Il 10 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il Decreto Legislativo che attua la Direttiva (UE) 2022/2464, nota come CSRD.
L’Italia ha fatto un importante passo avanti nella promozione della trasparenza e della sostenibilità aziendale con la pubblicazione della bozza del decreto attuativo per l’implementazione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Questa Direttiva Europea, in vigore dal primo gennaio 2023, richiede alle grandi aziende di preparare un rapporto annuale di sostenibilità che illustri le loro prestazioni in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG).
L’Articolo 5 della CSRD prevede un termine di 18 mesi per l’adozione della nuova Direttiva, con scadenza fissata al 5 luglio.
In Italia, il 16 febbraio 2024, è stata resa pubblica la bozza del decreto attuativo, elaborata dal Dipartimento del Tesoro e dalla Ragioneria Generale dello Stato, e sottoposta a consultazione pubblica fino al 18 marzo 2024. Le principali Associazioni d’impresa hanno partecipato attivamente, fornendo suggerimenti tramite position paper individuali e una lettera congiunta, affrontando varie tematiche presenti nel documento in consultazione.
Cosa prevede la bozza del decreto?
La bozza del decreto italiano incorpora i requisiti fondamentali della CSRD, stabilendo gli obblighi di rendicontazione per le grandi aziende italiane. In particolare, queste aziende dovranno:
- Preparare un rapporto annuale di sostenibilità in linea con gli standard europei di rendicontazione (European Sustainability Reporting Standards – ESRS) già citati in questo articolo;
- Far esaminare il rapporto da un revisore legale o da una società di revisione specializzata in sostenibilità;
- Pubblicare il rapporto sul proprio sito web.
La revisione: il tema più dibattuto
Uno dei temi più dibattuti riguarda la scelta di non consentire ai fornitori indipendenti di servizi di attestazione di offrire servizi di assurance. La Commissione Europea, nella Direttiva 2022/2464, lasciava agli Stati Membri la possibilità di permettere alle imprese di scegliere tra una varietà più ampia di fornitori indipendenti per i servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Questa opzione avrebbe consentito di ottenere l’attestazione non solo dai revisori legali del bilancio, ma anche da enti di attestazione indipendenti, migliorando la qualità della revisione e creando un mercato della revisione più aperto e diversificato, considerato cruciale per la corretta applicazione della Direttiva. La Francia, il primo Stato membro a adottare la Direttiva nel proprio ordinamento, ha scelto di accogliere questa opzione, estendendo la possibilità sia ai revisori autorizzati sia a organismi terzi accreditati.
L’Italia, invece, ha optato per un approccio diverso, incaricando la CONSOB e il MEF di condurre uno studio congiunto entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto delegato, per valutare l’entità del fenomeno e, in particolare, la capacità del mercato di gestire l’aumento dei soggetti obbligati all’assurance della rendicontazione di sostenibilità, oltre a esaminare i costi e i benefici derivanti dall’eventuale introduzione di fornitori indipendenti di servizi di attestazione.
Novità per il sistema sanzionatorio
Un altro tema di rilievo riguarda il quadro sanzionatorio delineato nel decreto di recepimento. Le associazioni di categoria e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno espresso, nella loro lettera congiunta al MEF, la necessità di rivedere il sistema sanzionatorio, ritenuto troppo simile a quello applicato per i bilanci finanziari. Attualmente, il decreto prevede che le violazioni siano punite secondo le disposizioni sulle false comunicazioni sociali, in gran parte di natura penale (articoli 2621-2622 del C.C), con l’aggiunta di sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato deposito presso il Registro delle imprese.
Anche per il sistema sanzionatorio la Direttiva ha dato agli Stati Membri la libertà di scegliere il sistema ritenuto più appropriato. I principali Paesi dell’Unione Europea hanno optato per sistemi sanzionatori meno severi rispetto a quello italiano, suscitando preoccupazioni tra le Associazioni d’impresa. Esse temono che ciò possa penalizzare la competitività del sistema italiano e favorire il fenomeno dello spostamento delle sedi sociali verso Paesi europei con normative di vigilanza meno rigide.
In conclusione, è raccomandabile considerare l’adozione di un sistema speciale di sanzioni amministrative, più flessibile e più adatto a garantire la protezione dei destinatari delle informazioni.






