Il Regolamento CBAM, di cui abbiamo parlato nel nostro precedente articolo “CBAM: dal 1 ottobre 2023 vige l’obbligo di reporting per CO2 e altri gas climalteranti“, è entrato nell’operatività il 1° gennaio 2024, richiedendo agli importatori di beni in ferro, acciaio, alluminio, cemento, di fertilizzanti, di energia elettrica e idrogeno, di inviare con cadenza trimestrale la relazione CBAM sulla piattaforma CBAM Transitory Registry.

Cosa devono dichiarare trimestralmente gli importatori CBAM?

Nel report CBAM trimestrale sono da dichiarare il quantitativo di beni CBAM importati per ogni sito di produzione e le emissioni di gas serra, dirette e indirette, associate ai prodotti. Il quantitativo di GreenHouse Gases (GHG) incorporati deve essere calcolato sulla base della metodologia indicata nel Regolamento esecutivo (UE) 2023/1773 e delle linee guida pubblicate. Si tratta del calcolo dell’impronta carbonica dei prodotti secondo una metodologia differente dalle logiche del GHG Protocol e delle norme UNI ISO 14064 e 14067. Le aziende importatrici europee stanno trovando difficoltà nel reperire questo dato dai propri fornitori extra-UE. Pertanto, per la maggior parte delle dichiarazioni CBAM inviate da gennaio a luglio 2024, gli importatori UE hanno utilizzato la procedura di calcolo semplificata, basata sui valori di default pubblicati dalla Commissione Europea il 22 dicembre 2023.

Cosa cambia nel CBAM a partire dalla dichiarazione di ottobre 2024?

La procedura di calcolo semplificata NON potrà più essere usata per il calcolo delle emissioni di gas serra incorporate nei beni CBAM importati. Pertanto, a partire dalla dichiarazione di fine ottobre 2024, gli importatori non potranno utilizzare i valori di default pubblicati dalla Commissione Europea il 22 dicembre 2023 per calcolare le emissioni di gas serra, dirette e indirette, associate ai beni. Le aziende dichiaranti dovranno inserire nelle dichiarazioni dati derivanti dall’applicazione della metodologia ufficiale dettagliata nel Regolamento esecutivo (UE) 2023/1773 da parte di ogni fornitore.

Come può fare un importare CBAM che non è ancora in grado di ottenere le informazioni dal fornitore extra-UE? Sono previste deroghe o facilitazioni?

Per il calcolo delle emissioni di GHG incorporate nei beni CBAM è prevista una deroga all’utilizzo della metodologia ufficiale fino al 31/12/24. Il Regolamento (UE) 2023/1773 permette, fino alla fine del 2024, l’utilizzo di criteri di calcolo in uso presso altri sistemi di carbon pricing extra-UE “previa verifica da parte dell’importatore che nel calcolo siano comprese analoghe fonti di emissione rispetto al criterio UE e si possa raggiungere un’accuratezza paragonabile”.
Per le importazioni da paesi in cui non è in uso un sistema di carbon pricing, la Commissione Europea ha emesso, a partire da inizio ottobre 2024, numerosi documenti per chiarire le modalità di calcolo ufficiali, anche in più lingue di paesi terzi, e per procrastinare l’invio del Report CBAM, dove possibile.
Rimane assodato che la strada da percorrere è comunque quella di affrontare la metodologia di calcolo ufficiale e promuoverne l’utilizzo all’interno della supply chain.

I tecnici PQA mettono a disposizione la propria competenza per aiutare le aziende importatrici UE e i fornitori di paesi terzi rispettivamente nel comprendere o verificare le modalità di calcolo CBAM ufficiali e procedere alle dichiarazioni trimestrali secondo le metodologie ora applicabili.

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