Il Regolamento (UE) 2023/923 del 3 maggio 2023 ha modificato la restrizione prevista dall’allegato XVII del Regolamento REACH relativa al piombo contenuto negli articoli in PVC (voce 63 dell’allegato XVII).

La motivazione alla base della nuova restrizione per il piombo è che è stato dimostrato a livello europeo che il rilascio di piombo da articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile, PVC, contenenti stabilizzanti al piombo contribuisce direttamente e indirettamente all’esposizione umana al piombo.

Secondo l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, ECHA, “il piombo è una sostanza tossica che incide sullo sviluppo del sistema nervoso, causa malattie renali croniche e ha effetti nocivi sulla pressione sanguigna e, sebbene non sia stata stabilita alcuna soglia per quanto riguarda gli effetti sullo sviluppo neurologico dei bambini e sui reni, secondo l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, l’attuale esposizione umana al piombo attraverso gli alimenti e altre fonti supera ancora i livelli di esposizione tollerabili e determina effetti nocivi sullo sviluppo neurologico dei bambini”.

La nuova restrizione prevede il divieto di immissione sul mercato di articoli in PVC contenenti piombo in quantità superiore allo 0,1% in peso a partire dal 24 novembre 2024.

La restrizione stabilisce requisiti particolari per il PVC derivante da recupero e in caso di importazione.

Un’attenzione particolare deve essere posta ai prodotti di importazione perché si stima che il 90% dei prodotti in PVC presenti attualmente nel territorio comunitario contengano piombo derivante da PVC da extra-UE, in quanto sul territorio europeo, l’utilizzo del piombo per migliorare la stabilità termica del PVC durante il processo di compounding e per la protezione dalla fotodegradazione è stato ufficialmente concluso a partire dal 2015, grazie ad un’azione progressiva condotta dall’Unione europea.

I requisiti particolari introdotti dal Regolamento (UE) 2023/923 del 3 maggio 2023 per gli articoli da recupero sono:

  • per gli articoli in PVC contenenti PVC flessibile recuperato, il limite di concentrazione di piombo dello 0,1% non si applica fino al 28 maggio 2025;
  • per gli articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato, è permesso un contenuto maggiore di piombo (fino allo 1,5 % fino al 28 maggio 2033) per alcune tipologie di articoli (si vedano le lettere a, b, c, d, e, f alla voce 63, punto 15 dell’allegato XVII)
    Sono imposti dei requisiti specifici per:

    • l’etichettatura: tutti gli articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato contenenti piombo in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso del materiale in PVC possono essere immessi sul mercato solo se recano, in modo visibile, leggibile e indelebile la frase: «Contiene ≥ 0,1 % di piombo». La frase deve essere apposta direttamente sull’articolo, se possibile, oppure sull’imballaggio.
    • dimostrare che il PVC rigido recuperato deriva da recupero: i fornitori, su richiesta dell’ente di controllo, devono mostrare dichiarazioni attestanti il recupero, cioè certificati rilasciati da sistemi che attestano la tracciabilità e il contenuto di recupero (ad es. secondo norma EN 15343:2007 o norme riconosciute equivalenti), da integrare con un certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente per i prodotti di importazione.

La restrizione non si applica agli articoli rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 94/62/CE (Imballaggi), della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II), della Direttiva 2009/48/CE (Giocattoli) e del Regolamento (CE) n. 1935/2004 (FCM).

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