrizione richiesti dal Regolamento REACH e di etichettatura e imballaggio previsti dal CLP. Una cooperazione che potrebbe tradursi in un incremento di controlli a carico delle aziende importatrici, con possibile incremento delle sanzioni di cui ai decreti D.Lgs. 133/2009 (Decreto Sanzioni REACH) e D.Lgs. 186/11 (Decreto Sanzioni CLP).

Per un periodo di 24 mesi, le attività di controllo saranno rafforzate in frontiera e saranno eseguite in cooperazione con le Autorità di controllo delle Regioni e le loro articolazioni territoriali. La verifica sulla merce sarà eseguita durante le operazioni di sdoganamento con il diretto supporto agli uffici doganali, in particolare:

  • sarà eseguito un controllo della registrazione REACH per le sostanze previste del Regolamento, importate in quanto tali o contenute in miscele o articoli con rilascio intenzionale, in quantità superiore a 1 ton/anno;
  • sarà eseguito un controllo della autorizzazione all’importazione, in quantità anche inferiore a 1 ton/anno, delle sostanze in allegato XIV del Regolamento REACH; tali sostanze verranno identificate in base ai codici riportati nella casella 44 della dichiarazione doganale;
  • sarà eseguito un controllo dai laboratori ADM o dalla rete dei laboratori REACH di cui all’Ac.SR del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR) per la rilevazione delle sostanze soggette a restrizione al di sopra dei limiti previsti dall’allegato XVII del Regolamento REACH.

Il controllo, a campione o sulla base di specifici profili di rischio locale, sarà di tipo analitico e riguarderà i seguenti prodotti di cui all’allegato XVII del REACH:

– Bigiotteria (cadmio, nichel e piombo)
– Thermos, copriasse da stiro, reticella spargifiamma (amianto)
– Tessile e borse in pelle/cuoio (coloranti azoici e ammine aromatiche)
– Calzature in pelle/cuoio (cromo)
– Cemento (cromo)
– Deodoranti per ambienti, tavolette per WC (1,4-diclorobenzene)
– Pneumatici rigenerati (IPA)
– Leghe per brasature (cadmio)
– Prodotti con materiale plastico in PVC – manubri bicicletta, guanti da sport, sandali da scoglio – (ftalati)
– Auricolari, frequenzimetri da polso – (ftalati)

Con riferimento al Regolamento CLP, i controlli saranno focalizzati sulla correttezza, completezza e coerenza di etichettatura, imballaggio e schede di sicurezza dei seguenti prodotti:

– Vernici e vernici spray
– Diluenti per vernici
– Detergenti (detersivi)
– Disgorganti
– Colle e adesivi
– Bianchetti
– Prodotti per l’automobile (liquidi antigelo, olii per compressori e turbine, detergenti per auto). 

Si ricorda che il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 126 del REACH e attuato in Italia con il D.L. 14 settembre 2009 n. 133, prevede sanzioni pesanti in caso di mancata registrazione, autorizzazione, restrizione, di cui riportiamo alcuni esempi nella tabella sotto.

Violazione del Regolamento REACH Sanzioni DL 133/09
Mancata Registrazione REACH Sanzione da 15.000 a 90.000 euro per sostanza
Mancato rispetto di una Restrizione

Arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro

Mancata notifica ECHA in caso di Autorizzazione Sanzione 5.000 a 30.000 euro

Contatta i nostri consulenti per maggiori informazioni e per ricevere supporto per la verifica della conformità dei tuoi prodotti importati ai regolamenti REACH e CLP.

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