Si riassumono di seguito i punti dell’ordinanza di Regione Lombardia d’interesse per le attività produttrici di rifiuti speciali e di rifiuti assimilabili agli urbani (BURL Serie ordinaria n. 14 del 2 aprile è stata pubblicata l’ O.p.g.r. 1 aprile 2020 – n. 520 “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”).
Le misure adottate comprendono le norme per la gestione dei rifiuti costituiti da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta, che dovranno essere gestiti, anche presso le aziende, conferendoli nel rifiuto urbano indifferenziato.
L’ordinanza prevede che i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti garantiscano una frequenza di raccolta su pubblica via dei rifiuti urbani indifferenziati pari almeno alle frequenze contrattuali, eventualmente incrementabili anche a chiamata.
Altra misura straordinaria contenuta nell’ordinanza prevede che i Comuni siano autorizzati a ridurre gli orari o sospendere l’apertura dei Centri di raccolta, nel caso in cui i rifiuti possano essere raccolti con modalità differente rispetto al conferimento diretto al centro, assicurando comunque il conferimento dei rifiuti delle attività economiche assimilati ai rifiuti urbani, il cui esercizio non è interrotto durante l’emergenza.
Il punto 17 dell’ordinanza stabilisce, seppur nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, delle deroghe automatiche (cioè senza bisogno di effettuare alcuna comunicazione o richiesta) per il deposito temporaneo dei rifiuti previsto dall’art. 183 , comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e in particolare:
- i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
Le disposizioni dell’ordinanza trovano applicazione dalla data della pubblicazione sul BURL fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria così come dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, quindi, allo stato, fino al 31 agosto 2020, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall’art. 191 del d.lgs. 152/2006.
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