L’operatività del decreto scatterà a sei mesi dell’entrata in vigore, vale a dire dal 3 maggio 2023, data entro la quale gli impianti esistenti dovranno presentare all’autorità competente un’istanza per l’aggiornamento della propria autorizzazione al recupero dei rifiuti inerti.
Entro la stessa scadenza il MITE potrà valutare modifiche ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per tenere conto delle eventuali evidenze emerse in fase applicativa.
Il Decreto del MITE stabilisce i requisiti applicabili ai processi di recupero dei i rifiuti inerti ed al sistema di gestione dell’organizzazione che gestisce l’impianto di recupero di suddetti rifiuti.

All’Allegato 1 del provvedimento sono elencati i rifiuti ammessi, che comprendono 8 tipi di rifiuti inerti prodotti da attività di costruzione e demolizione, appartenenti al capitolo 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), e 10 tipi di rifiuti inerti di origine minerale appartenenti ad altri capitoli dell’elenco (ad esempio mattoni e mattonelle, scarti di ghiaia o sabbia).
Nello stesso allegato sono specificate le verifiche da effettuare sui rifiuti in ingresso all’impianto, le modalità di deposito dei materiali e le specifiche delle operazioni di lavorazione da svolgere, i controlli da svolgere sui materiali ottenuti attraverso le operazioni di recupero al fine di accertare la conformità ai relativi requisiti di qualità e della successiva redazione delle dichiarazioni di conformità dell’aggregato riciclato prodotto secondo il modello di cui all’Allegato 3.

Nell’Allegato 2 il provvedimento stabilisce i campi di utilizzo possibili per i materiali ottenuti con le operazioni di recupero, quali ad esempio la realizzazione di sottofondi per infrastrutture stradali – ferroviarie – aeroportuali, riempimenti, recuperi ambientali, produzione di calcestruzzi.

L’Articolo 6 del decreto stabilisce che

All’Allegato 1 del provvedimento sono elencati i rifiuti ammessi, che comprendono 8 tipi di rifiuti inerti prodotti da attività di costruzione e demolizione, appartenenti al capitolo 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), e 10 tipi di rifiuti inerti di origine minerale appartenenti ad altri capitoli dell’elenco (ad esempio mattoni e mattonelle, scarti di ghiaia o sabbia).

Nello stesso allegato sono specificate le verifiche da effettuare sui rifiuti in ingresso all’impianto, le modalità di deposito dei materiali e le specifiche delle operazioni di lavorazione da svolgere, i controlli da svolgere sui materiali ottenuti attraverso le operazioni di recupero al fine di accertare la conformità ai relativi requisiti di qualità e della successiva redazione delle dichiarazioni di conformità dell’aggregato riciclato prodotto secondo il modello di cui all’Allegato 3.

Nell’Allegato 2 il provvedimento stabilisce i campi di utilizzo possibili per i materiali ottenuti con le operazioni di recupero, quali ad esempio la realizzazione di sottofondi per infrastrutture stradali – ferroviarie – aeroportuali, riempimenti, recuperi ambientali, produzione di calcestruzzi.

L’Articolo 6 del decreto stabilisce che le organizzazioni che gestiscono gli impianti di recupero di rifiuti inerti debbano essere certificate ai sensi della norma ISO 9001 e che il sistema di gestione comprenda le procedure per il controllo operativo atte ad assicurare la conformità del processo di recupero, dei suoi input, dei suoi output e del piano di monitoraggio ai criteri dell’Allegato 1.

e che il sistema di gestione comprenda le procedure per il controllo operativo atte ad assicurare la conformità del processo di recupero, dei suoi input, dei suoi output e del piano di monitoraggio ai criteri dell’Allegato 1.

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