A meno di tre mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, introdotto con D.Lgs. 116/20 e prorogato già molte volte, riepiloghiamo di seguito i principali aspetti in merito agli adempimenti applicabili.
Questo argomento sarà oggetto di un nostro approfondimento durante il webinar gratuito “Etichettatura ambientale e plastic tax” organizzato dalla CCIAA in collaborazione con il Consorzio Mantova Export.
Forniremo alcune importanti indicazioni operative per permettere alle aziende di fare il punto sull’argomento e verificare la conformità delle etichette dei prodotti destinati al mercato nazionale
ENTRATA IN VIGORE DELL’ETICHETTA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 c. 5 del D.Lgs. 152/06 entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 e si applicherà a tutti gli imballaggi immessi sul territorio italiano. Nel dettaglio, saranno soggetti a tale obbligo gli imballaggi destinati ai circuiti sia B2B sia B2C, gli imballaggi primari, secondari e terziari, gli imballaggi venduti tal quali o come merce imballata, prodotti in Italia o di importazione, di ogni tipo di materiale (anche compostabili), di ogni dimensione, compresi gli imballaggi privi di grafica (imballaggi neutri) e quelli forniti anche a titolo gratuito tal quali o come merce imballata.
RESPONSABILITA’ E SANZIONI
La sanzione per etichetta ambientale assente o non conforme è prevista dall’art. 261 c.3 del D.Lgs. 152/06, è di tipo amministrativo pecuniario e va da 5.200 a 40.000 €. Si applica a “chiunque immetta sul mercato italiano imballaggi privi dei requisiti di etichettatura”, in una logica di responsabilità condivisa fra utilizzatore e produttore dell’imballaggio. In capo al produttore dell’imballaggio ricade l’onere di veicolare all’interno della filiera l’informazione relativa all’identificazione dei materiali di imballaggio.
In caso di etichetta ambientale scorretta, ricordiamo che potrebbero essere applicate anche le sanzioni dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) per “green claim” non conformi o ingannevoli. Le sanzioni a seguito di controlli suggeriti da consumatore, concorrente o altro soggetto interessato sono di tipo amministrativo pecuniario e vanno da 5.000 a 5.000.000 € a seconda della gravità e della durata della non conformità. Con provvedimento n. 28060 del 20 dicembre 2019, l’AGCM ha chiarito che i claim ambientali “devono riportare i vantaggi ambientali del prodotto in modo puntuale e non ambiguo, essere scientificamente verificabili e, infine, devono essere comunicati in modo corretto”, e che “dovrebbe veicolare informazioni adeguatamente documentate, scientificamente ‘verificabili’ e circoscritte a specifici aspetti verificabili in chiave comparativa rispetto a prodotti omogenei amministrativa”
Scarica qui la Linea Guida del MITE con le indicazioni operative
MODALITA’ DI ETICHETTATURA
Il documento “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”, redatto dal MITE – Ministero della Transizione Ecologica e pubblicato in data 15/03/22, costituisce il riferimento ufficiale in cui sono indicate le modalità per l’etichettatura. In particolar modo, il documento fornisce informazioni su:
- tipi di imballaggio e parti di un imballaggio multicomponente oggetto di etichetta ambientale;
- contenuto dell’etichetta e regole di etichettatura;
- supporti dove è possibile inserire le informazioni;
- modalità grafiche da utilizzare.
L’avvenuta emissione della Linea Guida del MITE, a lungo attesa, costituisce il completamento delle informazioni necessarie all’etichettatura degli imballaggi e il superamento degli ostacoli che fino ad ora hanno comportato proroga dell’adempimento, dando la possibilità di effettiva entrata in vigore dell’obbligo al 1° gennaio 2023.
Scarica qui la Linea Guida del MITE con le indicazioni operative