La Legge 215/21, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, in recepimento del DL 146/21, ha introdotto il dovere di sospensione dell’attività ex art. 14 del D.Lgs. 81/08 da parte degli enti di controllo – ASL regionali e Ispettorato del lavoro – nel caso in cui in fase di ispezione si rilevino le “gravi violazioni” riportate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08. Dopo aver analizzato il caso della mancata formazione e addestramento dei lavoratori (vedi il nostro articolo precedente), ci soffermiamo ora sul punto 12 dell’allegato I che prevede la sospensione dell’attività in caso di attrezzature di lavoro non a norma.
ALLEGATO I – D.LGS. 81/08
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
-
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
12 Bis. Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto
La “grave violazione” citata al punto 12 dell’allegato I del D.Lgs. 81/08 che fa scattare la sospensione dell’attività per attrezzature non a norma consiste nella
“Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo”.
Da una prima lettura del punto 12, parrebbe una violazione incentrata non tanto sull’effettivo stato di sicurezza delle attrezzature quanto piuttosto sulla mancata vigilanza in merito a tale aspetto (“culpa in vigilando”). Tuttavia, questa prima interpretazione è stata puntualmente smentita dalla Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per uniformare i comportamenti ispettivi e fornire i primi dettagli interpretativi sugli elementi che gli enti di controllo valuteranno in merito all’applicabilità della sospensione ex art. 14 D.Lgs. 81/08. Per quanto riguarda il punto 12, la Circolare chiarisce che
“Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.”
Pertanto, la Circolare INL sposta l’attenzione dall’omessa vigilanza al semplice accertamento di rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. Alla luce di ciò, diventa importantissimo per il Datore di lavoro, ai sensi dell’Articolo 71 del D.Lgs.81.08:
- verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute (RESS) delle attrezzature/macchine in dotazione ai lavoratori;
- identificare i dispositivi di sicurezza e realizzare i controlli e le implementazioni previste sulla base della valutazione dei rischi;
- monitorare periodicamente i componenti di sicurezza delle attrezzature/macchine in dotazione ai lavoratori ed effettuare relativa manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei RESS;
- registrare l’attività di manutenzione al fine di ottemperare al Titolo III del D.Lgs. 81/08 – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
Quale attività rischia di essere sospesa per effetto di una macchina non a norma?
Secondo la Circolare INL n.3/2021 del 9 novembre 2021, il provvedimento di sospensione è da adottare “in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”; inoltre, “gli effetti del provvedimento vanno circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione”. Alla luce di ciò, si ipotizza che la sospensione dovuta ad una attrezzatura di lavoro/impianto non a norma sia da riferirsi all’attività connessa all’utilizzo di quell’attrezzatura di lavoro/impianto.
Con che tempistiche sarà adottato il provvedimento di sospensione?
La circolare n. 3/2021 ribadisce l’esigenza di sospendere con effetto immediato per le attività nelle quali “si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”. Secondo l’INL, pur dovendo gli Ispettori fare salve “specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso”, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza deve essere, di norma, “adottato con effetto immediato”.
La legge 215/21 ha previsto altre novità in relazione alla sicurezza macchine?
Fra le violazioni in allegato I al D.Lgs. 81/08 è stata inserita la mancata formazione e addestramento (punto 3 – vedi il nostro articolo precedente). La Circolare 4/21 ha chiarito che anche per la mancata formazione e addestramento prevista dall’art. 73 relativa alle attrezzature di lavoro pericolose, sarà applicata la sospensione. Pertanto, il Datore di lavoro dovrà dimostrare in caso di ispezione da parte degli enti di controllo di aver fatto adeguata formazione e addestramento sulle attrezzature di lavoro, sui dispositivi di sicurezza previsti e sulle corrette modalità di utilizzo.
Il provvedimento di sospensione andrà a sostituire il procedimento di prescrizione di prescrizione ex D.Lgs. 758/94?
No. Secondo la Circolare INL 4/21, “si ribadisce che per tutte le ipotesi di sospensione, il personale ispettivo provvederà altresì ad adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e ss. del d.lgs. 758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili alla predetta procedura”.
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