Il 4 ottobre 2022 è entrato effettivamente in vigore il DM 02/09/21 che ha portato numerose novità per le aziende in materia di prevenzione e protezione incendi. Le modifiche introdotte, che abbiamo affrontato già in questo articolo, comprendono anche nuovi requisiti per la formazione degli addetti antincendio aziendali.

Nel dettaglio, in relazione alla formazione degli addetti, la nuova norma:

  • richiede alle aziende “congruità” del numero di addetti antincendio in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili e stabilisce in 5 anni la cadenza di aggiornamento della formazione (vedi nostro approfondimento);
  • ha modificato l’elenco delle attività classificate a livello di rischio 3, per le quali è prevista una formazione minima obbligatoria pari a 16 ore;
  • ha modificato l’elenco delle attività aventi obbligo per gli addetti antincendio di ottenere l’abilitazione presso i VVFF.

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CHI E’ SOGGETTO ALLA FORMAZIONE DI LIVELLO DI RISCHIO 3

Fra le principali modifiche apportate dal nuovo DM 02/09/21 è da segnalare l’aggiornamento dell’elenco delle attività a livello di rischio 3 (ex rischio incendio “elevato”). L’allegato III del DM 02/09/21 al par. 3.2.2 riporta tutte le tipologia di attività ad oggi rientranti in questa categoria.

Si nota che rispetto al precedente riferimento normativo, cioè l’abrogato allegato IX del DM 10/03/98 contenente “elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo di attività da considerare ad elevato rischio di incendio”, nel nuovo elenco sono stati inseriti

r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (n.d.r. impianti R13 e D15), nonché’ operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1), lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e)* del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Pertanto tutti gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, a prescindere dalla dimensione dell’azienda e dalla modalità di gestione del rifiuto, devono adeguare la formazione dei propri addetti antincendio svolgendo il corso di 16 ore previsto per il livello di rischio 3.
Le modalità e i criteri di svolgimento dei corsi secondo il nuovo DM 02/09/21 sono stati approfonditi nel nostro precedente articolo sull’argomento.

CHI E’ SOGGETTO ALL’ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO AI VIGILI DEL FUOCO

L’allegato IV del DM 2/09/21 elenca le attività per cui è obbligatorio che gli addetti antincendio conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del DL n. 512/96 presso i Vigili del Fuoco. Anche in questo caso si trovano delle novità rispetto alla precedente norma applicabile (l’abrogato allegato X del DM 10/03/98), pertanto si consiglia alle aziende di verificare la propria posizione.
Sottolineiamo che anche aziende a livello di rischio 2 (ex rischio incendio medio) possono rientrare nell’obbligo di abilitazione dei propri addetti presso i VVFF; per maggiore chiarezza, proponiamo la tabella sotto che riassume le attività soggette all’esame dei vigili del fuoco e/o alla formazione del livello di rischio 3 secondo i nuovi riferimenti normativi.

Tipologia di attività Livello di rischio 3
(all. III del DM 2/09/21)
16 ore (di cui le 12 teoriche possibili in videoconferenza)
Esame vigili del fuoco
(all. IV del DM 2/09/21)
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; X X
b) fabbriche e depositi di esplosivi; X X
c) centrali termoelettriche X X
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; X X
e) impianti e laboratori nucleari; X X
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2; livello 3 se la superficie è maggiore di 20000 mq X
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2; livello 3 se la superficie è maggiore di 10000 mq X
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2;
metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
X X
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2 ; X X
j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone; livello 3 per alberghi con oltre 200 posti letto; X
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; X X
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; livello 3 per scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti X
m) uffici con oltre 500 persone presenti; livello 3 per uffici con oltre 1.000 persone presenti; X
n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; X X
o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2; X X
p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; X X
q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; X X
r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche’ operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. X X

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