Per quanto riguarda la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, si segnalano le modifiche all’articolo 37 (commi 2, 5 e 7), con l’introduzione di novità che interessano la formazione del Datore di Lavoro, del Preposto, e la prossima adozione da parte della Conferenza Stato-Regioni di un Accordo in materia di formazione.
Nello specifico:
Formazione obbligatoria anche per il Datore di Lavoro
Al comma 7, ora sostituito, il datore di lavoro va ad aggiungersi a dirigenti e preposti, quale soggetto che deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto sarà previsto dal nuovo Accordo Stato Regioni;
Formazione dei Preposti
Il nuovo comma 7-ter stabilisce che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Nuovo Accordo Stato Regioni entro il 30 giugno 2022
Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotterà un accordo nel quale provvederà all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione, in modo da garantire:
- a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del dat Salva ore di lavoro;
- b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
In cosa consiste l’addestramento
Al comma 5, è specificato che l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, oltreché nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati.