La legge di recepimento del suddetto decreto, Legge di conversione n. 215/21 (leggi il nostro articolo precedente), è entrata in vigore il 21/12/21 e ha confermato questo strumento: accertate le violazioni contenute nell’allegato I del D.Lgs. 81/08, l’ente di controllo adotta, senza discrezionalità, la sospensione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08, obbligando di fatto l’impresa all’interruzione dell’attività fino a revoca del provvedimento, all’adozione di misure per far cessare il pericolo, al ripristino di condizioni di sicurezza e al pagamento delle somme aggiuntive definite nello stesso allegato.
Fra le violazioni gravi in materia di sicurezza è annoverata la “mancata formazione ed addestramento” (vedi il punto 3 dell’allegato I)

. FATTISPECIE IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Euro 2.500
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione Euro 2.500
3 Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro 3.000
5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000
12-bis Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto Euro 3.000

La sospensione per mancata formazione e addestramento si applica a tutti i lavoratori dell’azienda?

La Circolare INL n. 3/21 del 9/11/21 ha chiarito che in caso di “mancata formazione e addestramento”, NON viene sospesa l’attività di tutti i lavoratori dell’azienda, ma solo quella dei lavoratoririspetto ai quali il datore di lavoro abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 Allegato I)”, ovvero solo per quei lavoratori per cui, in fase di ispezione, non sono disponibili evidenze di avvenuta formazione e addestramento (es. attestati, registrazioni di addestramento ecc).
La Circolare ha specificato inoltre che, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, resta fermo l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.
Pertanto, i lavoratori “sospesi” perché non formati e addestrati dovranno essere retribuiti, ma non potranno prestare attività per l’azienda fintanto che non sia stata adeguata la loro formazione e addestramento e che l’ente di controllo non abbia revocato il provvedimento.

Quale formazione sarà verificata dall’ente di controllo?

La Circolare INL n. 4/21 del 09/12/21 ha fornito alcuni dettagli sulle modalità con cui l’ente di controllo verificherà l’applicabilità del provvedimento di sospensione nel caso di mancata formazione e addestramento.
Nella Circolare, l’Ispettorato Nazionale del lavoro sembra prevedere l’applicazione della sospensione per le attività a maggior rischio, per le quali il D.Lgs. 81/08 prevede in forma esplicita la necessità di sottoporre il lavoratore sia a formazione sia ad addestramento.

Nel dettaglio della Circolare:

3. Mancata formazione ed addestramento
Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento.
Tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL:
• Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
• Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
• Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
• Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
• Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi). 

Tuttavia, è necessario porre l’attenzione sul fatto che, fra le attività passibili di sospensione in caso di mancata formazione e addestramento elencate nella Circolare 4/21, è inserita anche la movimentazione manuale dei carichi.
L’attenzione che l’ente di controllo dedicherà alla formazione e all’addestramento in merito alle corrette modalità di movimentazione dei carichi, è rimarcata nella Circolare, in cui si specifica:

Ai fini di quanto previsto da quest’ultimo articolo, considerato l’accordo Stato Regioni del 2011 (formazione lavoratori), il personale ispettivo verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi solo ove, dalle circostanze accertate in corso di accesso, sia emerso che lo stesso sia adibito a tale attività. Qualora non sia esibita la documentazione inerente alla formazione obbligatoria effettuata, si procederà con l’adozione del provvedimento di sospensione.


La movimentazione manuale di carichi è un’attività tutt’altro che rara nelle aziende italiane, presente anche in realtà classificate di norma come “a rischio basso”. Pertanto, sollecitiamo tutte le aziende, a prescindere dal livello di rischio, ad un adeguamento tempestivo della formazione in materia di sicurezza per il vostro personale, se non già attuato, e alla presa in carico puntuale degli adempimenti formativi in caso di inserimento di nuove risorse.


Come può essere revocata la sospensione dei lavoratori non formati e addestrati?

Si riporta di seguito l’iter di revoca del provvedimento di sospensione per i lavoratori non formati e addestrati, così come descritto nella Circolare INL n. 4/21 del 09/12/21:

In relazione al provvedimento di sospensione dell’attività di impresa o dell’attività lavorativa, qualora sia stata riscontrata la violazione di cui al punto 3, la revoca del medesimo provvedimento potrà conseguire alla dimostrazione della prenotazione della formazione – fermi la regolarizzazione di altre violazioni concomitanti di cui all’Allegato I e il pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute – atteso che, per effetto del provvedimento di prescrizione, il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui, ai fini della sospensione, è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento.
Ai fini della definizione del procedimento di prescrizione in questione, che potrà aver luogo successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, il trasgressore dovrà produrre documentazione attestante il completamento della formazione ed addestramento.

Chiedi informazioni sui corsi inviando una mail a formazione@pqa.it, oppure al numero 0376 387408 e chiedendo della Dott.ssa Benedetta Savoldo (segreteria organizzativa).

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