Sono diventate obbligatorie modifiche alle Schede Dati di Sicurezza (SDS) di sostanze e miscele introdotte dal Regolamento UE 2020/878; è’ terminata la fase transitoria durata 2 anni (dal 1/1/2021 al 31/12/2022) nella quale tali modifiche erano facoltative.

Tra le novità introdotte ricordiamo:

  • codice identificatore unico di formula (UFI) nella sezione 1.1; se una miscela è legata, in conformità all’Allegato VIII del CLP, ad un UFI (identificatore unico di formula), e se l’UFI deve essere riportato in SDS, esso va indicato in sezione 1.1.
  • prescrizioni specifiche, in varie sezioni delle SDS, per sostanze che hanno proprietà di interferenza con il sistema endocrino. Gli interferenti endocrini sono sostanze chimiche che possono interferire con il sistema ormonale producendo effetti negativi per le persone e la fauna selvatica. In caso di sostanze considerate interferenti endocrini conformemente ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 o nel Regolamento (UE) 2018/605, nelle SDS devono essere fornite informazioni. Nella sezione 3.2 della sds va riportata l’identità delle sostanze con proprietà di interferenza endocrina che sono contenute in miscele quando presenti in concentrazione ≥ 0,1 % in peso. Altre informazioni sugli interferenti endocrini vanno riportate in sezione 2.3, 11.2 e 12.6.
  • se la scheda dati di sicurezza riguarda sostanze con dimensioni nanometriche, tale circostanza deve essere indicata utilizzando la dicitura «nanoforma» nella sezione 1. Una «nanoforma» è una forma di una sostanza naturale o fabbricata contenente particelle allo stato libero o come aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese tra 1nm e 100nm, inclusi in deroga i fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a 1 nm). Il regolamento indica eventuali prescrizioni specifiche per le nanoforme introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881. Nella sezione 9 devono essere indicate le dimensioni nanometriche.
  • Indicazione, se disponibili, nelle sezioni 3.1 e 3.2 della SDS, dei limiti di concentrazione specifici, dei fattori di moltiplicazione M e delle stime della tossicità acuta stabiliti dal reg. (CE) n. 1272/2008 (CLP); si introduce il principio che, se disponibili, tali dati sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele;
  • per quanto riguarda la sezione 3.2, vengono abbassati alcuni limiti di concentrazione per l’inserimento in scheda delle sostanze contenute in miscela e viene introdotto il limite ≥0,1% per gli interferenti endocrini.
  • vengono integrate nelle sezioni 9 e 14 delle SDS le disposizioni specifiche stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS): si ha un ampliamento della sezione 9 della SDS (proprietà fisico-chimiche), in linea con il GHS, e un aggiornamento della sezione 14 della SDS, informazioni sul trasporto.

A partire dal 1° Gennaio 2023 tutte le SDS devono essere realizzate in conformità al formato aggiornato ai sensi del Regolamento UE N. 878/2020.

Si ricorda inoltre che per le schede destinate all’Italia, a partire dal 1 ottobre 2022 vige l’obbligo, ai sensi del Decreto del 28 dicembre 2020, di riportare in sezione 1.4 gratuitamente i numeri di telefono dei 10 Centri antiveleni (CAV) attivi 24 ore al giorno (numeri reperibili dal sito ISS- Istituto Superiore di Sanità):

CAV “Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” – Roma Tel. (+39) 06.6859.3726
CAV “Azienda Ospedaliera Università di Foggia” – Foggia Tel. 800.183.459
CAV “Azienda Ospedaliera A. Cardarelli” – Napoli Tel. (+39) 081.545.3333
CAV Policlinico “Umberto I” – Roma Tel. (+39) 06.4997.8000
CAV Policlinico “A. Gemelli” – Roma Tel. (+39) 06.305.4343
CAV Azienda Ospedaliera “Careggi” U.O. Tossicologia Medica – Firenze Tel. (+39) 055.794.7819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia Tel. (+39) 0382.24.444
CAV Ospedale Niguarda – Milano Tel. (+39) 02.66.1010.29
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo Tel. 800.88.33.00
CAV Centro antiveleni Veneto – Verona Tel. 800.011.858

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