Il DM 2 settembre 2021. entrerà in vigore il 4 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), sostituendo il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro.
In materia di formazione, il nuovo Decreto introduce rilevanti novità per quanto riguarda la formazione degli addetti antincendio e i requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio.
Le principali novità riguardano:
- la modifica, in parte, dei programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio, prevedendo ancora 3 tipologie di corsi di formazione ma con nuove denominazioni, ossia:
- Corso per addetti in attività di “Livello 1”, della durata di 4 ore
- Corso per addetti in attività di “Livello 2”, della durata di 8 ore
- Corso per addetti in attività di “Livello 3”, della durata di 16 ore
- e per quanto riguarda i corsi di aggiornamento:
- Corso di Aggiornamento per addetti in attività di “Livello 1”, della durata di 2 ore
- Corso di Aggiornamento per addetti in attività di “Livello 2”, della durata di 5 ore
- Corso di Aggiornamento per addetti in attività di “Livello 3”, della durata di 8 ore
- l’introduzione dell’obbligo di svolgere le esercitazioni pratiche anche nei corsi di livello 1, cioè quelli che attualmente sono denominati corsi di formazione antincendio rischio basso (è stato eliminato il possibile ricorso ad ausili multimediali da usare in aula);
- l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento quinquennale della formazione degli addetti antincendio;
- è specificato che l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono (quindi in modalità videoconferenza) e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi;
- sono specificate disposizioni transitorie in base alle quali:
- i corsi di formazione ai sensi del D.M. 10/03/1998 già programmati al 04/10/2022, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 02/09/2021, ovvero entro il 04/04/2023;
- per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio già formati dovranno aggiornarsi entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento oppure, se alla data di entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, dovranno aggiornarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 04/10/2023.
- per quanto riguarda i requisiti dei docenti dei corsi di formazione, il D.M. 02/09/2021 stabilisce precisi requisiti di qualificazione dei formatori, e richiede la frequenza di specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale per mantenere la qualifica.
Chiedi informazioni sui corsi inviando una mail a formazione@pqa.it, oppure al numero 0376 387408 e chiedendo della Dott.ssa Benedetta Savoldo (segreteria organizzativa).