Il decreto legge Green Pass Bis
– Articolo aggiornato al 24/09/2021 –
I controlli del Green Pass saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione, secondo una procedura formalizzata che illustri le modalità adottate dalla Direzione e il rispetto della normativa privacy.
Il lavoratore che non sarà in grado o si rifiuterà di esibire il Green Pass all’atto dell’accesso al luogo di lavoro, sarà considerato come assente ingiustificato, senza retribuzione, fino alla presentazione della certificazione. Se il lavoratore accede al sito di lavoro sprovvisto di certificazione, è passibile inoltre di provvedimenti disciplinari da parte del Datore di lavoro e/o di sanzioni amministrative da 600 a 1500 €, nel caso in cui la violazione sia accertata da enti di controllo.
Se il Datore di lavoro omette di istituire il sistema di verifica, è invece passibile di sanzioni amministrative da 400 a 1000 € salvo che il fatto non costituisca reato.
Si riportano di seguito le FAQ più interessanti sul tema Green Pass Bis.
- Chi deve esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre?
Ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legge, tutti i soggetti che svolgono ad ogni titolo attività lavorativa o formativa nei luoghi di lavoro dovranno esibire il Certificato Verde. Pertanto non solo i lavoratori subordinati ma anche i lavori autonomi, i liberi professionisti, i lavoratori di imprese esterne, eventuali volontari o stagisti. Il provvedimento si applica anche ai Datori di lavoro e soci lavoratori
- Ci sono soggetti esonerati all’obbligo di esibire il Green Pass?
Sono esonerati i soggetti in possesso di “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021. La Circolare Ministeriale individua i criteri di esenzione applicabili ai “soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19”. La Circolare Ministeriale suddetta è valida fino al 30/09/21. Si attende nuova Circolare applicativa sull’argomento.
- L’obbligo di Green Pass c’è anche per i lavoratori che prestano la loro attività all’aperto (es. cantieri)?
SI. Allo stato attuale, nel Decreto Legge non è inserita distinzione tra luogo di lavoro all’aperto o al chiuso.
- La verifica di Green Pass da parte del datore di lavoro deve essere fatta anche per il lavoratore in smart-working?
NO. La verifica da parte del datore di lavoro è obbligatoria per chi accede al luogo di lavoro.
- Il datore di lavoro deve verificare anche i lavoratori che svolgono la propria attività al di fuori della sede aziendale, ad es. presso clienti o presso cantieri?
Sì. Il datore di lavoro deve individuare una modalità di verifica a campione anche per i lavoratori che svolgono la propria attività all’esterno della sede aziendale, presso le sedi di clienti o cantieri. In questo modo, i lavoratori di aziende appaltatrici vengono ad essere soggetti ad un duplice controllo, da parte del sistema istituito dalla propria Direzione e anche da parte del sistema istituito presso i luoghi cui accedono (luoghi di lavoro dei Committenti).
- Il Datore di lavoro deve fare la verifica del Green Pass anche per eventuali clienti che accedono al luogo di lavoro?
NO. La verifica del GP è obbligatoria “per chi accede al luogo di lavoro per svolgere attività lavorativa”, anche a titolo volontario, e/o formativa.
Il cliente, pertanto, non rientra in questa categoria e non sarà soggetto alla verifica di Green Pass dal 15 ottobre. Solo per le attività per cui la normativa ha già imposto l’obbligo di verifica di Green Pass al cliente (ad es. la Legge n. 126 del16/09/2021 per ristoranti al chiuso, piscine e palestre al chiuso, spettacoli, eventi sportivi, musei ecc.), il cliente dovrà continuare ad esibire il Green Pass in ingresso. Solo in tal caso, in ingresso dovranno essere verificati sia il Green Pass dei lavoratori, sia quello dei clienti.
- Chi deve effettuare il controllo del Green Pass?
E’ responsabilità del datore di lavoro istituire un sistema di verifica del Green Pass per quanti accedono ai luoghi di lavoro di pertinenza. Il datore di lavoro deve definire con atto formale i soggetti incaricati alla verifica del Green Pass, che devono essere formati sulle corrette modalità di verifica e sugli adempimenti da attuare per la tutela della privacy.
- Posso affidare il controllo del Green Pass ad azienda esterna?
Sulla base delle informazioni a disposizione non si esclude la possibilità per la Direzione aziendale di appaltare il servizio di verifica Green Pass ad azienda esterna autorizzata.
- Come deve svolgersi la verifica del Green Pass da parte del datore di lavoro?
Ai sensi dell’art. 3 c. 5 del Decreto Legge, è responsabilità del datore di lavoro definire in modo chiaro la procedura messa in atto per la verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro di propria pertinenza. La procedura, che deve essere formalizzata, deve indicare le modalità di controllo attuate e gli incaricati alla verifica nominati. E’ inoltre opportuno per il datore di lavoro mantenere anche le evidenze delle verifiche effettuate, nel rispetto della normativa privacy.
La verifica va effettuata preferibilmente all’ingresso al luogo di lavoro, con l’utilizzo di App apposita messa a disposizione per le aziende. Il datore di lavoro può scegliere di svolgere la verifica a tappeto o a campione.
- Si può verificare il Green Pass acquisendo autocertificazioni? O richiedendo la scadenza dei Certificati ai propri lavoratori? O acquisendo copia dei Certificati?
NO. L’unica modalità attualmente ritenuta valida per la verifica del Green Pass è il ricorso alla App VerificaC19. Non sono attualmente ritenute valide modalità alternative.” Ora per le aziende con più di 50 dipendenti c’è anche la modalità Greeenpass50+ dell’Inps.
- Nella verifica del Green Pass da parte del datore di lavoro è necessario verificare anche la carta d’identità del soggetto in ingresso?
NO. La richiesta dalla carta d’identità ai fini della verifica può essere fatta solo in caso di palese incongruenza fra i dati identificativi riportati nel Green Pass presentato e il proprio riscontro visivo sul soggetto che si verifica (ad es. incongruenza di sesso o palese differenza di età).
- Cosa succede al lavoratore che non è in possesso del Green Pass dopo il 15 ottobre?
– Se il lavoratore comunica al proprio datore di lavoro l’assenza di Green Pass o si rifiuta di esibirlo, oppure se in fase di controllo in ingresso il Green Pass del lavoratore risulta non valido o scaduto, il lavoratore è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione. Il periodo di assenza ingiustificata non è remunerato.- Se l’assenza di Green Pass da parte del lavoratore emerge da controllo effettuato sul luogo di lavoro da parte della Direzione, il lavoratore, ololtre al periodo di assenza ingiustificata, può incorrere in provvedimenti disciplinari importanti causa inadempienza di direttive aziendali e possibile compromissione “colposa” della salute del personale.- Se l’assenza di Green Pass emerge da ispezione effettuata dagli enti di controllo, in primis il personale ispettivo di ATS, il lavoratore è anche passibile di una sanzione pecuniaria che va dai 600 ai 1500 euro.
- A quanto ammontano le sanzioni per i datori di lavoro?
In caso di ispezione da parte di enti di controllo, in primis il personale ispettivo di ATS, il datore di lavoro che non ha istituito le corrette procedure di verifica presso i luoghi di lavoro di propria pertinenza è passibile di una sanzione pecuniaria che va dai 400 ai 1000 euro.
- Sono previste agevolazioni per i Datori di Lavoro delle imprese con meno di 15 dipendenti?
SI. Il Decreto tiene conto dell’impatto pesante che la mancanza improvvisa di un dipendente potrebbe avere per la continuità lavorativa delle piccole imprese, stabilendo misure più severe per il lavoratore non dotato di Green Pass e agevolazioni per il Datore di Lavoro volte alla sostituzione temporanea dello stesso. Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 3 c.7 del Decreto, per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore senza Green Pass valido, il datore di lavoro può sospenderlo per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
- Chi non ha il Green Pass ha diritto a lavorare in smart working?
NO. Il Green Pass è un certificato che serve per accedere al posto di lavoro non per lavorare, l’assenza del certificato non può dare in automatico diritto al lavoro da remoto». Nulla toglie che le aziende private possano decidere di concedere il lavoro da remoto in versione semplificata ai dipendenti senza Green Pass, questa procedura è possibile fino alla fine della proroga dello stato d’emergenza fissata al 31 dicembre 2021! Se il datore di lavoro invece richiede la presenza in sede, senza Green Pass scatta la sospensione o l’aspettativa. - Come si ottiene e quanto è valida la Certificazione Green Pass?
Per ulteriori informazioni sul Green Pass e le modalità di rilascio e validità della cosiddetta “Certificazione verde digitale COVID-19” ti rimandiamo al nostro precedente articolo “Via libera al Green Pass, le regole definitive e il sito per ottenerlo” dove troverai il link al sito ufficiale Certificazione Verde Covid-19 che contiene un’ampia sezione FAQ.
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