Una cosa è la “Plastic Tax europea”, un’altra è l’imposta italiana sul consumo di Manufatti in Plastica con Singolo Impiego (MACSI), spesso nominata a livello giornalistico come “Plastic Tax italiana”. E’ necessario distinguere la normativa europea e quella italiana per comprendere cosa dovranno aspettarsi le aziende a partire dal 1 gennaio 2023.
“Plastic Tax europea” e “Plastic Tax italiana” hanno nomi simili ma contenuti profondamente diversi, si tratta infatti di due provvedimenti che hanno principalmente in comune l’obiettivo di cercare di ridurre l’impatto dei prodotti in plastica sull’ambiente e favorire il mercato della plastica riciclata. Attraverso un approfondimento faremo chiarezza su entrambe le “Plastic Tax” e faremo il punto su cosa dovranno aspettarsi le aziende a partire dal 1 gennaio 2023, data prevista per l’entrata in vigore dell’imposta sui MACSI.
LA PLASTIC TAX EUROPEA
Nell’ambito del meccanismo Next Generation Eu (noto come “Recovery Fund”), che prevede finanziamenti per aiutare gli Stati membri Ue colpiti dalla pandemia Covid-19, incrementando le risorse proprie dell’Unione europea, la decisione del Consiglio Ue n. 2020/2053/Ue, entrata in vigore l’1 giugno 2021, ha introdotto una tassa dovuta dai Governi all’Ue sui RIFIUTI DI IMBALLAGGIO DI PLASTICA NON RICICLATI generati in ciascuno Stato membro.
L’aliquota che ogni Stato membro deve versare all’Ue è uniforme e pari a 0,80 euro per chilogrammo di rifiuto di imballaggio di plastica non riciclato. Per alcuni Stati è prevista una riduzione forfettaria annua del contributo, per evitare effetti eccessivamente regressivi (la riduzione in favore dell’Italia è pari a 184 milioni di euro).
Il quantitativo di rifiuti di imballaggio in plastica non riciclato è calcolato, secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Ue n. 2021/770/Ue, come differenza fra il rifiuto di imballaggio prodotto e quello sottoposto a riciclo ogni anno. E’ pertanto evidente che l’effetto che si attende dalla misura è sia una spinta da parte degli Stati membri nel prevenire la generazione dei rifiuti di imballaggio (obiettivo della “nuova” Direttiva imballaggi 2018/852/Ue) sia il rilancio del settore del riciclaggio della plastica, in stato di attuale sofferenza a causa di prezzi bassi delle materie prime, incertezze negli sbocchi di mercato e prospettive di bassa redditività (l’obiettivo riciclaggio per la plastica previsto dalla Direttiva imballaggi 2018/852/Ue è pari al 50% nel 2025 e al 55% nel 2030).
LA “PLASTIC TAX ITALIANA”: IMPOSTA ITALIANA SUI MACSI
Maggiore approfondimento riserviamo alla “plastic tax italiana” che, a differenza di quella europea, non grava sugli Stati membri, ma graverà direttamente su numerose aziende italiane, a partire dalla sua entrata in vigore prevista per l’1 gennaio 2023.
La plastic tax italiana nasce in risposta alla direttiva europea n. 2019/904/UE sui prodotti in plastica monouso, entrata in vigore il 2 luglio 2019, che, fra le altre misure, ha vincolato gli Stati membri ad adottare azioni concrete per ridurre il consumo di alcune tipologie di prodotti in plastica monouso.
L’azione adottata dall’Italia in tale direzione è stata l’istituzione di un disincentivo economico tramite imposizione fiscale (Plastic tax italiana), che graverà quindi non sulla plastica non riciclata come la plastic tax europea, ma proprio sui prodotti in plastica monouso. Il tributo, denominato “imposta sul consumo di MACSI”, è stato istituito con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).
CHI SARA’ SOGGETTO ALL’IMPOSTA
L’obbligo tributario sarà rivolto a chi, per produzione o importazione da paese Ue o extra Ue, immetterà sul mercato nazionale gli articoli identificati come MACSI (Manufatti in plastica con Singolo Impiego), che consistono principalmente in contenitori e, in genere, imballaggi contenenti plastica monouso, sia vuoti sia pieni (merci imballate).
I commi 634 e 635 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2020 hanno definito MACSI il manufatto “realizzato con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica”, che risponde alla seguenti caratteristiche:
- ha o è destinato ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (può avere anche forma di fogli, pellicole o strisce);
- non è ideato, progettato o immesso sul mercato per compiere più trasferimenti durante il ciclo di vita o per essere riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato ideato.
e hanno incluso nella definizione anche:
- gli imballaggi in plastica monouso che racchiudono altri imballaggi in plastica o in altro materiale;
- i prodotti semilavorati impiegati nella produzione di MACSI realizzati con l’impiego anche parziale delle materie plastiche;
- le preforme ovvero i manufatti destinati a diventare bottiglia o contenitore per bevande tramite processo di soffiatura nel processo di stampaggio del PET. Quest’ultima categoria di prodotti è stata inclusa in un secondo momento, con la legge di bilancio 2021 (legge n.178/20).
Esempi di MACSI possono quindi essere tazze e bicchieri per bevande, contenitori per alimenti, anche in polistirolo espanso, bottiglie in PET, imballaggi compositi quali contenitori in tetrapak, contenitori per detergenti in materiali plastici, pacchetti e involucri in materiale flessibile, sacchetti in plastica in materiale leggero, rotoli in plastica, pluriball, pellicole e film in plastica estensibili.
Nella tabella sotto sintetizziamo tutti i soggetti che saranno obbligati, a partire dal 1 gennaio 2023, al pagamento dell’imposta sui MACSI, così come previsto dall’articolo 1 c. 637 della Legge di bilancio 2020, specificando anche il momento in cui sorge l’obbligo tributario e l’ente a cui fare il versamento.
Provenienza dei MACSI | Soggetto obbligato | Momento in cui sorge l’obbligo tributario | Ente per dichiarazioni e versamento |
---|---|---|---|
MACSI realizzati nel territorio nazionale | il fabbricante | all’atto della cessione dei MACSI ad altri soggetti nazionali | Agenzia delle dogane e dei monopoli |
MACSI realizzati nel territorio nazionale (caso di conto-produzione – incluso con legge bilancio 2021) |
il committente (soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali) |
all’atto della cessione dei MACSI ad altri soggetti nazionali | Agenzia delle dogane e dei monopoli |
MACSI realizzati nel territorio nazionale | Soggetto che produce MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l’imposta è dovuta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche. | Non applicabile (esenzione dal pagamento ai sensi dell’art. 638 – diritto al rimborso) |
/ |
MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea | il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio dell’attività economica (importatore da Ue) | all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale | Agenzia delle dogane e dei monopoli |
MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea (caso di acquisto diretto da parte di consumatore privato) | Il cedente (impresa Ue che vende al consumatore privato) – esportatore Ue | all’atto della cessione effettuata a consumatore privato | Agenzia delle dogane e dei monopoli, per il tramite di un rappresentante fiscale risiedente in Italia che risponde in solido |
MACSI provenienti da extra-Ue | L’importatore | all’atto della importazione definitiva nel territorio nazionale | Agenzia delle dogane e dei monopoli |
ESCLUSIONI DALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
Saranno esclusi dalla definizione di MACSI e dall’applicazione dell’imposta:
- Taniche, secchi e ogni altro contenitore ad uso duraturo (ad esempio per la custodia di oggetti), gli articoli che non rispondono alla definizione di imballaggio o che rispondono ai requisiti della norma UNI EN 13429 relativa agli imballaggi riutilizzabili;
- I dispositivi medici e i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali;
- I MACSI in plastica biodegradabile e compostabile (UNI EN 13432:2002);
- Il quantitativo di plastica che proviene da riciclo;
- I MACSI che escono dal territorio nazionale, per esportazione in paesi Ue o extraUe.
A QUANTO AMMONTERA’ L’IMPOSTA
L’ammontare dell’imposta sul consumo di MACSI è fissato a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI stessi.
Al fine di definire il peso imponibile corretto, si dovrà tenere conto delle esenzioni e esclusioni previste e precedentemente descritte, riguardanti la plastica derivante da processi di riciclo, la plastica biodegradabile e compostabile conforme a norma UNI EN 13429, i MACSI soggetti ad esportazione fuori Italia e i MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI.
MODALITA’ OPERATIVE
Sulle modalità operative di versamento dell’imposta si sa che:
il versamento dell’imposta verrà preceduto da dichiarazioni trimestrali, in cui saranno forniti all’ente preposto tutti gli elementi di dettaglio per il calcolo dell’imponibile, comprensivo di dati relativi alle eventuali esclusioni o esenzioni;
- la presentazione delle dichiarazioni così come il pagamento dell’imposta dovranno essere fatti entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferiscono tramite versamento unitario, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi;
- il versamento e le dichiarazioni non dovranno essere fatte in caso di importo inferiore o pari a 25 euro;
- è prevista possibilità di rimborso per imposta indebitamente pagata, che dovrà essere richiesto entro 2 anni dalla data del pagamento dell’imposta.
Per la definizione delle modalità operative di dettaglio, la normativa vigente rimanda alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e di un provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, entrambi non ancora emessi. Tuttavia, dalla descrizione degli argomenti contenuta nella normativa attuale, s’intuisce che:
- saranno introdotti codici della nomenclatura combinata dell’Unione europea identificativi dei MACSI in ambito doganale;
- verrà prevista una registrazione dei soggetti obbligati;
- i soggetti obbligati dovranno tenere la contabilità relativa all’imposta e trasmetterla in via telematica;
- per gli imballaggi in plastica monouso pieni (merci imballate) saranno definite modalità, comprendenti procedure a forfait, per il calcolo del peso dei solo MACSI e per l’applicazione dell’imposta;
- i soggetti obbligati dovranno certificare e tracciare il quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI e la compostabilità degli stessi;
- nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI dovranno essere indicati dati aggiuntivi ai fini dell’imposta.
Il quadro che si delinea ricorda le modalità operative di pagamento del contributo CONAI da parte delle aziende.
ACCERTAMENTO E SANZIONI
E’ prevista attività di verifica e controllo dell’imposta con i poteri e le prerogative di cui all’art. 18 del testo unico D.Lgs. n. 504/95, anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati.
Il quadro sanzionatorio applicabile per le violazioni commesse in merito alla imposta (art. 1 c. 650 legge di bilancio 2020, rimodulato dalla legge di bilancio 2021), è il seguente:
- per mancato pagamento dell’imposta: sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, comunque non inferiore a 250 euro.
- ritardato pagamento dell’imposta: sanzione amministrativa pari al 25% dell’imposta, comunque non inferiore a 150 euro.
- tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale e per ogni altra violazione delle disposizioni previste e delle relative modalità di applicazione: sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500.
CREDITO D’IMPOSTA
Il comma 653 dell’articolo 1 riconosce un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche produttrici di MACSI per prodotti alimentari, pari al 10% delle spese sostenute dal 1/01/20 al 31/12/20 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di MACSI con plastica biodegradabile e compostabile conforme allo standard UNI EN 13429. Il credito è concesso nella misura massima di 20000 euro per ciascun beneficiario entro il limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2021. Anche le spese di formazione per l’acquisizione delle conoscenze per tale adeguamento tecnologico rientrano nel credito d’imposta (art. 1 c. 656). Si rimanda a decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, per l’individuazione delle disposizioni applicative necessarie.
ENTRATA IN VIGORE DELL’IMPOSTA SUI MACSI
L’imposta sui MACSI ha avuto fino ad ora numerose proroghe, che ricalcano lo stato di preoccupazione e malcontento sollevati dalle categorie dei settori aziendali colpiti in merito all’impatto della stessa.
L’entrata in vigore del tributo è stata differita inizialmente al 1 gennaio 2021 dall’art. 133 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), poi al 1 luglio 2021 dall’art.1, c.1084 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), nuovamente al 1 gennaio 2022 dall’ art. 9, c. 3 del DL 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis) e infine al 1 gennaio 2023 dall’art. 1 comma 12 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).
La legge di bilancio 2021 ha inoltre apportato significative modifiche al contenuto della norma, estendendone il campo di applicazione alle preforme, includendo i committenti fra i soggetti obbligati, specificando il caso dei MACSI generati a partire da altri MACSI, aumentando la soglia di esenzione dell’imposta nelle dichiarazioni trimestrali da 10 a 25 euro, rimodulando al ribasso le sanzioni e fornendo più dettagli sulle modalità operative). Gli altri provvedimenti in materia hanno esclusivamente differito l’entrata in vigore della norma.
Per il “via libera” all’imposta, allo stato attuale, mancano ancora i provvedimenti con le modalità operative e il DM applicativo per l’ottenimento del credito d’imposta.
SUP E MACSI: SONO LA STESSA COSA?
No, SUP e MACSI non sono la stessa cosa.
Ecco le differenze:
- I SUP (Single Use Plastic), così come individuati dal D.Lgs. n. 196/21, sono articoli monouso in plastica che comprendono sia gli imballaggi (MACSI) sia articoli con funzione differente dagli imballaggi (es. bastoncini per cotton fioc, agitatori per bevande, assorbenti igienici, salviettine umidificate ecc)
- La definizione che la normativa italiana ha dato di SUP ha eliminato gli articoli in cui il rivestimento in plastica è inferiore al 10%. Questa esclusione non è propria del decreto sui MACSI, per cui tutti gli imballaggi che contengono plastica, senza alcuna distinzione sul quantitativo, rientrano nella definizione di MACSI.
E GLI ALTRI STATI EUROPEI?
In altri Stati Europei (ad es. Spagna, Portogallo, Bulgaria, Estonia) e nel Regno Unito sono stati introdotti o sono in fase di definizione imposte a livello nazionale simili alla plastic tax italiana che si muovono nell’ambito della cornice della Direttiva SUP (e quindi colpiscono selettivamente i prodotti in plastica monouso) o tributi indirizzati a recuperare la plastic tax europea da versare all’Ue, che quindi colpiscono prevalentemente la plastica non riciclata.
La situazione è al momento variegata e “in movimento”, con ambiti di applicazione e aliquote che variano da paese a paese, rendendo complicato per le aziende che operano sui diversi mercati individuare correttamente gli adempimenti applicabili per non incorrere nelle sanzioni previste.
Le autrici di questo articolo,
Dott. ssa Anna Cavaggion (Environmental & Safety Advisor) e Dott. ssa Daniela Caliari (Environmental & Quality Advisor),
sono state le relatrici del WEBINAR “Etichettatura ambientale e plastic tax” che si è svolto Mercoledì 26 Ottobre 2022.
Vuoi vedere le risposte a tutte le domande che sono state poste dai partecipanti all’intero ciclo di webinar?
CLICCA l’immagine qui sotto.