In mancanza di una legge che regolamenti il processo di vaccinazione, si può far riferimento alle regole generali di tutela della privacy.
Il Garante si è espresso proprio ieri – 17 febbraio – pubblicando alcune FAQ specifiche in merito alle criticità relative alla vaccinazione contro il virus.
La posizione del Garante a tutela della privacy dei dipendenti in ambito lavorativo pone di fatto il datore di lavoro nell’impossibilità di acquisire informazioni in merito ai dipendenti vaccinati, nemmeno previo il loro stesso consenso. Al datore di lavoro viene riconosciuto però il diritto di acquisire giudizi di idoneità alla mansione rilasciati dal medico competente.
Questi i chiarimenti in sintesi:
- Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?
NO, il Datore di lavoro non può chiedere informazioni sullo stato vaccinale dei dipendenti, neanche il consenso costituisce valida condizione di liceità al trattamento;
- Il datore di lavoro può chiedere al Medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?
NO, solo il Medico può trattare questi dati nell’ambito della Sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro può richiedere solo il certificato di idoneità alla mansione;
- La vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?
Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito obbligatorio, nel quadro attuale solo il medico competente può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).
Le FAQ sono disponibili al seguente link.