Nel mese di dicembre 2025 la Commissione europea ha adottato diversi regolamenti attuativi relativi al Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM), con l’obiettivo di aggiornare e perfezionare l’impianto in vista dell’avvio della fase definitiva, operativa dal 1° gennaio 2026. Le normative sono state rese disponibili sul sito istituzionale della Commissione, ma non risultano ancora pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Le principali novità riguardano il passaggio dal semplice reporting all’obbligo finanziario, l’introduzione di regole più rigorose per la verifica dei dati forniti dai produttori di beni CBAM, la pubblicazione dei valori di default e delle relative maggiorazioni oltre alla pubblicazione dei benchmark necessari al calcolo dello sconto, legato alle quote ETS gratuite.

Obbligo di verifica e accreditamento dei verificatori

Durante il periodo transitorio non era prevista una verifica accreditata delle informazioni fornite dai produttori CBAM agli importatori. Dal 2026 la verifica diventa un elemento strutturale del sistema. Le emissioni reali devono essere validate da un soggetto terzo accreditato da un organismo nazionale di accreditamento.

La verifica richiede una visita fisica presso l’impianto di produzione, salvo deroghe circoscritte: è ammessa una visita virtuale solo se l’impianto è stato già visitato l’anno precedente o in casi di forza maggiore, con una turnazione obbligatoria dei siti sottoposti a verifica. È inoltre introdotta una soglia di tolleranza del 5%: qualora gli errori o le omissioni superino tale limite, il rapporto di verifica non può essere considerato soddisfacente.

Per facilitare la gestione degli scambi informativi tra operatori esteri, verificatori e dichiaranti CBAM, viene istituito un Portale Operatori dedicato.

Valori di default e maggiorazioni (Mark-up)

Nella fase Definitiva (dal 2026 in avanti) è permesso l’uso di valori di default per quel che riguarda i valori di CO2 incorporata nei beni CBAM. Questo allo scopo di bypassare le difficoltà degli importatori nel recupero dei dati presso i produttori. L’utilizzo di tali valori è però disincentivato economicamente per spingere verso l’uso di dati reali. Di seguito alcuni elementi degni di nota su questo argomento:

  • Introduzione del “Mark-up”: I valori di default definiti dalla Commissione includono una maggiorazione (mark-up) per garantire l’integrità ambientale e coprire le incertezze. L’entità della Maggiorazione (10%, 20%, 30%) varia a seconda del bene specifico e dell’anno di applicazione (in crescendo verso il futuro).
  • Gerarchia: I valori di default si usano solo se non è possibile determinare le emissioni reali o per i precursori dove mancano dati dal fornitore. Se il paese di origine del prodotto e/o del precursore è sconosciuto, si applicano i valori di default più alti a livello globale.

Calcolo dello sconto CBAM legato all’assegnazione gratuita ETS

Dal 2026 il pagamento delle quote CBAM incorpora una riduzione volta a riflettere le quote gratuite ancora riconosciute ai produttori UE della stessa tipologia di beni soggetti a CBAM. La normativa definisce la formula definitiva per il calcolo dello sconto (Free Allocation Adjustment) che si basa sul phase-in factor e sui benchmark CBAM, pubblicati per ciascun codice doganale e processo produttivo.

Sono stati resi disponibili i benchmark per i periodi 2026–2027 e 2028–2030, mentre i valori relativi agli anni successivi saranno pubblicati in futuro. Per i beni complessi che impiegano precursori provenienti da più impianti, lo sconto può essere calcolato come media ponderata, salvo disponibilità di una tracciabilità puntuale della provenienza di ogni precursore.

Determinazione del prezzo dei certificati CBAM

La Commissione ha chiarito le modalità di calcolo del prezzo dei certificati CBAM, collegato all’andamento delle aste ETS. Per il 2026, il prezzo sarà determinato come media trimestrale dei prezzi di chiusura delle aste ETS. Dal 1° gennaio 2027 il calcolo diventerà settimanale.

I prezzi saranno pubblicati dalla Commissione:

  • il primo giorno lavorativo della settimana successiva al periodo di riferimento (dal 2027)
  • il primo giorno lavorativo del trimestre successivo (per il 2026).

L’incertezza sul valore dei certificati resta un elemento rilevante per la stima del costo delle importazioni soggette a CBAM.

Status di dichiarante CBAM autorizzato

L’importazione di beni soggetti a CBAM è possibile solo tramite operatori in possesso dello status di dichiarante CBAM autorizzato. Le nuove norme introducono alcune modifiche operative. Le autorità competenti possono ora acquisire digitalmente informazioni e dati da altre amministrazioni nazionali, riducendo gli oneri amministrativi per il richiedente.

In caso di revoca dello status nel corso del 2026, i certificati dovuti devono essere restituiti entro il 15 febbraio 2027.

Implicazioni per la fase definitiva del CBAM

Gli interventi regolatori rafforzano la coerenza del CBAM con l’EU ETS e chiariscono aspetti tecnici fondamentali per la gestione dei dati e degli obblighi dichiarativi. Le nuove disposizioni consentono una maggiore uniformità nell’applicazione del meccanismo a partire dal 2026.

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