Il Regolamento (UE) 2025/2083, adottato l’8 ottobre 2025 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, introduce una serie di modifiche mirate a semplificare e rafforzare l’attuazione del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM). Gli interventi normativi sono stati definiti sulla base dei dati raccolti durante il periodo transitorio, avviato il 1° ottobre 2023, e hanno l’obiettivo di garantire un’applicazione più efficiente del sistema a partire dal 1° gennaio 2026.

Ambito delle modifiche e obiettivi del regolamento

Il nuovo regolamento mira a ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori, migliorare la coerenza con l’EU ETS, semplificare le procedure per l’autorizzazione dei dichiaranti e aggiornare l’ambito delle merci coperte dal CBAM. Le principali modifiche riguardano le soglie di esenzione, le regole di calcolo delle emissioni incorporate, le tempistiche dichiarative e i requisiti relativi ai certificati CBAM.

1. Esenzione De Minimis basata sulla massa annuale delle merci importate

Per ridurre gli adempimenti degli importatori di piccole quantità, il regolamento introduce una soglia unica basata sulla massa netta cumulativa delle merci importate in un anno civile.

Soglia e applicazione

  • La soglia è fissata a 50 tonnellate/anno, applicabile cumulativamente a tutte le merci soggette a CBAM.
  • Se la massa annua complessiva delle merci importate non supera tale limite, l’importatore è esentato dagli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2023/956.

La soglia è stata calibrata per garantire che almeno il 99% delle emissioni incorporate continui a rientrare nell’ambito di applicazione del CBAM.

Dichiarazioni in dogana e superamento della soglia

L’importatore che presume di essere sotto soglia deve indicare il proprio status nella documentazione doganale per ogni importazione.
Qualora, a consuntivo, risulti superato il limite di 50 tonnellate annue, l’operatore sarà soggetto agli obblighi dichiarativi e al pagamento delle quote. In questo caso risulta comunque necessario disporre di un Dichiarante CBAM autorizzato.

2. Procedure di autorizzazione per i Dichiaranti CBAM

Per agevolare l’avvio operativo del sistema dopo il periodo transitorio, gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti possono presentare domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026.
In attesa del riscontro della Commissione, essi sono autorizzati a proseguire le importazioni per tutto il 2026, anche in caso di superamento della soglia unica basata sulla massa.

3. Adeguamenti al calcolo delle emissioni incorporate

Il regolamento apporta chiarimenti ai limiti di sistema per il calcolo delle emissioni incorporate in specifiche filiere.

Esclusioni per processi di finitura nel settore alluminio e acciaio

Per alcune merci, le emissioni derivanti da processi di finitura svolti in impianti non coperti dall’EU ETS devono essere escluse dal perimetro di calcolo, in quanto generalmente marginali rispetto alle emissioni dei materiali precursori.

Valori di default in caso di dati non disponibili

In presenza di difficoltà oggettive nel reperire i dati dai produttori extra-UE, sarà possibile utilizzare valori di default, attualmente in fase di definizione. Tali valori saranno probabilmente conservativi, ovvero maggiorati rispetto alle medie registrate per Paese di provenienza.

4. Modifiche all’ambito delle merci coperte dal CBAM

Esclusioni

Le argille caoliniche non calcinate sono escluse dall’ambito di applicazione, poiché non sono prodotti ad alta intensità di carbonio, a differenza delle argille caoliniche calcinate.

Nuove inclusioni nell’Allegato II

L’energia elettrica è stata aggiunta all’Allegato II, il che significa che nel calcolo delle emissioni incorporate per l’elettricità devono essere considerate solo le emissioni dirette, poiché le emissioni indirette non sono ritenute pertinenti in questo settore.

5. Nuove scadenze dichiarative

La data di presentazione della dichiarazione CBAM annuale è stata spostata al 30 settembre dell’anno successivo al periodo di rendicontazione.
Per le importazioni del 2026, la prima dichiarazione dovrà quindi essere presentata entro il 30 settembre 2027.

6. Requisiti sui certificati CBAM per trimestre

partire dal 2027, il dichiarante CBAM autorizzato deve garantire che, al termine di ogni trimestre, il numero di certificati presenti sul proprio conto nel registro corrisponda ad almeno il 50% delle emissioni incorporate stimate per tutte le merci importate dall’inizio dell’anno civile.
Il calcolo dovrà essere effettuato facendo riferimento ai valori predefiniti richiamati dal regolamento.

Vuoi capire come prepararti al CBAM 2026? Contattaci per una valutazione preliminare degli obblighi della tua azienda.

Condividi questo articolo

Iscriviti alla nostra newsletter

riceverai una volta al mese una mail con i più significativi aggiornamenti riguardanti le tematiche del nostro lavoro suddivise per categoria: consulenza ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, sistema di gestione, modelli organizzativi, consulenza privacy e formazione.

(leggi l'informativa)