ULTIME SU ETICHETTATURA AMBIENTALE E PLASTIC TAX

  • ETICHETTA AMBIENTALE: Le Linee Guida ufficiali per la redazione delle etichette ambientali sono state recentemente aggiornate con la pubblicazione di nuovo Decreto del MASE che ha abrogato le indicazioni di marzo 2022. Per approfondimento sulle nuove indicazioni, consulta il nostro articolo dedicato: “Il Decreto MASE introduce nuove linee guida per l’etichettatura ambientale degli imballaggi“.

  • PLASTIC TAX: Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 approvato dal Governo il 22 novembre prevede, all.art. 16, il differimento dei termini per l’efficacia della Plastic Tax al 01/01/2024.

Roberta chiede: se gli imballi importati da paesi extra UE non sono marcati, come dobbiamo comportarci?

Anna chiede: come devo comportarmi per l’import cina in contesto b2b di imballaggi pieni ? che documentazione deve viaggiare con la merce in entrata?

Rosalba chiede: vorrei sapere per la merce importata esempio dalla Cina quest’ anno come dobbiamo comportarci?

Dal 1 gennaio 2023, gli imballaggi e la merce imballata commercializzati in Italia devono avere etichettatura ambientale conforme ai requisiti di cui all’art. 219 c.5 del D.Lgs. dell’art. 219 c.5 del D. Lgs. 152/06 e al DM 360 del 28 settembre 2022. E’ prevista una deroga per gli imballaggi /articoli imballati già prodotti/importati alla data del 1 gennaio 2023, fino ad esaurimento scorte degli stessi, a patto che sia dimostrabile l’antecedenza alla data di entrata in vigore della norma.
L’etichettatura ambientale può avvenire tramite apposizione fisica dell’informazione su tutti gli imballaggi, sul corpo principale, su eventuale imballaggio di presentazione oppure tramite l’utilizzo di supporti esterni, anche digitali, sotto le condizioni definite dalle linee guida che hanno definito i criteri operativi di etichetta ambientale.
A seconda della modalità che definite per la vostra azienda, potete stabilire per mezzo di accordi contrattuali o commerciali con i fornitori esteri le responsabilità in carico ai vari soggetti e le procedure da attuare.

Alice chiede: la separabilità manuale di 2 componenti di un imballaggio come si definisce?

Si considera “separabile manualmente” la componente che l’utente può separare completamente (salvo eventuali residui irrisori di materiale che possono restare adesi dopo la separazione), senza rischi per sua salute e incolumità, con il solo utilizzo della mani e senza ricorrere a strumenti ulteriori.

Laura chiede: chi ha già etichettato, con le indicazioni per l’etichettatura ambientale, gli imballi per i dispositivi medici come si deve comportare?

In data 11 novembre 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito la risposta ufficiale all’interpello posto da Confindustria per conto di Federazione Dispositivi medici, Farmindustria e Federchimica, in merito all’applicabilità o meno, a partire dal 1 gennaio 2023, dell’obbligo di etichettatura ambientale ai sensi del c. 5 dell’art. 219 del D.Lgs. 152/06 per gli imballaggi di:

  • farmaci ad uso umano e veterinario
  • dispositivi medici
  • dispositivi medico-diagnostici in vitro

Per dettagli sulla risposta del MITE sui dispositivi medici si rimanda al nostro precedente approfondimento Recente parere MITE: gli imballaggi esclusi dall’obbligo di etichetta ambientale

Fausto chiede: produciamo prodotti per circuito B2C con imballaggio monomateriale (regola 5%) sia in Italia che all’estero (UE e Extra UE).
Per Estero è sufficiente mettere etichetta “generica” oppure indicare i dettagli previsti nei vari Paesi di Destino?

Le modalità di etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219 c.5 del D.Lgs. 152/06, illustrate durante il webinar, rispondono alle regole stabilite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica italiano che si applicheranno, a partire dal 1 gennaio 2023, a tutti gli imballaggi vuoti e “pieni” (merci imballate) immessi sul territorio italiano. Come approfondito in nostro precedente articolo, solo alcune categorie di prodotti immessi sul mercato italiano saranno derogati dall’applicazione dell’etichetta ambientale.

Per la commercializzazione in altri Stati è necessario seguire le regole di etichettatura previste dal Paese di destino della merce; ad esempio, per i paesi europei è necessario adeguarsi alla normativa nazionale di ogni Stato europeo, emessa o in fase di emissione, per il recepimento delle direttive su rifiuti e imballaggi e rifiuti di imballaggio, Direttive UE 2018/851 e (UE)2018/852. Le regole di etichetta stabilite da altro paese europeo possono essere molto diverse da quelle italiane. Sanzionabili in caso di export sono anche gli adempimenti emanati/in via di emanazione da ogni Stato europeo per la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) sugli imballaggi della merce commercializzata.



Arnaldo chiede: Nel caso in cui, ad esempio nel caso di imballaggio molto piccolo, si decida di utilizzare l’etichetta ambientale su sito internet, è necessario predisporre un razionale?

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito che laddove siano constatabili effettivi limiti fisici e/o tecnologici per l’apposizione dell’etichettatura ambientale sul packaging, tali informazioni possono essere veicolate tramite canali digitali, o laddove non sia percorribile devono essere rese disponibili mediante siti internet dell’azienda e/o del rivenditore. Per rendere più facilmente disponibili e consultabili al consumatore finale le informazioni ambientali obbligatorie circa la composizione e la corretta gestione a fine vita del packaging, è suggerito di prevedere chiare indicazioni sul packaging o sul punto vendita, riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può trovarle tramite gli strumenti digitali o i siti web. Nelle linee guide di riferimento che illustrano le modalità operative di redazione dell’etichetta ambientale ai sensi dell’art. 219 c.5 del D. Lgs. 152/06 sono dati i seguenti esempi di accesso all’informazione digitale: App, QR code, codice EAN, siti internet aziendali.

Roberta chiede: Le reggette di un bancale possono essere non etichettate in quanto inferiori al 5% in peso?

Le reggette del bancale sono da considerare una componente di imballaggio separabile manualmente poiché vengono rimosse nella ordinaria operazione di apertura del bancale, per poter accedere alla merce. Pertanto in etichetta è obbligatorio inserire l’informazione sulle reggette, se presenti, anche se il loro peso è inferiore al 5%.

Marco chiede: In caso di imballo composto separabile manualmente ad esempio la bottiglia in cui ipotizziamo che il peso del vetro non superi il 95% del peso totale per un prodotto B2C, la bottiglia con varie etichette andrà indicato che è in vetro e va smaltita nel vetro?

Per la regola del 5% che si applica agli imballaggi composti, se il peso della bottiglia in vetro è maggiore o uguale al 95% del peso complessivo del pack, l’intero pack va classificato come monomateriale in vetro. Viceversa, l’imballaggio andrà classificato come composto e potrà essere indicata la raccolta vetro se il materiale prevalente del pack è il vetro.

Mario chiede: l’informazione inerente il tipo di imballo e il fine vita, sono entrambe obbligatorie o l’obbligo è relativo solo all’indicazione di tipologia di imballi?

L’informazione inerente l’identificazione del/i materiale/i di imballaggio è sempre obbligatoria. Le indicazioni sulla raccolta a fine vita sono obbligatorie in caso di conferimento dell’imballaggio/merce imballata a consumatore (circuito B2C), facoltative in caso di cessione in circuito B2B.

Tiziano chiede: Essendo produttori e importatori di imballi pieni destinati al mercato B2B, destinati non solo al mercato Italia ma anche in Europa, abbiamo pensato di riportare le indicazioni relative allo smaltimento in lingua inglese. E’ corretto anche per il mercato italiano?

Nelle linee guide di riferimento che illustrano le modalità operative di redazione dell’etichetta ambientale ai sensi dell’art. 219 c.5 del D. Lgs. 152/06 non sono date indicazioni relative alla lingua da utilizzare; tuttavia, in linea con il principio per cui l’etichetta deve essere “chiara e di facile interpretazione” nel comunicare le informazioni per un corretto smaltimento dei rifiuti, si ritiene opportuno l’uso della lingua italiana per eventuali indicazioni di smaltimento (es. identificazione della raccolta domestica dedicata) e per una raccolta di qualità (es. “Verifica le disposizioni del tuo Comune”).

Le modalità di etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219 c.5 del D.Lgs. 152/06 illustrate durante il nostro webinar rispondono alle regole stabilite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica italiano che si applicheranno, a partire dal 1 gennaio 2023, a tutti gli imballaggi vuoti e “pieni” (merci imballate) immessi sul territorio italiano. Come approfondito in nostro precedente articolo, solo alcune categorie di prodotti immessi sul mercato italiano saranno derogati dall’applicazione dell’etichetta ambientale.

Per la commercializzazione in altri Stati è necessario seguire le regole di etichettatura previste dal Paese di destino della merce; ad esempio, per i paesi europei è necessario adeguarsi alla normativa nazionale di ogni Stato europeo, emessa o in fase di emissione, per il recepimento delle direttive su rifiuti e imballaggi e rifiuti di imballaggio, Direttive UE 2018/851 e (UE)2018/852. Le regole di etichetta stabilite da altro paese europeo possono essere molto diverse da quelle italiane Sanzionabili in caso di export sono anche gli adempimenti emanati/in via di emanazione da ogni Stato europeo per la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) sugli imballaggi della merce commercializzata.

Massimo chiede: Il QRcode che rimandi alla pagina web dove le informazioni sugli imballaggi vengono riportate, potrebbe essere apposto anche su un documento di trasporto dematerializzato (elettronico)?

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito che qualora non vi sia la possibilità di apporre l’etichettatura ambientale sul packaging per limiti di spazio o tecnologici, l’etichettatura ambientale può essere riportata su un supporto esterno (es. documento di trasporto) o tramite canali digitali.
Nelle linee guide di riferimento che illustrano le modalità operative di redazione dell’etichetta ambientale ai sensi dell’art. 219 c.5 del D. Lgs. dell’art. 219 c.5 del D. Lgs. 152/06 sono dati i seguenti esempi di accesso all’informazione digitale: App, QR code, codice a barre, siti web. La scelta del canale attraverso cui veicolare l’informazione spetta all’azienda e deve essere in linea con l’obiettivo di “guidare” in modo chiaro il soggetto che smaltirà gli imballaggi verso il conferimento nella opportuna raccolta differenziata domestica.

Adriano chiede: Buongiorno, per i produttori/esportatori esteri quali informazioni sono disponibili per facilitare il riciclo dei loro imballaggi e l’adesione alle nuove normative Italiane?

La sanzione amministrativa prevista dall’articolo 261 c.3 D. 152/06 in caso di mancata ottemperanza dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi (varia da 5000 a 25000 €) si applica a “Chiunque” immetta imballaggi/merci imballate che non rispettano i requisiti previsti. Nei casi in cui più attori partecipano al processo di etichettatura, fra i quali alcuni esteri, è opportuno stabilire tramite accordi commerciali o contrattuali i compiti e le responsabilità di ogni attore della filiera per il raggiungimento dell’obiettivo.
Informazioni utili per l’adesione alla nuova norma sono le linee guida ufficiali e circolari interpretative emanate dal 2020 ad oggi sull’argomento dal MITE, dal CONAI e da ultimo dal MASE.

Annarita chiede: Ci occupiamo della vendita di accoppiati film plastici/carta che saranno usati come imballaggi, sull’etichetta siamo obbligati a dare informazioni sia sugli imballaggi che sul prodotto che vendiamo? Gli accoppiati che vendiamo sono semilavorati che sono destinati ad altre lavorazioni o stampa.

I produttori/importatori di semilavorati destinati a diventare imballaggi sono identificati come soggetti “Produttori”. La linee guide di riferimento che illustrano le modalità operative di redazione dell’etichetta ambientale ai sensi dell’art. 219 c.5 del D. Lgs. dell’art. 219 c.5 del D. Lgs. 152/06 e le linee interpretative di CONAI chiariscono che i Produttori devono assicurare che l’informazione circa l’identificazione dell’imballaggio sia veicolata lungo tutta la filiera: “sono loro infatti i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell’imballaggio”. Pertanto siete tenuti a dare informazioni sul prodotto che vendete.
Se il semilavorato è commercializzato imballato, siete tenuti a fornire l’etichetta ambientale relativa agli imballaggi utilizzati per proteggere e consegnare il vostro prodotto.

Federico chiede: Produciamo imballaggi neutri e indichiamo sul documento allegato al singolo lotto il codice del materiale che produciamo; dobbiamo indicare anche i codici degli imballaggi che usiamo per proteggere il nostro prodotto spedito? (es: pallet-reggetta-angolare-film estensibile)

I produttori imballaggi sono identificati come soggetti “Produttori”. La linee guide di riferimento che illustrano le modalità operative di redazione dell’etichetta ambientale ai sensi dell’art. 219 c.5 del D. Lgs. dell’art. 219 c.5 del D. Lgs. 152/06 e le linee interpretative di CONAI chiariscono che i Produttori devono assicurare che l’informazione circa l’identificazione dell’imballaggio sia veicolata lungo tutta la filiera: “sono loro infatti i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell’imballaggio”. Pertanto siete tenuti a dare informazioni sul prodotto che vendete.
Poiché il vostro prodotto è venduto imballato, siete tenuti a fornire l’etichetta ambientale relativa agli imballaggi utilizzati per proteggere e consegnare il vostro prodotto.

Lara chiede: piatti gastronomici ready to eat, confezionati in vaschetta di plastica e film plastico termosaldato quindi non rimovibile manualmente, com’è da considerare dato che per consumare il prodotto è obbligatorio rimuovere il film anche se con l’utilizzo di strumenti?

La componente di imballaggio che, seppur con l’uso di strumenti, è rimossa nell’ordinaria attività di fruizione del bene (per poter utilizzare il bene è necessario che io la rimuova) è considerata componente separabile manualmente.

Sabrina chiede: Usiamo lo stesso imballo per il mercato italiano che estero. Se l’indicazione per lo smaltimento dell’imballo segue le regole italiane non è detto che soddisfi quelle del Paese Estero. Come possiamo intervenire?

Andrea chiede: Siamo un’azienda che produce lubrificanti, se un imballo deve essere spedito sia in Italia che in Europa, non volendo gestire etichette separate, cosa devo riportare nelle etichette per destinazione prodotto Francia Germania e Spagna oltre al mercato italiano?

Le modalità di etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219 c.5 del D.Lgs. dell’art. 219 c.5 del D. Lgs. 152/06 illustrate durante il webinar, rispondono alle regole stabilite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica italiano che si applicheranno, a partire dal 1 gennaio 2023, a tutti gli imballaggi vuoti e “pieni” (merci imballate) immessi sul territorio italiano. Come approfondito in nostro precedente articolo, solo alcune categorie di prodotti immessi sul mercato italiano saranno derogati dall’applicazione dell’etichetta ambientale.

Per la commercializzazione in altri Stati è necessario seguire le regole di etichettatura previste dal Paese di destino della merce; ad esempio, per i paesi europei è necessario adeguarsi alla normativa nazionale di ogni Stato europeo, emessa o in fase di emissione, per il recepimento delle direttive su rifiuti e imballaggi e rifiuti di imballaggio, Direttive UE 2018/851 e (UE)2018/852. Le regole di etichetta stabilite da altro paese europeo possono essere molto diverse da quelle italiane. Sanzionabili in caso di export sono anche gli adempimenti emanati/in via di emanazione da ogni Stato europeo per la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) sugli imballaggi della merce commercializzata.

Claudia chiede: In caso di import di merci imballate, sono obbligata a comunicare al fornitore estero di indicare la materia (carta, pallet, film) nei documenti di consegna?

A partire dal 1 gennaio 2023, tutti gli imballaggi e la merce imballata commercializzati in Italia dovranno avere etichettatura ambientale conforme ai requisiti di cui all’art. 219 c.5 del D.Lgs. dell’art. 219 c.5 del D. Lgs. 152/06 e al DM 360 del 28 settembre 2022. E’ prevista una deroga esclusivamente per gli imballaggi /articoli imballati già prodotti/importati alla data del 1 gennaio 2023, fino ad esaurimento scorte degli stessi, a patto che sia dimostrabile l’antecedenza alla data di entrata in vigore della norma.
L’etichettatura ambientale può avvenire tramite apposizione fisica dell’informazione su tutti gli imballaggi, sul corpo principale, su eventuale imballaggio di presentazione oppure tramite l’utilizzo di supporti esterni, anche digitali, sotto le condizioni definite dalle linee guida che hanno definito i criteri operativi di etichetta ambientale.
A seconda della modalità che definite per la vostra azienda, potete stabilire per mezzo di accordi contrattuali o commerciali con i fornitori esteri le responsabilità in carico ai vari soggetti e le procedure da attuare.

Carmen chiede: La nostra azienda si occupa della produzione di integratori e sugar spheres. Il packaging tipo per la merce prodotta è il seguente: bancale in legno, fusti PVC o KRAFT, cellophane, reggia, doppio sacco di polietilene interno al fusto. Tutto ciò che fa parte del nostro packaging è acquistato da produttori italiani. I nostri prodotti sono destinati ad aziende (B2B). Dove ci collochiamo nella filiera di distribuzione per ciò che concerne l’etichettatura ambientale? E l’obbligo di etichettatura nel nostro caso è prevalentemente a carico del produttore degli imballaggi e il nostro compito sarebbe quello di accertarci della corretta etichettatura ambientale dei fornitore di imballaggi?

L’etichetta ambientale conforme ai requisiti di cui all’art. 219 c.5 del D.Lgs. dell’art. 219 c.5 del D. Lgs. 152/06 per prodotti destinati ad un circuito B2B deve contenere l’identificazione del materiale di imballaggio. In modo facoltativo, è possibile fornire anche indicazioni in merito alla corretta raccolta domestica a cui deve essere conferito ogni imballaggio.

La linee guida di riferimento che illustrano le modalità operative di redazione dell’etichetta ambientale ai sensi dell’art. 219 c.5 del D. Lgs. dell’art. 219 c.5 del D. Lgs. 152/06 e le linee interpretative di CONAI chiariscono che ai Produttori spetta la responsabilità di assicurare che l’informazione circa l’identificazione dell’imballaggio sia veicolata lungo tutta la filiera: “sono loro infatti i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell’imballaggio”. Poiché nella maggior parte dei casi il processo di etichettatura di un bene avviene in maniera condivisa fra produttore e utilizzatore del/degli imballaggio/i, su tale aspetto è corretto parlare di responsabilità condivisa. La stessa sanzione amministrativa prevista dall’articolo 261 c.3 D. 152/06, che può variare da 5000 a 25000 €, si applica a “Chiunque” immetta senza ottemperare all’obbligo. Pertanto, nei casi di etichettatura “condivisa” fra più attori, è opportuno identificare tramite accordi commerciali o contrattuali le responsabilità di ogni attore della filiera per il raggiungimento dell’obiettivo.

Alice chiede: Abbiamo la necessità di indicare nel DDT l’etichettatura dei materiali utilizzati per contenere la nostra merce, in quanto gli imballaggi sono diversi e non tutti etichettati (reggette, film, pluriboll), abbiamo verificato solo le scatole in cartone hanno il simbolo. Si può indicare sul ddt tutti i materiali che potrebbero essere usati per contenere la merce?

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito che qualora non vi sia la possibilità di apporre l’etichettatura ambientale sul packaging per limiti di spazio o tecnologici, l’etichettatura ambientale può essere riportata su un supporto esterno (es. documento di trasporto) o tramite canali digitali.
L’utilizzo di supporti alternativi all’apposizione dell’etichetta sul packaging può avvenire purchè le informazioni risultino chiare e di facile interpretazione.

Massimo chiede: Un distributore all’ingrosso (che per contratto non può aprire gli imballi dei prodotti distribuiti) come potrà fornire dati sul peso degli imballaggi MACSI sul quale si calcolerà la plastic tax?

Se i prodotti sono acquistati in Italia, l’obbligo di dichiarazione e versamento del tributo è già stato assolto e la vostra azienda sarà coinvolta solo nel caso in cui volesse richiedere dei rimborsi in quanto parte dei MACSI escono dal campo d’applicazione della Plastic tax (ad esempio perché destinati all’esportazione). In questo caso dovrebbe acquisire dai propri fornitori le informazioni sui MACSI acquistati, ed in particolare i quantitativi di plastica presente nei MACSI, distinguendo tra materie prime vergini o da riciclo.
Se parliamo di prodotti di importazione, ai fini della dichiarazione e pagamento del tributo l’importatore dovrà acquisire l’informazione sulla natura dei MACSI importati dal fornitore, che dovrà indicare nei documenti di vendita (fattura e/o documento di trasporto, o ad esempio scheda tecnica di prodotto) i quantitativi di plastica presenti nei MACSI, distinguendo tra materie prime vergini o da riciclo.

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