In data 10 giugno 2022 nella “Candidate List” dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche ECHA, che contiene tutte le sostanze considerate estremamente preoccupanti per la salute a livello europeo, è stata introdotta una nuova sostanza:
- N-(hydroxymethyl)acrylamide (N. CAS 924-42-5; EC: 213-103-2)
La sostanza è stata inclusa per le sue sospette proprietà cancerogene e mutagene, in quanto già classificata, ai sensi dell’allegato VI parte 3 del Regolamento CLP, come sostanza cancerogena cat. 1B e mutagena cat. 1B, con l’attribuzione rispettivamente delle frasi di rischio H350 – può provocare il cancro e H340 – può provocare alterazioni genetiche. L’uso più comune e’ “monomero per la polimerizzazione, come copolimero fluoroalchil-acrilato, nelle vernici e nei trattamenti superficiali”.
La nuova SVHC (Substance of Very High Concern) inserita porta a 224 il numero complessivo delle sostanze candidate al regime di autorizzazione di cui all’allegato XIV
Quali obblighi si applicano a seguito di aggiornamento della Candidate List?
1. OBBLIGHI PER I PRODUTTORI/IMPORTATORI DI ARTICOLI
Coloro che immettono sul mercato prodotti classificabili come “articoli a rilascio non intenzionale” ai sensi della normativa REACH, devono:
- Verificare tempestivamente se la nuova sostanza in Candidate List può essere presente al di sopra dello 0,1% p/p (peso su peso) negli articoli venduti. La verifica può essere condotta attraverso uno scambio di informazioni a monte della catena di approvvigionamento e test analitici, quando opportuno; raccomandiamo di svolgere l’indagine approfonditamente in particolar modo per le aziende con ambiti di attività che includono gli usi principali identificati per la nuova SVHC
In caso di verifica positiva, si applicano i seguenti obblighi:
- Dalla data di inclusione delle sostanze in Candidate List (10/06/22), si applica l’obbligo di notifica nella banca dati SCIP ai sensi dell’art. 9 della Waste Framework Directive – Normativa Quadro sui Rifiuti (Direttiva 2008/98/CE modificata dalla Direttiva UE 2018/851)
- Dalla data di inclusione delle sostanze in Candidate List (10/06/22), si applica l’obbligo di comunicazione ai clienti e destinatari degli articoli di cui all’art.33 del Regolamento REACH
- Entro 6 mesi dalla data d’inclusione della sostanze in Candidate List (10/12/22), si applica l’obbligo di notifica all’ECHA di cui all’art. 7 par. 2 del Regolamento REACH per gli importatori e produttori che annualmente immettano sul mercato più di 1 tonnellata della sostanza SVHC contenuta negli articoli venduti. L’obbligo di notifica decade se è possibile escludere l’esposizione degli esseri umani e dell’ambiente durante l’uso e lo smaltimento dell’articolo e se la sostanza risulta essere già stata registrata per lo specifico uso. In tali casi, il produttore o importatore deve comunque fornire istruzioni adeguate al destinatario dell’articolo.
2. OBBLIGHI PER I PRODUTTORI/IMPORTATORI DI SOSTANZE E MISCELE
Coloro che immettono sul mercato la sostanza SVHC oppure miscele che la contengono devono:
- Aggiornare la sezione 15 della scheda di sicurezza della sostanza/miscela per dar conto dell’identificazione della sostanza quale SVHC [articolo 31, paragrafo 9, lettera a)].
- Fornire la scheda di sicurezza, in quanto obbligatorio per sostanze incluse in Candidate List
Sottolineiamo infine l’importanza di tenere sotto controllo gli sviluppi normativi associati alla nuova SVHC che, in futuro, potrebbe essere inclusa nell’Allegato XIV del Reg. REACH, e richiedere quindi un’autorizzazione per poter essere utilizzata.