I beni DUAL USE (o a duplice uso) sono tutti quei prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che sono destinati ad un utilizzo civile, ma che potenzialmente possono essere impiegati per un uso militare.

Il principio alla base della normativa dual use (Regolamento UE 2021/821) è quello di impedire l’export di beni e il trasferimento di tecnologie che possano contribuire alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e di quelle più convenzionali. Nella considerazione del crescente volume degli scambi commerciali attraverso le frontiere dell’Unione europea, l’attuazione dei controlli sulle esportazioni UE di prodotti a duplice uso si basa su misure preventive come l’obbligo di autorizzazione all’esportazione e di procedure di registrazione doganale.

La normativa comunitaria sul trasferimento della tecnologia a dual use, collegata fortissimamente all’export di beni e servizi verso i Paesi Extra‐UE, a distanza di più di 10 anni dalla sua entrata in vigore, presenta ancora forte incertezza e può essere foriera di pesanti sanzioni agli operatori. Ciò per via dell’errato convincimento che questa normativa si applichi solo alle imprese industriali belliche. Essa, invece, riguarda una percentuale altissima di beni e servizi, che, molto spesso, vengono erroneamente autoconsiderati ed autocertificati dagli esportatori come beni non disciplinati dalla norma sulla dual use, e quindi liberamente esportabili. Così agendo, l’esportatore corre il rischio di essere assoggettato a pesanti sanzioni e di commettere gravi reati. La soluzione per evitare ciò sta nel conoscere bene la normativa e chiedere il rilascio delle dovute autorizzazioni all’UAMA (Unità per le autorizzazioni di materiali di armamento).

L’aumento progressivo dei controlli dovuti alle tensioni internazionali scatenate dal conflitto tra Russia e Ucraina e alla forte apertura ai mercati “nuovi”, ma costituiti da Paesi considerati particolarmente rischiosi, hanno riportato sotto i riflettori la normativa sul “dual use” di fondamentale importanza per chiunque intenda esportare i propri prodotti e servizi al di fuori del territorio dell’Unione Europea.

Come verificare se il bene può essere considerato un dual use?

Prima di esportare un bene verso Paesi terzi è necessario verificare se rientra nel campo di applicazione della Normativa dual use attraverso i seguenti passaggi:

  1. Inserire il HS Code nel portale AIDA dell’Agenzia delle dogane sezione misure > taric > esportazione;
  2. Selezionare alla voce “Paesi” dal menù a tendina l’opzione “tutti”;
  3. A questo punto il Portale ci restituisce tutte le misure di restrizione all’esportazione legate al bene con il HS Code precedentemente inserito;
  4. Aprire le “note” per verificare e identificare le caratteristiche del bene che ricadono all’interno dell’Allegato 1 del Reg. UE 2021/821;
  5. A questo punto con il supporto dell’ufficio tecnico o di consulenti esterni, verificare se le caratteristiche del bene possono ricadere nell’Allegato 1 e a secondo del riscontro è necessario intraprendere alternativamente le seguenti azioni:
    1. Se il bene ricade nelle caratteristiche descritte dall’Allegato 1 è necessario richiedere ad UAMA l’autorizzazione all’esportazione;
    2. Se, dopo un’attenta valutazione, si ritiene che il bene non ricada nelle misure descritte dall’Allegato 1, lo si può considerare un bene non dual use ed indicare il codice Y901 nella dichiarazione doganale che indica che il bene può considerarsi di libera esportazione.

Come evitare sanzioni ed eventuali criticità con spedizionieri ed Istituti di credito?

Con l’escalation militare del conflitto Russia – Ucraina si registra che i controlli delle Autorità doganali si stanno intensificando e anche gli stessi spedizionieri richiedono maggiori evidenze che dimostrino che il bene non sia da considerare un dual use o che sia presente una regolare autorizzazione da parte di UAMA; le stesse richieste vengono molto spesso inoltrate anche dagli Istituti di credito che ricevono il pagamento dal Paese terzo e che minacciano di bloccare l’accredito proprio per non correre loro stessi dei rischi rispetto alle Normative dual use e antiriciclaggio.

Quindi come fare per dare riscontro alle richieste delle Autorità doganali o dei vari operatori economici?

  • Se ci troviamo nel caso “a” sarà quindi necessario esibire l’Autorizzazione all’esportazione concessa da UAMA, ricordandosi che attualmente le Autorizzazioni concesse e in corso per Russia e Bielorussia sono state sospese dall’Autorità.
  • Se ci troviamo nel caso “b” è necessario predisporre una relazione tecnica dettagliata e approfondita, anche con il supporto di una società di consulenza terza, che possa stabilire in maniera indipendente se il bene pur avendo l’indicazione di “dual use”, si possa considerare escluso dalle note tecniche dell’Allegato 1 e che l’indicazione del codice Y901 sia stata inserita in maniera consapevole da parte dell’esportatore. La relazione può essere esibita su richiesta come supporto alla libera esportazione.
Il nostro Team di esperti può fornire consulenza all’esportatore in entrambe le casistiche: supportandolo nella richiesta di un’eventuale autorizzazione o nella redazione di un’attenta e oggettiva relazione per dimostrare che il prodotto esportato possa non considerarsi un bene dual use.
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