Il vincolo di notifica verrà gestito attraverso il nuovo database denominato SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products)

Cos’è il database SCIP?

Inaugurata a gennaio 2020 dall’agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e arrivata a pieno regime nel mese di ottobre, la banca dati SCIP è il risultato dell’applicazione dell’art. 9 della WFD (Waste Framework Directive) – Normativa Quadro sui Rifiuti (Direttiva 2008/98/CE modificata della Direttiva UE 2018/851) – che estende gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 33 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH).

A cosa serve il database SCIP?

L’obiettivo della banca dati SCIP è assicurare che le informazioni relative alle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano associabili ai prodotti e tracciabili durante l’intero ciclo di vita degli stessi, in particolare nella fase di smaltimento una volta divenuti rifiuti.

La notifica SCIP coadiuva ma non sostituisce né ottempera alle cogenze precedentemente introdotte dal REACH relative all’obbligo di denuncia delle SVHC prodotte e/o introdotte in quantitativi rilevanti (> 1 tonnellata/anno) nel mercato europeo (ex art. 7).

Uno degli scopi dell’introduzione della banca dati SCIP è garantire una maggiore trasparenza che aiuti i consumatori a compiere scelte più consapevoli in fase di acquisto di prodotti nonché offrire loro informazioni su come utilizzarli e smaltirli al meglio.

Chi deve effettuare la notifica al database SCIP?

Gli obblighi di notifica ricadranno su tutte quelle attività imprenditoriali che operano nei campi:

  • della produzione di merci;
  • della lavorazione di prodotti grezzi e/o semilavorati;
  • dell’assemblaggio di componenti già prodotti;
  • dell’importazione di materiale/merci da paesi extra-UE;
  • della distribuzione di merci nel mercato UE;

e che gestiscono materiale contenente anche solo una delle sostanze SVHC ad oggi indicate dall’ECHA purché questa sia presente in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso e indipendentemente dal suo quantitativo annuo prodotto e/o commercializzato.

Al contrario, l’obbligo di notifica non si applica ai semplici rivenditori al dettaglio (negozianti), ai trasportatori (corrieri) e ai distributori che forniscono articoli/prodotti direttamente ai consumatori finali. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere informazioni relative alle presunte sostanze contenute nei prodotti acquistati senza oneri aggiuntivi (ex art. 33 Regolamento CE 1907/2006 – REACH).

Quali obblighi per i gestori di rifiuti?

Allo stato attuale non vi sono obblighi di notifica SCIP per i gestori di impianti di rifiuti.
In ottica di continuo miglioramento nei processi gestionali dei rifiuti e di circular economy, anch’esse prerogative del provvedimento normativo, l’introduzione dello SCIP può fornire un sostegno nell’isolamento dei rifiuti contenenti SVHC, nella fase di smontaggio e nelle operazioni di cernita in ottica di riuso (rifiuto come risorse). Inoltre, viene resa più semplice l’identificazione dei flussi di materiale sui quali tali sostanze, presenti negli articoli oramai dismessi, potrebbero potenzialmente incidere (smaltimento e gestione dei rifiuti).

Il database SCIP verrà reso disponibile pubblicamente per le consultazioni da parte dei gestori di rifiuti e dei consumatori sul portale dell’ECHA. Al fine di rispettare la protezione di dati di tipo commerciale e confidenziali, l’ECHA assicura che provvederà a non rendere pubbliche informazioni che potrebbero facilmente essere utilizzate per ricostruire rapporti cliente-fornitore.

Il Dossier e il processo di notifica al database SCIP.

Il processo di preparazione del dossier e la sua sottomissione all’ente controllore viene svolto interamente su supporti informatici forniti dall’ECHA:

  • attraverso l’uso di programmi ad hoc in versione sia scaricabile su PC che direttamente in cloud;
  • attraverso l’uso del portale di sottomissione on-line.

Ciò comporta un notevole risparmio da un punto di vista del consumo di carta e di tempo nonché la risoluzione delle problematiche legate al possibile smarrimento di documentazione la quale verrà conservata automaticamente sul portale stesso. Inoltre, il sito dell’ente fornisce già l’elenco delle SVHC aggiornato con cadenza semestrale e velocemente consultabile.

La registrazione e l’accesso alle piattaforme.

L’accesso alle piattaforme prevede la sottoscrizione di utenti che possono ricoprire il ruolo di:

Legal Entities, quelle entità per le quali la sottomissione dei dossier rappresenta un obbligo di legge (produttore, assemblatore, importatore, distributore) e pertanto dovranno fornire tutti i propri riferimenti legali;
Foreign Users: si tratta di una tipologia di utenza studiata appositamente per essere utilizzata dai consulenti e permettere loro di svolgere in vece di altre Legal Entities l’azione di notifica alla banca dati SCIP.

La procedura di notifica SCIP

In base alla tipologia di attività commerciale svolta dall’utente che esegue la notifica (produttore, assemblatore, importatore, distributore), la procedura risulta leggermente differente in quanto resa più idonea alle diverse imposizioni che il provvedimento richiede (maggiori dettagli su obblighi e procedure differenziate saranno oggetto di successivi approfondimenti).

Riferimenti.

Sul sito ufficiale ECHA – SCIP sono presenti ulteriori informazioni (italiano-inglese), una semplice infografica riassuntiva (italiano) e un esaustivo elenco di domande-risposte di approfondimento (unicamente in lingua inglese).

Se vuoi maggiori informazioni oppure hai bisogno di un supporto professionale nella notifica al database SCIP, inviaci una mail alla nostra EMAIL DEDICATA scip@pqa.it, ti daremo tutto il supporto di cui hai bisogno e ci occuperemo dell’adempimento in tutte le fasi di notifica al database SCIP.

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