Con il nuovo Regolamento (UE) n. 2024/573, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso febbraio, l’Europa aggiorna la disciplina per i gas fluorurati a effetto serra (F-Gas).
Il rafforzamento delle norme sull’uso dei gas fluorurati e delle sostanze che riducono lo strato di ozono, che attualmente rappresentano oltre il 3 % delle emissioni totali di gas a effetto serra (GHG) dell’UE, si inserisce come misura per il raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione Europea, ed in particolare la riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050.
A cosa si applica il Regolamento
Il Regolamento 2024/573 si applica:
- ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Da quando si applica il Regolamento
Il Regolamento è in vigore in data 11 marzo 2024, ma per alcuni adempimenti le tempistiche sono così definite:
- 1 gennaio 2025 per l’etichettatura e gli obblighi d’informazione sui prodotti,
- 3 marzo 2025 per le misure sulla interazione degli Stati membri con il portale F-Gas.
Che cosa prevede il Regolamento
Il Regolamento aggiorna gli adempimenti applicabili, per i vari operatori coinvolti, nelle diverse fasi del ciclo di vita dei gas e delle apparecchiature che li contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas, quali:
- disposizioni per l’uso, il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione degli F-Gas
- obblighi di certificazione e formazione per gli operatori che utilizzano gli F-gas;
- condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la fornitura e l’uso di F-Gas e di specifici prodotti e apparecchiature; al riguardo si segnala in particolare l’introduzione di un apposito regime di responsabilità estesa del produttore e l’introduzione del divieto totale di immissione sul mercato di diverse categorie di prodotti e apparecchiature che contengono HFC, tra cui alcuni frigoriferi domestici, refrigeratori, schiume e aerosol
- limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi (HFC)
- obblighi di comunicazione (tenuta dei registri, controlli periodici)






