Il DPCM del 12 ottobre 2021 denominato “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″», scaricabile qui con i suoi allegati, riporta le Linee guida per l’applicazione del nuovo Decreto Green Pass bis nei luoghi lavorativi.

A differenza delle linee guida per la Pubblica Amministrazione che forniscono indicazioni specifiche sulle verifiche da attuare, quali percentuale minima di campionamento pari al 20% del personale in servizio e flessibilità nell’orario di entrata/uscita, le Linee guida relative alle aziende si soffermano soprattutto sugli strumenti informatici di supporto per svolgere tali verifiche, lasciando al Datore di lavoro privato possibilità di scelta sulla frequenza e sul numero delle verifiche da effettuare.

In ambito privato, fa quindi fede esclusivamente quanto previsto dal Decreto-Legge “Green Pass bis” stesso, secondo il quale il Datore di lavoro definisce le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, “anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano  effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano  con atto formale i soggetti  incaricati  dell’accertamento  delle  violazioni degli  obblighi” .

Sulla scelta da parte del Datore di Lavoro di effettuare la verifica “a tappeto” (ovvero sul 100% dei lavoratori) o “a campione”, si è pronunciata Confindustria suggerendo alle aziende di optare per la modalità a campione solo nel momento in cui vi sia l’effettiva impossibilità, da parte del datore di lavoro, di verificare quotidianamente il Green pass a tutti coloro che accedono al luogo di lavoro.

Il controllo a Campione

(Estratto dal documento Confindustria “L’estensione del Green Pass al lavoro privato – Commento al Decreto Legge DL 21 settembre 2021, n.127” sett.21)

Per quanto il controllo, secondo la norma, possa essere anche a campione, riteniamo opportuno sollecitare una particolare attenzione a tale eventuale scelta, in quanto questa modalità – per quanto evidentemente semplificativa degli adempimenti – non sembra pienamente coerente né con l’obbligo generalizzato di possesso del Green Pass, ne con la logica sostanziale e prevenzionale di impedire a chiunque sia privo di certificato di fare ingresso in azienda.”

I nostri consulenti sono disponibili per un supporto consulenziale per assistere la vostra clientela ad integrare i vecchi protocolli con le nuove regole e definire le procedure di verifica dei dipendenti e non rischiare di incorrere in sanzioni e non conformità in caso di verifica.

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