
Scadenza CONAI del 28 febbraio: opportunità di rimborso ed esenzioni CONAI per aziende esportatrici
Il 28 febbraio rappresenta una data cruciale per le imprese italiane soggette al sistema CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) che vendono i loro prodotti fuori dall’Italia.
Entro tale scadenza, le aziende esportatrici possono richiedere esenzione o rimborso Conai per i quantitativi di imballaggi che vendono al di fuori del territorio italiano.
Per molte realtà industriali e commerciali, ciò si traduce in una riduzione concreta dell’onere finanziario connesso al C.A.C, Contibuto Ambientale Conai.
I moduli di richiesta di esenzione per export sono diversi a seconda della procedura selezionata come più opportuna per l’attività aziendale. L’azienda può inviare il mod. 6.5 se ha scelto la forma di esenzione ex-ante che prevede uno sconto anticipato sul Conai. Si tratta di un vero e proprio plafond di esenzione, che può essere calcolato come il rapporto fra il fatturato estero e il fatturato totale o sulla base dei flussi di merce esteri e italiani. Al 28 febbraio, con l’invio del mod. 6.5 l’azienda comunica anche il nuovo plafond per l’anno successivo.
Il 28 febbraio è anche la scadenza per l’invio degli altri possibili moduli di esenzione per l’export:
- il mod. 6.6 che prevede un’esenzione ex-post, ovvero un rimborso annuale del CAC relativo a merci vendute fuori Italia
- il mod. Rimborso da 6.10, dedicato a chi utilizza la procedura di compensazione Import/export, poichè ha flussi di import e di export paragonabili
- il mod. 6.6bis, che permette il rimborso per le esportazioni di imballaggi pieni dichiarati in procedura semplificata import (con mod. 6.2)
Al 28 febbraio è possibile inviare anche la richiesta di rimborso per sfridi da autoproduzione di imballaggi, dedicata ai soggetti autoproduttori.
E’ pertanto una data da ricordare, in quanto associata a diverse opportunità di sgravio o rimborso del contributo CONAI. Nel caso la data ricada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale successivo.
