Il regolamento entrerà in vigore il 29 giugno, ma la nuova classificazione delle sostanze si applicherà dal 1° dicembre 2023.

Il documento interviene sull’allegato XVII del Reach (“Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi”) sostituendo e inserendo alcune voci nelle appendici 1 (Sostanze cancerogene: categoria 1A), 2 (Sostanze cancerogene: categoria 1B), 5 (Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1A) e 6 (Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1B) al fine di recepire la nuova classificazione di tali sostanze di cui al regolamento (CE) n.1272/2008, così come modificato dal regolamento (UE)2022/692.

Di seguito il testo completo:

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:
1) nell’appendice 1, Voce 28 – Sostanze cancerogene: categoria 1 A la voce con numero indice 033-005-00-1 è sostituita dalla seguente

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note
«Acido arsenico e i suoi sali,ad eccezione di quelli specificati altrove nell’allegato VI del regolamento(CE)n.1272/2008 033-005-00-1 A»;

2) nell’appendice 2, Voce 28 – Sostanze cancerogene: categoria 1B le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note
«Pentaossido di divanadio; vanadio pentossido 023-001-00-8 215-239-8 1314-62-1»
«Cumene 601-024-00-X 202-704-5 98-82-8»
«derivati di 2,2-dimetilpropan- 1-ol, tribromo; 3-bromo-2,2-bis (bromometil)propan-1-olo 603-243-00-6 253-057-0 36483-57-5;
1522-92-5»
«Benzofenone 606-153-00-5 204-337-6 119-61-9»;

3) nell’appendice 2, Voce 28 – Sostanze cancerogene: categoria 1B la voce con numero indice 650-017-00-8 è sostituita dalla seguente:

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note
«Fibre ceramiche refrattarie, fibre per scopi speciali, ad eccezione di quelle specificate altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un’orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) pari o inferiore al 18 % in peso]. 033-005-00-1 A, Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il nome della sostanza deve figurare sull’etichetta sotto una delle designazioni di cui alla parte 3 dell’allegato VI di detto regolamento.

In tale parte è talvolta utilizzata una denominazione generale del tipo “composti di …” o “sali di …”. In tal caso, il fornitore che immette tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull’etichetta il nome esatto, tenendo conto del paragrafo 1.1.1.4 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

R: La classificazione come cancerogeno non è necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulta maggiore di 6 μm.»;

4) nell’appendice 5 Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1A, la voce con numero indice 082-001-00-6 è sostituita dalla seguente:

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note
«Composti del piombo, ad eccezione di quelli specificati altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 082-001-00-6 A»;

5) nell’appendice 6 Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1B), le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note
«Bromuro di ammonio 035-005-00-7 235-183-8 12124-97-9»
«Dibutilstagno bis(2-etilesanoato) 050-032-00-4 220-481-2 2781-10-4»
«Dibutilstagno di(acetato) 050-033-00-X 213-928-8 1067-33-0»
«Tellurio 052-001-00-0 236-813-4 13494-80-9»
«Diossido di tellurio 052-002-00-6 231-193-1 7446-07-3»
«Tetraossido di bario e diboro 056-005-00-3 237-222-4 13701-59-2»
«2-(2-metossietossi)etanolo; glicol dietilenico monometiletere 603-107-00-6 203-906-6 111-77-3»
«2,4,6-tri-terz-butilfenolo 604-097-00-6 211-989-5 732-26-3»
«4,4’-sulfonildifenolo; bisfenolo S 604-098-00-1 201-250-5 80-09-1»
«Acido 2-etilesanoico e i suoi sali, ad eccezione di quelli specificati altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 607-230-00-6
«Pentapotassio 2,2’,2»,2«’,2»”- (etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato 607-734-00-6 404-290-3 7216-95-7»
«N-carbossimetilimminobis (etilennitrilo)tetra(acido acetico) 607-735-00-1 200-652-8 67-43-6»
«Pentasodio (carbossilatometil) iminobis(etilenenitrilo) tetraacetato 607-736-00-7 205-391-3 140-01-2»
«Acido perfluoroeptanoico; acido tridecafluoroeptanoico 607-761-00-3 206-798-9 375-85-9»
«Acido 6-[C12-18-alchil- (ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico, sodio e sali di tris
(2-idrossietil)ammonio
607-763-00-4
«Acido 6-[(C10-C13)-alchil- (ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico 607-764-00-X 2156592-54-8»
«Acido 6-[(C12-18)-alchil- (ramificati,
insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico
607-765-00-5
«Teofillina; 1,3-dimetil-3,7-diidro-1H- purina-2,6-dione 613-342-00-6 200-385-7 58-55-9»
«N-(2-nitrofenil)fosforico triammide 616-238-00-9 477-690-9 874819-71-3»
«Massa di reazione della sostanza 3-(difluorometil)-1-metil-N [(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetraidro- 9-isopropil-1,4-metanonaftalen- 5-il]pirazolo-4-carbossammide e 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetraidro-
9-isopropil-1,4-metanonaftalen- 5-il]pirazolo-4-carbossammide [contenuto relativo > 78 % sin isomeri < 15 % anti isomeri]; isopirazam
616-240-00-X 881685-58-1»;

6) nell’appendice 6, le voci con numeri indice 050-008-00-3 e 609-026-00-2 sono sostituite dalle seguenti:

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note
«Composti di tributilstagno, ad eccezione di quelli specificati altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 050-008-00-3
«Sali ed esteri di dinoseb, ad eccezione di quelli specificati altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 609-026-00-2

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