Il documento, denominato “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, fornisce in particolar modo indicazioni applicative sui seguenti temi:

  • requisiti, formazione, abilitazione e aggiornamento dei formatori di corsi per addetti al servizio antincendio
  • designazione, formazione, abilitazione e aggiornamento degli addetti antincendio.

Con l’emissione delle linee guida di dettaglio, si viene a chiarire sempre di più l’assetto che avrà la prevenzione incendi a partire dal 4 ottobre 2022, data di entrata in vigore dei tre decreti ministeriali (DM 1-2-3/09/21) che a settembre del 2021 hanno revisionato la normativa in materia.

Si riportano in sintesi i punti più rilevanti previsti dal DM 2 settembre 2021 per la prevenzione incendi in azienda.

PIANO DI EMERGENZA: QUANDO E’ OBBLIGATORIO

L’art. 2 c. 2 del DM 2 settembre 2021 individua i seguenti casi in cui il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza:

  1. luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  2. luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  3. luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Il criterio al punto 2 introduce elementi di novità rispetto al DM 10/03/98, estendendo l’obbligo di redazione di un piano di emergenza ai luoghi aperti al pubblico con presenza minima di 50 persone (tenendo conto sia di lavoratori sia di esterni), aspetto con ricaduta significativa per negozi,  bar e ristoranti.

ATTENZIONE! SE MANCA IL PIANO DI EMERGENZA E’ PREVISTA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

Ricordiamo che la redazione del piano di emergenza, quando obbligatoria, è di estrema importanza per l’azienda, in particolar modo dopo l’entrata in vigore della Legge 215/21, che ha inserito la “mancanza del piano di emergenza” fra le violazioni gravi di cui all’all. I del D.Lgs. 81/08, soggette al provvedimento di sospensione dell’attività ex art. 14 D.Lgs. 81/08 da parte dell’ente di controllo.

COME DEVE ESSERE IL PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE

I requisiti del piano di emergenza aziendale sono dettagliati all’allegato II del DM 2/09/21. Sottolineiamo alcuni punti d’interesse previsti dalla nuova norma, secondo cui il piano di emergenza deve:

  • dare istruzioni facilmente comprensibili per le persone presenti, tenendo conto anche di differenze linguistiche
  • includere una o più planimetrie che individuano i principali presidi di emergenza;
  • tenere conto di persone con esigenze speciali (ad es. si prevedono sistemi di allarme a vibrazione per chi ha ridotta capacità uditiva);
  • essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione, con coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza e successiva informazione dei lavoratori.

Sono previste semplificazioni nei contenuti del piano di emergenza per gli esercizi aperti al pubblico con meno di 10 lavoratori e presenza contemporanea di più di 50 persone: ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, per i contesti “piccoli” il piano può consistere esclusivamente nella planimetria di emergenza con indicati gli addetti incaricati alla gestione e un’indicazione di massima delle azioni da adottare.

QUANTI ADDETTI ANTINCENDIO PER AZIENDA?

Secondo l’allegato 2 punto 2 del DM 2/09/21 2 è il piano di emergenza ad “identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.”

L’indicazione di “congruità” contenuta nel DM 2/09/21 rappresenta, a nostro avviso, una maggiore attenzione della nuova normativa su questo aspetto rispetto a quanto previsto precedentemente dal DM 10/03/98, che richiedeva un numero di addetti “sufficiente” alla prevenzione incendi.

Le Indicazioni applicative dei VVFF di maggio 2022 pongono più volte l’accento sull’adeguatezza del numero degli addetti incaricati, in relazione alla turnazione e alle assenze prevedibili.

La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le regole tecniche di prevenzione incendi non definiscono in generale il numero di addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati in una azienda, fatti salvi casi specifici afferenti a particolari situazioni in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (ospedali, alberghi, campeggi, …). Il decreto 2 settembre 2021 al punto 2.1, comma 2 dell’allegato II, fornisce però alcuni vincoli importanti: Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili. Il disposto normativo evidenzia che il numero degli addetti antincendio ordinariamente presenti discende dalla pianificazione di emergenza, e, nello specifico, dalle azioni assegnate agli addetti antincendio (rif. punto 2.1 comma 1 dell’allegato II). Naturalmente il numero complessivo di personale designato e formato deve tenere conto delle “turnazioni” e delle “assenze ordinariamente prevedibili”.

A livello generale, l’indicazione di adeguatezza contenuta nel DM 2/09/21 è da interpretare, a nostro avviso, con la previsione di almeno due addetti antincendio per turno di lavoro per area di riferimento.

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI PREVENZIONE INCENDI: COME E OGNI QUANTO

La formazione degli addetti al servizio antincendio deve essere svolta con cadenza minima quinquennale e con durata minima corrispondente al livello di rischio incendio aziendale. Ricordiamo che la classificazione delle attività in rischio incendio “basso, medio e alto” della precedente normativa è ora sostituita con i termini rispettivamente di “livello di rischio incendio 1, 2 e 3”.

I contenuti e le modalità di erogazione dei corsi sono dettagliati in allegato III del DM 2/09/21 e confermati dalle Indicazioni applicative dei VVFF di maggio 2022. Il DM 2/09/21 ha definito anche requisiti stringenti per i formatori degli addetti antincendio. Per approfondimento su questi aspetti, si rimanda all’articolo PQA dedicata e all’infografica riassuntiva.

ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO E IDONEITA’ TECNICA RILASCIATA DAI VIGILI DEL FUOCO

L’allegato IV del DM 2/09/21 chiarisce i casi in cui è obbligatorio che gli addetti antincendio conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del DL n. 512/96. Nel dettaglio, l’obbligo si applica a:

ELENCO DELLE REALTA’ SOGGETTE AD ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (n.d.r. Incidenti Rilevanti, Direttiva Seveso);
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
m) uffici con oltre 500 persone presenti;
n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (n.d.r. impianti R13 e D15), nonche’ operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1), lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e)* del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

*il testo in corsivo non è presente nel testo in Gazzetta Ufficiale, si ritiene per errore

Si fa notare che, rispetto al precedente allegato X del DM 10/03/98, sono stati aggiunti gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti. Inoltre per gli uffici è stato previsto l’obbligo di attestazione di idoneità non più in presenza di 500 dipendenti, ma di 500 persone.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI SUGLI ASPETTI ANTINCENDIO

Il DM 2/9/21 prevede che vengano fornite ai lavoratori dell’azienda informazione, formazione e addestramento sugli aspetti antincendio con le seguenti caratteristiche:

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
A chi: Ai lavoratori di tutte le aziende, anche a quelle per cui NON vige l’obbligo di piano di emergenza
Su cosa: argomenti elencati al punto 1.2 dell’allegato I.
Quando: “all’atto dell’assunzione e nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione del rischio incendio”.
Come: L’informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate. Se opportuno, gli avvisi devono essere riportati anche in lingue straniere. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l’informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite cartellonistica.
ADDESTRAMENTO: ESERCITAZIONI DI EMERGENZA
A chi: A tutti i lavoratori delle aziende che hanno l’ obbligo di redazione del piano di emergenza. Se opportuno, devono essere coinvolte anche le ulteriori persone presenti normalmente durante l’attività (es. utenti, pubblico, manutentori, appaltatori). C’è possibilità di esonero dall’esercitazione, a rotazione, per i lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro.

In cosa consiste: esercitazioni antincendio. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:
– la percorrenza delle vie d’esodo;
– l’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
– l’identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
– l’identificazione dell’ubicazione delle attrezzature di estinzione.

Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione fra questi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio. In ogni caso c’è necessità di documentare le esercitazioni svolte.

Quando: “con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l’addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento.” Il datore di lavoro dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione successivamente all’adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni, in caso di incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento (numero di presenze contemporanee) oppure in caso di modifiche sostanziali al sistema di esodo.

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