Questa è una delle GRANDI novità apportate con il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 6 aprile 2021.
La novità che riguarda la formazione in materia di Salute e Sicurezza ha un impatto importante sui piani formativi delle aziende, viene infatti eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale relativo a salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento della propria mansione, andando quindi ad eliminare deroghe alla scadenza della formazione obbligatoria.
Qui trovate l’elenco dei nostri corsi ai quali potete già iscrivervi:
Scendiamo ancora più nel dettaglio
Al punto 10 del Protocollo – Spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione – è stata eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.
Viene invece previsto, come già stabilito dall’articolo 25, comma 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che: “Sono consentiti in presenza […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di […] salute e sicurezza […] in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.”.
Inoltre il Ministero del Lavoro, ha provveduto ad aggiornare le FAQ sul sito istituzionale, introducendo uno specifico quesito sull’argomento:
In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l’aggiornamento?
No. Infatti, il DPCM 14 gennaio 2021, articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 10, lett. s), in relazione alla formazione in materia di salute e sicurezza prevede che “sono altresì consentiti […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.
Per ulteriori informazioni puoi contattarci all’indirizzo email formazione@pqa.it o al n. di telefono 0376 387408.