Il 15 settembre 2023 è entrato in vigore il Regolamento europeo 2023/1773, che rende esecutivo quanto introdotto a maggio dal Regolamento (UE) 2023/956: il CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism.
Il nuovo “Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” (appunto CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism) rappresenta un nuovo tributo ambientale a carico delle imprese europee che importano prodotti a cui sono associate importanti emissioni di anidride carbonica e altri gas ad effetto serra. Le tipologie di prodotti ad alta intensità di carbonio ad oggi rientranti nell’ambito di applicazione del CBAM sono:

  • cemento e prodotti in cemento
  • energia elettrica
  • fertilizzanti
  • prodotti in ghisa, ferro e acciaio
  • alluminio e prodotti in alluminio
  • idrogeno

Pertanto tutte le aziende europee che importano beni come quelli sopra elencati, a partire dal 1 ottobre, devono sottostare alle misure previste dal Regolamento CBAM per il periodo transitorio di entrata in vigore, rispondendo al più presto ai nuovi obblighi di:

  • monitoraggio
  • rendicontazione
  • comunicazione delle emissioni di CO2 e/o CO2 equivalente incorporate nei beni di importazione.

Vediamo come funziona.

Perché questa nuova entrata fiscale a carico delle imprese importatrici europee?

La nuova entrata fiscale mira a tutelare la competitività delle imprese produttrici nei settori ad alta intensità di carbonio che risiedono sul territorio europeo. In virtù della politica europea di contrasto al riscaldamento globale “Fit for 55” volta a ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, sono infatti attualmente assoggettate a limiti nella possibilità di emettere gas climalteranti e all’obbligo di acquisire permessi di emissioni scambiabili, in un sistema di scambio di quote di emissione denominato ETS (Emission Trading System).
Nella sostanza, le imprese produttrici europee affrontano un costo, un carbon price, per le emissioni di gas serra di cui sono responsabili; poiché analoghi costi non sono previsti nei paesi extra-europei, in assenza di meccanismi di adeguamento alle frontiere, la delocalizzazione della produzione fuori Europa godrebbe di un vantaggio competitivo a discapito delle imprese europee. L’introduzione del CBAM mira a riequilibrare e controbilanciare questo vantaggio e consiste nell’imposizione di un analogo carbon price sui beni importati da extra-Ue, che faccia da “specchio” a quello sostenuto a livello europeo con l’EU ETS.

Da quando si applica il nuovo tributo previsto dal CBAM?

Il Regolamento CBAM prevede due fasi successive di implementazione:

– la prima fase, denominata transitoria, si è aperta il 1° ottobre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025,

– la seconda fase, definitiva, partirà dal 1° gennaio 2026.

Per la fase transitoria NON sarà previsto il pagamento effettivo del tributo sulle merci importate. Le aziende soggette al CBAM beneficiano infatti di una fase pensata come preparatoria e di apprendimento delle modalità di calcolo – non semplici – del nuovo tributo, che diventerà un costo effettivo esclusivamente dal 1° gennaio 2026. La fase transitoria prevede però obblighi già vigenti e sanzionabili a carico degli importatori soggetti al CBAM.

Quali obblighi si applicano per il CBAM in fase transitoria?

A partire dal 1° ottobre 2023, le aziende importatrici che ricadono nell’ambito di applicazione del CBAM, cioè immettono sul mercato beni derivanti da importazione aventi i codici doganali (nomenclatura combinata) elencati nell’allegato I del Regolamento (Ue) 2023/956, sono tenute a dichiarare con cadenza trimestrale una serie di dati connessi ai quantitativi di beni CBAM importati e alle emissioni di gas climalteranti incorporate negli stessi, espresse in termini di tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di prodotto.
Per soddisfare quanto previsto dal CBAM, le aziende devono prima di tutto promuovere la comunicazione con i propri fornitori extraeuropei di beni CBAM al fine di:

  • richiedere il calcolo delle emissioni di anidride carbonica equivalente incorporata nei prodotti venduti, suddivise per sito di produzione e fra emissioni dirette e indirette
  • verificare che le metodologie di monitoraggio e reporting adottate dal fornitore extra-Ue siano in linea con gli ambiti e i criteri di calcolo del CBAM definiti dal Regolamento esecutivo (Ue) 2023/1773
  • trasmettere i dati alla Commissione Europea, mediante elaborazione di una relazione CBAM da presentare su registro telematico CBAM con cadenza trimestrale. La relazione andrà presentata entro la fine del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. La prima relazione CBAM, relativa ai prodotti immessi sul mercato dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, sarà da presentare entro la fine di gennaio 2024.

Quali obblighi si applicheranno per il CBAM in fase definitiva?

Il Regolamento (Ue) 2023/1773 fornisce dettagli operativi relativamente alla sola fase transitoria di applicazione del CBAM. Tuttavia, il Regolamento (UE) 2023/956 dà le seguenti informazioni sugli ulteriori obblighi che si applicheranno per le aziende importatrici CBAM dal 1 gennaio 2026:

  • i soggetti tenuti a presentare le relazioni CBAM dovranno essere autorizzati da parte di autorità competenti nazionali (in Italia presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE) e diventare “soggetti dichiaranti CBAM autorizzati”
  • la dichiarazione relativa alle emissioni di anidride carbonica equivalente incorporata andrà presentata con cadenza annuale
  • gli importatori dovranno acquistare un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata. Nei casi particolari di immissione di merci a seguito di perfezionamento attivo, passivo e di reintroduzione di merci esportate, saranno applicate specifici carbon price e procedure di dichiarazione
  • per i beni inseriti sia in all. I sia in all. II del Regolamento 2023/1773, in fase definitiva, si dovrà tenere conto delle sole emissioni dirette.

Chi è il soggetto che può presentare la dichiarazione CBAM?

Il dichiarante CBAM in prima battuta è l’importatore, che presenta alla dogana la dichiarazione di immissione in libera pratica, ma può anche essere un rappresentante autorizzato alla presentazione delle dichiarazioni doganali, diretto o indiretto. Per tutto il periodo transitorio, il soggetto che presenta la dichiarazione CBAM non deve richiedere l’autorizzazione del MASE come dichiarante CBAM autorizzato.

Ci sono condizioni di esclusione dal CBAM per alcuni beni?

Il CBAM non si applica per:

  • i prodotti non rientranti nella lista di codici doganali con nomenclatura combinata elencati nell’allegato I del Regolamento (Ue) 2023/956,
  • i prodotti originari da Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta, Melilla
  • beni con valore intrinseco della merce, anche se importata nei bagagli personali, minore di 150 € a spedizione
  • importazioni per attività militari

Alla luce dei criteri di applicabilità del CBAM, si raccomanda di verificare la corretta classificazione doganale dei beni e la corretta identificazione del paese di origine della merce.

Come deve essere calcolata la quantità di CO2 incorporata nei beni importati?

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 ha dettagliato le informazioni da comunicare nella relazione CBAM e la metodologia da seguire per il calcolo delle emissioni incorporate per la fase provvisoria.
La valutazione dei gas climalteranti incorporati si può basare su misurazioni dei flussi di inquinanti emessi ai camini e di carichi in entrata/uscita dagli impianti, come pure sull’effettuazione di calcoli emissivi (es. stime basate sui fattori di emissione, di ossidazione e di conversione e su bilanci di massa) che dipendono dal tipo di processo e percorso produttivo per la realizzazione del bene. In fase di calcolo, si deve essere tenere conto anche dei precursori rilevanti, aventi cioè un quantitativo significativo di GHG, GreenHouse Gases, incorporati.
L’uso di criteri di calcolo in uso presso altri sistemi di carbon pricing o di rendicontazione extracomunitari è permesso per le aziende produttrici extra-Ue fino alla fine del 2024, previa verifica da parte dell’importatore che nel calcolo siano comprese analoghe fonti di emissione rispetto al criterio europeo e si possa raggiungere un’accuratezza paragonabile. Nella figura sotto, illustriamo la relazione fra gli ambiti di applicazione del CBAM e di una Carbon Footprint di prodotto conforme alla norma UNI ISO 14067:2018.

CBAM: dal 1 ottobre 2023 vige l’obbligo di reporting per CO2 e altri gas climalteranti

Sono previste sanzioni in fase transitoria?

L’articolo 16 del Regolamento (UE) 2023/1773 prevede, per la fase transitoria, sanzioni da 10 a 50 € per tonnellata di emissioni non comunicate per i seguenti casi:

  1. qualora il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per adempiere l’obbligo di presentare la relazione CBAM, oppure
  2. qualora la relazione CBAM sia inesatta o incompleta e il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per correggere la relazione CBAM nell’occasione in cui l’autorità competente abbia avviato la procedura di correzione

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