Il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito, in data 11 novembre 2022, la risposta ufficiale all’interpello posto da Confindustria per conto di Federazione Dispositivi medici, Farmindustria e Federchimica, in merito all’applicabilità o meno, a partire dal 1 gennaio 2023, dell’obbligo di etichettatura ambientale ai sensi del c. 5 dell’art. 219 del D.Lgs. 152/06 per gli imballaggi di:

  • farmaci ad uso umano e veterinario
  • dispositivi medici
  • dispositivi medico-diagnostici in vitro

Nel documento del MITE prot. 141128 del 11/11/22 è chiarito che per «talune particolari tipologie di imballaggi, quali gli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché gli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici», sarà adottata, ai sensi del comma 4 dell’art. 219 del D.Lgs. 152/06, una «disciplina specifica volta ad individuare le misure tecniche necessarie per l’applicazione delle suddette disposizioni ».

Poiché i medicinali ad uso umano e veterinario, i dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro sono già soggetti a stringenti normative, che fanno capo alle competenze del Ministero della Salute, ai relativi imballaggi NON si applicherà l’obbligo di etichettatura ambientale di cui al comma 5 dell’art. 219 del D.Lgs. 152/06 fino all’adozione di uno specifico decreto che, «ove siano coinvolti aspetti sanitari, sarà adottato di concerto con il Ministero della salute.»

Per tutte le altre categorie di merci imballate e tipologie di imballi, si conferma invece l’applicabilità dell’obbligo di etichetta con le tempistiche indicate nel nostro precedente articolo. Si ricorda che l’obbligo concerne gli imballaggi delle merci destinate ai circuiti sia B2C sia B2B, di ogni tipologia – primari, secondari e terziari – e si riferisce anche alle merci importate, vendute on-line o cedute a titolo gratuito.

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