Il Ministero della Salute con Circolare n. 5443 del 22 marzo u.s. ha fornito nuove indicazioni e chiarimenti, prevalentemente rivolte ai medici e alle strutture sanitarie, sui comportamentali per la protezione dal COVID-19, fornendo specifiche indicazioni sulle modalità di pulizia degli ambienti sia sanitari che NON sanitari ma in cui abbiano soggiornato pazienti affetti da COVI-19.
I rifiuti derivanti dai DPI utilizzati per la pulizia di questi ambienti devono essere considerati rifiuti potenzialmente infetti.
Nella circolare si precisa che “i rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto di categoria B (UN 3291).
In mancanza di precisazioni in merito ai rifiuti da DPI utilizzati nell’ambito di attività produttive diverse da quelle ospedaliere, si ritiene che tutti i DPI (maschere, guanti, tute, occhialini ecc.) debbano essere smaltiti come rifiuto potenzialmente infetto.
Pur non essendo state fornite indicazioni specifiche, si consiglia di classificare tali rifiuti con il codice EER 180103* – Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni – di avviarli a smaltimento come UN 3291 destinandoli a incenerimento.
Il deposito temporaneo, come previsto dall’art. 8 del DPR n. 254 del 15/07/2003, deve avvenire in modo da non causare rischi per la salute e può avere la durata massima di 5 giorni dalla chiusura del contenitore, elevabile a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.
Le registrazioni nel registro di carico/scarico devono avvenire entro 5 giorni.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA vai all’art. 8 del DPR n. 254 del 15/07/2003
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo ambiente@pqa.it