Grazie alla pubblicazione del D.Lgs. 135 del 4 settembre 2024 in gazzetta ufficiale vengono in parte riscritte le regole sulla trattazione, in ottica sicurezza, della famiglia di sostanze denominate Cancerogene e Mutagene che andranno ad accogliere anche quelle “pericolose per l’apparato riproduttivo e il feto”, cosiddette Reprotossiche. Il Decreto è l’attuazione della Direttiva (UE) 2022/431 emanata dal parlamento europeo. Inoltre, sono stati in parte rivisti alcuni elementi relativi ad altre sostanze pericolose non rientranti nella categoria delle cancerogene, mutagene e reprotossiche.
Modifiche al TULS 2024: Nuovi Obblighi per la Sicurezza sul Lavoro e la Gestione delle Sostanze Reprotossiche
A partire dall’ 11 ottobre 2024 (15 giorni dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del suddetto decreto), il TULS subisce importanti modifiche con ovvie implicazioni da un punto di vista della sicurezza e della tutela della salute sui luoghi di lavoro nonché nuovi obblighi per i soggetti interessati dalle citate sostanze pericolose non esclusivamente di natura reprotossica.
Il D.Lgs. si compone di 22 articoli e 3 allegati (contenenti delle tabelle con elenchi di sostanze e relativi dati). Quello che sostanzialmente si verifica attraverso la sua attuazione è:
- la modifica di decine di articoli del D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro – TULS) e, nello specifico, la sostituzione sistematica dei termini “cancerogeni, mutageni” con i termini “cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione”. Il risultato è l’equiparazione dei reprotossici alle altre due tipologie e, quindi, l’applicazione ai reprotossici degli stessi vincoli normativi già esistenti per cancerogeni e mutageni.
- La sostituzione del “vecchio” allegato XXXVIII [valori limite di esposizione ad agenti chimici] con il nuovo allegato XXXVIII (stesso titolo) dove sono stati inseriti nuove sostanze, rivisti limiti espositivi e alcune misure transitorie (scadenze, entrate in vigore, etc..) di sostanze di natura pericolosa ma non annoverabili tra quelle cancerogene, mutagene e reprotossiche
- La sostituzione del “vecchio” allegato XLIII [valori limite di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni] con il nuovo allegato XLIII [valori limite di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici] dove, ora, sono annoverate anche tutti quegli agenti che, in base al regolamento CLP (Regolamento CE 1272/2008 e smi – classificazione delle sostanze), ricadono nella definizione di “sostanze reprotossiche categoria 1a e 1b” (ovvero quelle dagli effetti nefasti certi e molto probabili su apparato riproduttivo e feto).
- L’aggiunta dell’allegato XLIII-bis [valori limiti biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria] dove vengono definiti i limiti biologici per la sostanza Piombo (diffuso e ben noto reprotossico di categoria 1a, la peggiore) e i relativi obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti direttamente a tale sostanza o a miscele che la contengono.
Obblighi del Datore di Lavoro 2024: Rivalutazione dei Rischi per Sostanze Reprotossiche e Sicurezza sul Lavoro
Il datore di lavoro deve immediatamente rivalutare la sicurezza della propria attività produttiva, in particolare per la presenza di sostanze reprotossiche, pure o in miscele, identificate con la frase di rischio H360.. Attraverso la rivalutazione delle Schede di Sicurezza Prodotti (SDS) e dei processi produttivi (possibili fonti di sostanze reprotossiche) sarà necessario revisionare:
- la valutazione del rischio agenti chimici (DVR chimico)
- la valutazione del rischio agenti cancerogeni e mutageni, aggiungendovi anche le sostanze/miscele con effetti reprotossici
- la documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria, in accordo col medico competente





