La nuova normativa va a modificare la Direttiva 2011/65/UE, nota come Direttiva ROHS III, che concerne la restrizione all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e che è stata recepita a livello nazionale dal D. Lgs. n. 27 del 4 marzo 2014. Ricordiamo che i principali provvedimenti temporalmente successivi all’emanazione della direttiva ROHS III e contenenti modifiche in materia erano:

  • la Direttiva Delegata (Ue) 2015/863 del 31 marzo 2015 che ha esteso la restrizione d’uso alle sostanze DEHP, BBP, DBP e DIBP
  • Il Decreto Ministeriale 15 febbraio 2018 che ha modificato l’allegato III del D.Lgs. 27/14, ridefinendo alcuni casi di esenzione
  • le Direttive Delegate (Ue) 2018/739, 2018/740 e 2018/741 del 10 marzo 2018 che hanno ridefinito i casi di esenzione previsti dall’allegato III della direttiva 2011/65/UE relativi alle leghe di acciaio, alluminio e rame contenenti piombo.

Ricordiamo inoltre che, sulla base dell’attuale quadro normativo, le sostanze per le quali sono poste limitazioni di concentrazione nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono:

  • Cadmio (Cd)
  • Mercurio (Hg)
  • Piombo (Pb)
  • Cromo esavalente (Cr6 +)
  • Bifenili polibromurati (PBB)
  • Eteri di difenile polibromurato (PBDE)
  • Bis (2-etilesil) ftalato (DEHP)
  • Benzil butil ftalato (BBP)
  • Dibutilftalato (DBP)
  • Diisobutilftalato (DIBP)

La Direttiva 2023/1526/Ue introduce una nuova esenzione al limite di concentrazione del piombo quando viene utilizzato come stabilizzante termico del PVC impiegato come materiale di base dei sensori dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, per i quali è concesso l’utilizzo di piombo in deroga al limite fino al 31/12/23. La motivazione alla base della dilazione temporale prevista dall’Unione Europea è la mancanza di sostituti del piombo che risultino attualmente affidabili per questo utilizzo.

Segnaliamo che, per un errore nel testo pubblicato in Gazzetta, non è chiara ad oggi la data entro la quale gli Stati membri dovranno recepire la direttiva.

Le altre esenzioni ai limiti di concentrazione stabiliti dalla Direttiva ROHS III specifiche per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo sono consultabili all’allegato IV del D.Lgs. 27/14. Le esenzioni per il piombo per le altre tipologie di AEE sono consultabili all’allegato III del D.Lgs. 27/14.

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