La normativa ADR, che si applica al trasporto su strada di merci pericolose, a partire dall’edizione 2019 estende ai soggetti che spediscono merci pericolose, tra le quali anche i rifiuti, l’obbligo di nominare un consulente per la sicurezza dei trasporti, a partire dal 01/01/2023.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato in data 21/12/22 una nota esplicativa in cui chiarisce in quali casi ritiene sia escluso l’obbligo di nomina.

CHI SONO GLI SPEDITORI?

Lo speditore si identifica con “ogni impresa la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico

La definizione dei soggetti coinvolti nelle operazioni legate al trasporto delle merci pericolose è precisata nel Capitolo 1.2 ADR:

  •  “SPEDITORE”, l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Deve nominare un consulente ADR entro il 31/12/2022.
  • Imballatore, l’impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e gli IBC, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto.
  • Riempitore, l’impresa che riempie con merci pericolose una cisterna o un veicolo-batteria o CGEM, o un veicolo, un grande container o un piccolo container per il trasporto alla rinfusa
  • Caricatore, l’impresa che carica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili in o su un veicolo/container o carica un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo.
  • Trasportatore, l’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto.
  • Scaricatore, l’impresa che rimuove un container o una cisterna mobile da un veicolo oppure scarica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili da un veicolo o da un container oppure scarica merci pericolose da una cisterna o da un veicolo/container per il trasporto alla rinfusa.
  • Destinatario, il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto, quest’ultimo è considerato come il destinatario ai sensi dell’ADR. Se il trasporto si esegue senza contratto di trasporto, l’impresa che prende in carico le merci pericolose all’arrivo deve essere considerata come destinatario.

CHI E’ ESENTE DALL’OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR?

L’obbligo di nomina del consulente, stando all’interpretazione del nostro M.I.T, non si applicherebbe nei casi in cui valgono regimi di esenzione per gli altri tipi di soggetto, come indicato nel seguente estratto:

“Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.

Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:

  • Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
  • nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative. Anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.”

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