Soggetti obbligati alla seconda scadenza: chi deve iscriversi entro agosto
Sono tenute a iscriversi al RENTRI, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi o non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, di trattamento acque e fanghi o abbattimento fumi, che occupano più di 10 e fino a 50 dipendenti.
Obblighi operativi già in vigore: registri, FIR e modelli aggiornati
Con l’avvio del RENTRI, restano valide le disposizioni dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006 in merito ai soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, nonché le relative tempistiche di aggiornamento.
Tuttavia, già dal 13 febbraio 2025 è stato adottato un nuovo modello di registro, che:
- può ancora essere compilato su supporto cartaceo o elettronico stampabile (su fogli vidimati) per i soggetti non ancora iscritti al RENTRI;
- deve essere tenuto in formato digitale e trasmesso mensilmente al portale per tutti i soggetti già iscritti.
Analogamente, anche per i formulari di identificazione rifiuti (FIR), è stato introdotto un nuovo modello a partire dal 13 febbraio 2025. Questi FIR, che possono essere emessi dai produttori dei rifiuti o dai trasportatori, devono essere vidimati digitalmente e possono essere compilati su carta o tramite strumenti gestionali interoperabili con il sistema.
A partire dal 13 febbraio 2026, la compilazione dei FIR sarà obbligatoriamente digitale, e il FIR digitale dovrà essere sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell’avvio del trasporto e dal destinatario al momento dell’arrivo all’impianto. Sempre a partire dalla stessa data, i soggetti coinvolti dovranno effettuare la trasmissione al RENTRI dei formulari relativi a rifiuti pericolosi.
Sanzioni in caso di mancato adeguamento
La normativa prevede sanzioni amministrative per i soggetti inadempienti. In particolare:
- da 500 a 2.000 euro per rifiuti non pericolosi;
- da 1.000 a 3.000 euro per rifiuti pericolosi;
Le sanzioni si applicano sia in caso di mancata iscrizione nei termini previsti, sia in presenza di trasmissioni incomplete o difformi rispetto alle modalità previste. Nel caso di iscrizione tardiva entro 60 giorni dalla scadenza, le sanzioni sono ridotte ad un terzo.
Il calendario di attuazione del RENTRI prosegue secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 59/2023. Le imprese che rientrano nella seconda fascia dimensionale (11–50 dipendenti) devono prestare particolare attenzione alle scadenze del 15 giugno – 14 agosto 2025.
Oltre all’iscrizione, risulta necessario rivedere le modalità di gestione interna dei registri e dei formulari, valutando anche la necessità di ricorrere a strumenti informatici interoperabili e a figure dedicate alla compilazione, trasmissione e conservazione dei dati.





