Fatta eccezione per le strutture sanitarie e in assenza di un decreto per gli esenti,
il panorama normativo risulta ancora piuttosto confuso.
Al momento è certo che la richiesta del datore di lavoro del Green Pass al personale dipendente non è lecita.
Il datore di lavoro non può quindi chiedere ai dipendenti se si sono vaccinati contro il Covid19 e nemmeno chiedere al medico competente la lista dei nominativi dei dipendenti vaccinati.
Nemmeno con il consenso del lavoratore stesso, il datore di lavoro può ottenere le informazioni sullo stato vaccinale del proprio dipendente.
Il primo caso: la Regione Sicilia
La Regione Sicilia ha emanato un’ordinanza determinando alcune limitazioni dei diritti e delle libertà individuali in ambito di gestione delle informazioni dei lavoratori relative alle vaccinazioni per Covid-19.
Il Garante della Privacy nel Provvedimento del 22 Luglio 2021 “avvisa” la Regione Sicilia che la richiesta del Green Pass al personale dipendente risulta essere un trattamento illecito dei dati in violazione alle disposizioni del Regolamento europeo e del Codice privacy:
art. 88 del Reg. UE 679/2016;
art. 113 del d.Lgs. 196/03 in relazione all’art. 8 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori) e all’art. 10 del d.Lgs. 10 Settembre 2003 n. 276;
Il provvedimento adottato dal Garante è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le valutazioni di competenza.
Il secondo caso: Sospensione senza retribuzione in RSA a Modena
La direttiva Ue 2020/739 del 3 giugno 2020 ha incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro , rientra quindi nel dovere di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, dettati dal Dlgs 81/2008, quello di tutelare i lavoratori da agenti di rischio esterni. Il tribunale di Modena ha respinto il ricorso di due operatrici di una Rsa di Modena, sospese senza retribuzione a seguito del rifiuto di vaccinarsi. La sospensione era avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge 44/2021 che ha imposto l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario.
Anche se il rifiuto a vaccinarsi non può causare sanzioni disciplinari, il mancato requisito di vaccinazione può comportare conseguenze sull’effettiva idoneità al ruolo e quindi comportare un motivo di sospensione del lavoratore senza retribuzione.
Il Datore di lavoro non può imporre la vaccinazione anti Covid19 come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro ma potrebbe porre la vaccinazione anti Covid19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni.
Le Sanzioni
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dall’art. 38 della Legge 300/70 a cui rimanda l’art. 171 del d.lgs. 196/03: salvo che il fatto non costituisca più grave reato, La violazione è punita con l’ammenda da euro 154 a euro 1.549 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. Non è da escludersi un eventuale risarcimento del danno.
Gli aspetti normativi.
Il datore di lavoro non è menzionato tra i soggetti legittimati dal D.L. 23 Luglio 2021 n. 105 alla richiesta del Green Pass. La disciplina dettata dal Regolamento, infatti, ha come finalità espressa quella di agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione ed esula da specifiche necessità dell’impresa in termini organizzativi.
Non essendoci poi una base giuridica, anche il Garante della Privacy risponde negativamente all’esplicito interpello nelle FAQ, ritenendo la richiesta un trattamento illecito dei dati (vedi FAQ in allegato).
E’ evidente che la Normativa è in continua evoluzione e non è da escludersi a breve un Decreto che fornisca una base giuridica al trattamento dati che derivi dalla richiesta del Green Pass al personale dipendente. Finché il governo non farà una legge specifica sull’obbligo vaccinale, il trattamento non potrà essere considerato lecito, in quanto appunto, non previsto dalle disposizioni vigenti (emergenziali e non) e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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