La legge n. 15 del 25 febbraio 2022, di conversione del Decreto “Milleproroghe” DL n. 228/21, ha prorogato ulteriormente l’obbligo di etichettatura ambientale in capo a:

  • produttori e importatori di imballaggi;
  • commercianti, distributori e utilizzatori di imballaggi;
  • produttori, importatori, commercianti e distributori di merci imballate.

Riportiamo di seguito le nuove date di riferimento:

  • Proroga al 31/12/2022 per l’obbligo di etichettatura imballaggi

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi secondo l’art. 219, c. 5 del Testo Unico Ambientale entrerà in vigore non dal 30/06/22, come prevedeva il Decreto Milleproroghe, ma dal 31/12/22.

  • Proroga al 1/1/2023 per commercializzare gli imballaggi a scaffale non etichettati

I prodotti già immessi in commercio o già etichettati alla data del 01/01/23 potranno essere commercializzati in deroga ai requisiti di etichettatura ambientale fino ad esaurimento delle scorte. Pertanto, il termine ultimo previsto per l’acquisto di imballaggi “non a norma” non è più il 01/07/22, come prevedeva il Decreto Milleproroghe, ma è stato spostato al 01/01/23

  • Entro il 30/05/2022 nuove linee guida ministeriali

Entro il 30/05/22, il Ministero della Transizione Ecologica emanerà linee guida tecniche sulle modalità di etichettatura ambientale. Le linee guida attuali prodotte da CONAI, verranno quindi ad essere integrate o sostituite dalle nuove linee guida del MITE, di cui rimaniamo in attesa.

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