In relazione a questi ultimi imballaggi, che CONAI definisce come “imballaggi a completamento di gamma o a completamento dell’imballaggio”, vi comportate quindi come “Commercianti di imballaggi”, e siete pertanto soggetti agli adempimenti già introdotti da CONAI a partire da gennaio 2019:

  1. Invio di autodichiarazione al vs. fornitore di imballaggio con richiesta di non applicazione del CAC nella fattura di vendita (mod. 6.23);
  2. Dichiarazione periodica e versamento del CAC al CONAI sulle cessioni a clienti-utilizzatori (mod. 6.1)
  3. Applicazione del CAC nelle fatture di vendita a clienti-utilizzatori.

Dove sta la semplificazione quindi? La semplificazione si applica, a partire dal 1 gennaio 2020 e in virtù della Circolare 29 novembre 2018,  nel solo caso in cui possiate definirvi “Piccoli commercianti di imballaggi a completamento di gamma o a completamento dell’imballaggio in materiale diverso da quello di produzione”, ovvero nel caso in cui il flusso dei suddetti imballaggi da voi commercializzati risulti inferiore alla soglia di 150 tonnellate all’anno per tipologia di materiale.

Per i “Piccoli commercianti di imballaggi a completamento di gamma o a completamento dell’imballaggio in materiale diverso da quello di produzione”, le semplificazioni rispetto agli adempimenti sopra descritti sono del tutto analoghe a quelle che la Circolare del 29 novembre 2018 aveva già previsto per i “Piccoli commercianti di imballaggi vuoti”. In sintesi, permettono al soggetto con un flusso di imballaggi limitato di non applicare la procedura descritta ai punti precedenti, adempiendo al CONAI tramite:

  1. Invio a CONAI di autochiarazione dello stato di “Piccolo commerciante” (mod. 6.24);
  2. Nessuna comunicazione da inviare ai fornitori degli imballaggi (in mancanza di specifica comunicazione, il fornitore degli imballaggi a completamento di gamma o a completamento dell’imballaggio continuerà ad applicare il CAC nelle fatture di vendita);
  3. Pagamento del CAC nelle fatture di vendita del fornitore;
  4. Indicazione nelle proprie fatture di vendita della dicitura “Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”.

Nel solo caso in cui siano applicabili criteri di esenzione (es. mod. 6.5 di esenzione per esportazione) ed il cliente ne faccia esplicita richiesta, non ci si deve rivalere del CAC sul cliente e la dicitura da scrivere in fattura è “Corrispettivo non comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”; in questo caso, sarà possibile la richiesta di rimborso al CONAI del contributo già versato al fornitore.

Per eventuali approfondimenti, contattare i ns. uffici (tel. 0376-387408) o scrivere una e-mail a anna.cavaggion@pqa.it

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