In data 18 luglio 2022 il CONAI ha emesso importanti linee guida incentrate sul tema dei Prodotti in Plastica Monouso denominati in genere con l’acronimo inglese SUP (Single Use Plastic). Le linee guida CONAI sono ben accolte dalle imprese in quanto contengono chiarimenti fondamentali per la corretta interpretazione della normativa italiana in materia, in particolar modo del D.Lgs. 196/21, che è entrato in vigore a gennaio 2022 portando con sé diverse incertezze interpretative.
Ripercorriamo insieme i principali elementi di chiarezza forniti da CONAI.

COSA SONO I “SUP” E COSA SI INTENDE PER PRODOTTO DI PLASTICA MONOUSO

Con il termine inglese SUP (Single Use Plastic) si intende un “prodotto di plastica monouso”, ovvero un prodotto fatto di plastica, costituita da polimeri organici di origine sintetica, in tutto o in parte, non concepito per essere restituito al fornitore per la ricarica o per essere riutilizzato.
A titolo di esempio, citiamo alcuni imballaggi in plastica che possono rientrare nella definizione di Sup: contenitori, pacchetti e involucri per alimenti (es. per cracker, patatine ecc.), piatti, tazze, bicchieri, contenitori e bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi. Esempi di Sup non rientranti nella definizione di imballaggio sono invece: bastoncini per cotton fioc, posate, cannucce e agitatori per bevande, aste a sostegno dei palloncini, assorbenti, tamponi igienici e salviettine umidificate. Va da sé che se un articolo risponde ai requisiti della norma UNI EN 13429 relativa agli imballaggi riutilizzabili, potrà invece essere escluso dalla definizione di SUP.

COME MAI SI PARLA DI SUP E DI PLASTICA MONOUSO

Nell’ambito dell’adozione a livello europeo, a partire da gennaio 2018, della “PLASTIC STRATEGY”, strategia volta a ridurre l’impatto ambientale della plastica, nonché la dispersione degli articoli in plastica nell’ambiente e nel mare e ad incentivare il riutilizzo e il riciclo degli imballaggi in tale materiale, l’Unione Europea ha evidenziato la necessità di porre l’attenzione sugli articoli monouso.
Dal 2018 ad oggi, le misure messe in pista in tale direzione sono state molteplici sia a livello europeo sia a livello di singoli Stati Membri e vanno da divieti o limitazioni all’immissione in commercio di particolari categorie di prodotti, a regole di etichettatura e di eco-progettazione per alcune tipologie di articoli fino all’imposizione fiscale per contenitori e imballaggi monouso (per maggiori approfondimenti leggi il nostro articolo dedicato alla “Plastic tax). Di fronte alla variabilità e alla continua evoluzione nelle misure adottate a livello europeo e nel recepimento della normativa comunitaria da parte dei diversi Stati membri, le Linee Guida CONAI forniscono un valido aiuto per identificare in modo corretto gli adempimenti previsti.

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“Etichettatura ambientale e plastic tax”

LE NORMATIVE APPLICABILI IN MATERIA DI SUP

La normativa madre a regolamentare i prodotti in plastica monouso a livello comunitario è stata la Direttiva del 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE “sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente”, nota come “Direttiva SUP”. E’ entrata in vigore il 2 luglio 2019, con obbligo di recepimento da parte degli Stati Membri entro il 3 luglio 2021.
Lo stato italiano l’ha recepita con il Decreto Legislativo n. 196 dell’8 novembre 2021, entrato in vigore il 14 gennaio 2022. Le normative nazionali di recepimento della Direttiva UN 904/2019, in primis la normativa italiana, hanno però apportato modifiche significative nel perimetro di applicazione della direttiva di partenza, con la conseguenza che un articolo potrebbe entrare e uscire dalla definizione di SUP e dagli obblighi relativi, a seconda del Paese europeo in cui viene venduto.

QUALI DIFFERENZE TRA NORMATIVA ITALIANA E NORMATIVA EUROPEA PER I SUP

I principali elementi di scostamento fra la Direttiva SUP e il D.Lgs. 196/21 consistono in:

  • Definizione di articolo in plastica: il D.Lgs 196/21 introduce due criteri di esclusione alla definizione di SUP non presenti nella Direttiva originaria (esclusione per articoli costituiti principalmente da un materiale diverso dalla plastica che nella loro composizione prevedono materiali quali vernici, inchiostri, adesivi e per gli articoli costituiti da altri materiali aventi rivestimenti in plastica con un peso inferiore al 10 % rispetto al peso totale del prodotto). Per effetto di ciò, ad esempio, i prodotti a base carta con rivestimenti o strati di plastica sono considerati SUP a livello europeo, ma non lo sono per la normativa italiana se il rivestimento ha peso inferiore al 10%;
  • Plastica biodegradabile e compostabile: sebbene sia la direttiva SUP sia il D.Lgs. 196/21 considerino in via generale la plastica biodegradabile alla stessa stregua della “plastica tradizionale”, tuttavia il Decreto italiano, con riferimento alla misura di “Restrizione al consumo”, introduce una deroga non presente a livello europeo permettendo l’immissione di SUP in plastica biodegradabile e compostabile in particolari condizioni (vedi l’approfondimento in seguito);
  • Definizione di monouso: il D.Lgs. 196/21 fornisce un elemento di chiarimento nella definizione, precisando che: “ad esempio, non sono considerati prodotti di plastica monouso, i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono una ulteriore preparazione; i contenitori contenenti alimenti in quantità superiore a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità”

QUALI MISURE PREVEDE LA NORMATIVA PER I SUP?

Le misure previste per la plastica monouso sono differenti a seconda della tipologia di articolo e consistono in:

  1. MESSA AL BANDO dei prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative sul mercato (bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini, tazze e contenitori per alimenti e bevande in polistirene espanso e tutti i prodotti in plastica oxodegradabile) – si applica dal 14/01/22.
  2. REQUISITI DI MARCATURA ED ETICHETTATURA per alcune tipologie di SUP: tazze e bicchieri per bevande, assorbenti, tamponi igienici e applicatori, salviette umidificate per l’igiene personale e per uso domestico, prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco, aste a sostegno dei palloncini, possono essere immessi sul mercato, a partire dal 14 gennaio 2022, solo se muniti di etichetta che informi e sensibilizzi i consumatori sul contenuto di plastica presente nei prodotti e sulla modalità corretta di smaltimento. L’etichetta è necessaria anche per gli articoli in plastica biodegradabile e deve riportare i pittogrammi indicati nel Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.
  3. REQUISITI DI ECOPROGETTAZIONE: i contenitori per bevande fino a 3 litri potranno essere immessi sul mercato, a partire dal 3 luglio 2024, solo se tappi e coperchi rimarranno adesi ai contenitori per l’intero utilizzo del bene; per le bottiglie per bevande sono invece stabiliti i seguenti requisiti in merito al contenuto di plastica riciclata: integrazione del 25% di plastica riciclata nelle bottiglie in PET a partire dal 2025 e del 30% in tutte le bottiglie a partire dal 2030.
  4. RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE (EPR): i produttori (e anche importatori) di alcuni SUP dovranno assicurare la copertura dei costi di sensibilizzazione, raccolta e trattamento dei rifiuti, di rimozione di rifiuti dispersi e successivi raccolta e trattamento. Per i SUP oggetto della misura che sono classificati come imballaggi (contenitori, pacchetti e involucri per alimenti, contenitori per bevande con capacità fino a tre litri, tazze per bevande e sacchetti di plastica in materiale leggero), la responsabilità potrà essere assolta con l’adesione a Conai e ai Consorzi di filiera; per i Sup non imballaggi (salviette umidificate, palloncini, prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco), i produttori potranno organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione o restituzione dei propri rifiuti sull’intero territorio nazionale, in quanto il Ministero per la Transizione Ecologica prevede un iter di riconoscimento per i sistemi autonomi. La misura dovrà essere applicata entro il 5 gennaio 2023 per i regimi EPR istituiti prima del 4 luglio 2018 e entro il 31 dicembre 2024 per gli altri regimi EPR.
  5. RACCOLTA DIFFERENZIATA: Per le bottiglie per bevande con capacità fino a tre litri è stabilito un obiettivo di raccolta differenziata da raggiungere, pari al 77% e al 90% del totale dell’immesso sul mercato, rispettivamente entro il 2025 e entro il 2029.
  6. RIDUZIONE DEL CONSUMO: si applica ai produttori di tazze e bicchieri per bevande, contenitori per alimenti e relativi tappi e coperchi ed è da attuare entro il 2026.

Alla luce di quanto descritto, per un’azienda risulta prioritario individuare la classificazione corretta dei SUP che immette sul mercato, sulla base della quale la normativa può prevedere obblighi molto differenti (si fa notare ad esempio la differenza fra un contenitore per alimenti e un piatto, il primo soggetto a riduzione entro il 2026 come previsto dalla misura 6, il secondo a messa a bando immediata come previsto dalla misura 1).

La linea guida CONAI supporta le aziende nella categorizzazione dei propri prodotti, talvolta ambigua, con numerosi esempi e FAQ.

Scarica l’infografica CONAI con il riepilogo delle misure previste per ogni tipo di SUP e il calendario degli adempimenti

QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE?

Ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 196/21 sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 2500 euro a 25000 euro l’immissione sul mercato degli articoli monouso soggetti a messa a bando e degli articoli privi della marcatura prevista a partire dal 14 gennaio 2022 e l’immissione di contenitori per bevande i cui tappi e coperchi non restino attaccati agli stessi contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto dal 3 luglio 2024. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore. Inoltre, la mancata partecipazione ai sistemi di responsabilità estesa del produttore è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non sia già sanzionata ai sensi dell’art. 256, c. 8, secondo periodo, o – con specifico riferimento agli imballaggi – ai sensi dell’art. 261, c. 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

SONO PREVISTE DEROGHE?

Per i SUP soggetti a messa a bando, è consentita la messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti “a scaffale” fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente al 14 gennaio 2022.
La marcatura delle tazze o bicchieri immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.

E LE PLASTICHE BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI?

Per quanto riguarda la misura di messa al bando dei prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative sul mercato, quali bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini, tazze ecc.), il D.Lgs. 196/21 prevede un’apertura, rispetto alla direttiva europea, nei confronti delle plastiche biodegradabili e compostabili. L’Italia infatti, diversamente rispetto a quanto previsto a livello europeo, ammette ancora l’immissione sul mercato degli articoli monouso sopraelencati se realizzati in materiale biodegradabile e compostabile (certificazione UNI EN 13432), con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei casi in cui:

  1. non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili agli imballaggi di plastica monouso;
  2. sia previsto l’impiego di tali imballaggi in circuiti controllati che conferiscono i rifiuti al servizio pubblico attraverso la raccolta differenziata (mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali):
  3. le eventuali alternative non garantiscano adeguate performance in termini di igiene e sicurezza, in considerazione delle specifiche circostanze in cui sono utilizzate;
  4. in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
  5. in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
  6. l’impatto ambientale dell’imballaggio riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili monouso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

Scarica qui la Linea Guida CONAI interpretativa della Direttiva SUP

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