Come indicato nel nostro precedente articolo “Obbligo di nomina del Consulente ADR“, dal 01/01/2023 è diventata obbligatoria la nomina del Consulente ADR anche per gli “SPEDITORI” di merci pericolose, tra le quali rientrano anche i rifiuti prodotti e avviati a recupero o smaltimento tramite trasportatori autorizzati.

Sulla G.U. n. 220 del 20/09/2023 è stato pubblicato il D.M. del 07/08/2023 “REGOLAMENTAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR”, che apporta correzioni e chiarimenti a seguito della pubblicazione della nota esplicativa del MIT del 22/12/2022.

Il DM stabilisce all’art. 3 che possono beneficiare dell’esenzione i casi già previsti dall’ADR, o che rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui ai seguenti capitoli dell’ADR:
3.3 “Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti”;
3.4 “Merci pericolose imballate in quantità limitate” (in esenzione totale);
3.5 “Merci pericolose imballate in quantità esenti

2) trasporti o spedizioni di colli
3) trasporti o spedizioni occasionali (appartenenti comunque al gruppo d’imballaggio III o alle categorie di trasporto 3 o 4)

Il DM precisa all’art. 4 le condizioni alle quali valgono i casi di esenzione per trasporti o spedizioni in colli, in particolare:
a) per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR o alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR in caso di merci appartenenti a categorie di trasporto diverse;
c) ogni impresa deve predisporre e conservare per 5 anni un apposito registro interno (cartaceo o digitale) per tenere sotto controllo il numero di spedizioni eseguite annualmente, inserendo i dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto.

L’art. 5 stabilisce le condizioni per l’esenzione della nomina per trasporti o spedizioni occasionali, nello specifico:
a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 o 4;
c) il numero massimo è di dodici operazioni per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
d) ogni impresa deve mantenere un apposito registro interno (digitale o cartaceo), da conservare per 5 anni, per monitorare il numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto.

Per tutti i casi esentati l’articolo 7 prevede delle prescrizioni di sicurezza, in base alle quali il legale rappresentante dell’impresa:

  • assicura che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne;
  • è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR;
  • deve assicurarsi, nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, dell’inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR, riportando la condizione di esenzione della nomina del Consulente ADR.

In sintesi, analizzando la situazione dal punto di vista dello “SPEDITORE”:

Rimangono escluse dalla nomina del Consulente ADR le imprese che:
– effettuano spedizioni in esenzione totale ADR (per le quantità limitate)
– effettuano spedizioni in esenzione parziale ADR (al di sotto di kg/litri 1000 virtuali) in misura non superiore alle 3 volte/mese e 24/anno
– effettuano spedizioni alla rinfusa o in cisterna di merci/rifiuti poco pericolose (appartenenti al g.i. III o alle categorie 3 e 4) in misura non superiore alle 2 volte/mese e 12/anno e complessivamente non superiori a 50 ton/anno

Le imprese che beneficiano dell’esenzione per via delle quantità limitate o quantità esenti, devono predisporre un apposito registro, da conservare almeno cinque anni, che indichi la data di esecuzione, i dati di classificazione, il tipo di imballaggio oppure il tipo di confezionamento (rinfusa o cisterna) e il quantitativo netto.

Sono obbligate alla nomina del Consulente ADR tutte le spedizioni che non rientrano nei criteri sopra elencati, tra cui anche quelle in colli che superano i limiti dell’esenzione parziale ADR (cioè superiori a kg/litri 1000 virtuali), anche se effettuate poche volte nell’anno solare.

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