La Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 aprile 2025 ha approvato l’atteso Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il nuovo Accordo costituisce un aggiornamento importante del quadro normativo sulla formazione obbligatoria, andando ad accorpare in un unico testo la disciplina della formazione normata dai precedenti Accordi Stato-Regioni, ora abrogati (Accordi del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012 e del 7 luglio 2016).

I corsi normati dall’ Accordo

L’Accordo disciplina la formazione delle figure fondamentali del sistema della prevenzione:

  • Lavoratori, Preposti e Dirigenti
  • Datore di lavoro
  • Datore di Lavoro RSPP
  • ASPP e RSPP
  • Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
  • Ambienti sospetti d’inquinamento o confinati
  • Attrezzature di Lavoro

Molte sono le novità introdotte sia per quanto riguarda i “soggetti formatori”, sia per gli aspetti di progettazione ed erogazione della formazione sia in presenza fisica, che in videoconferenza sincrona, che in e-learning.

L’Accordo introduce modalità standardizzate per la verifica finale dell’apprendimento; in tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, per il quale l’accordo indica gli elementi minimi.

Viene ridotto anche il numero massimo di partecipanti ai corsi teorici (da 35 a 30) e fissato il limite per le lezioni pratiche (rapporto istruttore/discente 1:6).

Le principali novità per le aziende

Il nuovo Accordo Unico disciplina 2 nuove tipologie di corsi precedentemente non normati:

  • I corsi per Datori di lavoro; è previsto un modulo comune della durata minima di 16 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore per il datore di lavoro dell’impresa affidataria (art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008);
  • I corsi per lavoratori che operano in Ambienti sospetti di inquinamento o confinati; durata minima 12 ore.

Sono state introdotte alcune modifiche che riguardano corsi già normati dai precedenti Accordi:

  • Il corso per Preposti passa da 8 a 12 ore. Non sarà più consentita l’erogazione, nemmeno per gli aggiornamenti, in modalità e-Learning. E’ confermata la cadenza biennale dell’aggiornamento.
  • Il corso per Dirigenti viene ridotto da 16 a 12 ore. E’ previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore per dirigenti di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
  • Il corso per Datori di lavoro con compiti RSPP viene completamente rinnovato; il percorso formativo si articola con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento (Agricoltura, Pesca, Costruzioni; Chimico).
  • Per i corsi attrezzature sono riconfermate tutte le precedenti tipologie di attrezzature e sono introdotte tre nuovi tipi di corsi per attrezzature che richiedono l’abilitazione:
    • la macchina raccogli frutta,
    • i caricatori per la movimentazione di materiali;
    • i carriponte.

Entrata in vigore

Il nuovo Accordo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dall’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.

I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.

Testo dell’Accordo

Per approfondire i contenuti è possibile scaricare il testo dell’Accordo approvato: https://aifos.org/inst/aifos/public/data/general/files/normativa/ASR-170425.pdf

In vista della pubblicazione del nuovo Accordo, le aziende sono tenute ad aggiornare i propri piani formativi effettuando le opportune verifiche sulla conformità della formazione svolta e pianificando i corsi di aggiornamento secondo le nuove modalità.

Per maggiori informazioni potete contattarci all’email formazione@pqa.it oppure al numero di telefono 0376387408.

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