Il 14 giugno 2023, la “Candidate List” dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche ECHA, che contiene tutte le sostanze considerate estremamente preoccupanti per la salute a livello europeo, è stata aggiornata con inserimento di:
- diphenyl(2,4,6‑trimethylbenzoyl)phosphine oxide, meglio noto come “TPO” (EC No. 278-355-8, CAS 75980-60-8) incluso in quanto classificato come “Tossico per la riproduzione cat. 1B” secondo l’art. 57 (c) del Regolamento REACH
- bis(4-chlorophenyl) sulphone, meglio noto come “BCPS” (EC No. 201-247-9, CAS 80-07-9), incluso in quanto avente proprietà “vPvB, Molto persistente e molto bioaccumulabile” secondo l’art. 57(e) del Regolamento REACH
Quali settori sono influenzati dall’ultimo aggiornamento della Candidate List?
Il TPO è usato nei seguenti prodotti: prodotti fotochimici, inchiostri e toner, prodotti di rivestimento, polimeri, adesivi e sigillanti e riempitivi, stucchi, gessi, argilla da modellare. Pertanto i settori influenzati sono quelli della stampa, della riproduzione di supporti registrati e di fabbricazione di prodotti in plastica.
Il BCPS è usato industrialmente per la produzione di polimeri che appartengono al gruppo dei termoplastici, cioè polimeri che presentano caratteristiche speciali ad alte temperature (elevata robustezza, resistenza al calore ed eccellenti proprietà dielettriche), quali PSU, PESU, PPSU. Possibili settori di utilizzo sono la produzione di pentole per microonde, pompe per acqua e olio, componenti elettrici, membrane per la lavorazione degli alimenti e trattamento delle acque reflue. Storicamente, il BCPS faceva parte del DDT che conteneva lo 0,03–0,6% di BCPS. Il BCPS è molto persistente nei polimeri in cui è usato, dai quali può migrare ed essere bioaccumulato negli organismi viventi (per maggiori dettagli sulla sua migrazione, si propone questo studio sulla presenza di BCPS nel pesce di acqua dolce).
Quali obblighi si applicano a seguito di aggiornamento della Candidate List?
La Candidate List dell’ECHA aggiornata il 14 giugno 2023 ha raggiunto le 235 sostanze considerate come “SVHC – Substances of Very High Concern”. Di seguito, sintetizziamo gli obblighi che si applicano quando una nuova sostanza è inserita nella Candidate List.
1. OBBLIGHI PER I PRODUTTORI/IMPORTATORI DI ARTICOLI
Coloro che immettono sul mercato prodotti classificabili come “articoli a rilascio non intenzionale” ai sensi della normativa REACH, devono:
- Verificare tempestivamente se la nuova sostanza in Candidate List può essere presente al di sopra dello 0,1% p/p (peso su peso) negli articoli venduti. La verifica può essere condotta attraverso uno scambio di informazioni a monte della catena di approvvigionamento e test analitici, quando opportuno; raccomandiamo di svolgere l’indagine approfonditamente in particolar modo per le aziende con ambiti di attività che includono gli usi principali identificati per la nuova SVHC.
In caso di verifica positiva, si applicano i seguenti obblighi:
- Dalla data di inclusione delle sostanze in Candidate List (14/06/23), si applica l’obbligo di notifica nella banca dati SCIP ai sensi dell’art. 9 della Waste Framework Directive – Normativa Quadro sui Rifiuti (Direttiva 2008/98/CE modificata dalla Direttiva UE 2018/851)
- Dalla data di inclusione delle sostanze in Candidate List (14/06/23), si applica l’obbligo di comunicazione ai clienti e destinatari degli articoli di cui all’art.33 del Regolamento REACHc
- Entro 6 mesi dalla data d’inclusione della sostanza in Candidate List (14/12/23), si applica l’obbligo di notifica all’ECHA di cui all’art. 7 par. 2 del Regolamento REACH per gli importatori e produttori che annualmente immettano sul mercato più di 1 tonnellata della sostanza SVHC contenuta negli articoli venduti. L’obbligo di notifica decade se è possibile escludere l’esposizione degli esseri umani e dell’ambiente durante l’uso e lo smaltimento dell’articolo e se la sostanza risulta essere già stata registrata per lo specifico uso. In tali casi, il produttore o importatore deve comunque fornire istruzioni adeguate al destinatario dell’articolo.
2. OBBLIGHI PER I PRODUTTORI/IMPORTATORI DI SOSTANZE E MISCELE
Coloro che immettono sul mercato la sostanza SVHC oppure miscele che la contengono devono:
- Aggiornare la sezione 15 della scheda di sicurezza della sostanza/miscela per dar conto dell’identificazione della sostanza quale SVHC [articolo 31, paragrafo 9, lettera a)].
- Fornire la scheda di sicurezza, in quanto obbligatorio per sostanze incluse in Candidate List
- Sottolineiamo infine l’importanza di tenere sotto controllo gli sviluppi normativi associati alla nuova SVHC che, in futuro, potrebbe essere inclusa nell’Allegato XIV del Reg. REACH, e richiedere quindi un’autorizzazione per poter essere utilizzata