Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali nel sanzionare un’università per aver reso accessibili on line i dati identificativi di due persone che avevano segnalato all’ateneo possibili illeciti.

L’università aveva dichiarato che, a causa di un aggiornamento della piattaforma software utilizzata, si era verificata la sovrascrittura accidentale dei permessi di accesso ad alcune pagine web interne dell’applicativo usato per il whistleblowing, rendendo così possibile a chiunque consultare i nomi e altri dati di coloro che avevano inviato segnalazioni riservate. Tali informazioni erano di conseguenza state indicizzate da alcuni motori di ricerca fino a che l’università, dopo essere venuta a conoscenza del problema, era intervenuta per farli deindicizzare e cancellare le relative copie cache.

Nel corso dell’istruttoria è stato rilevato che la violazione dei dati personali (data breach) era riconducibile all’assenza di adeguate misure tecniche per il controllo degli accessi, che avrebbero consentito di limitare la consultazione al solo personale autorizzato. In base al Regolamento spetta in primo luogo proprio al titolare del trattamento (in questo caso l’ateneo) – tenendo conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento – mettere in atto misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Tra queste rientra anche una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure adottate.  Nel caso di specie invece l’università si è limitata a recepire le scelte progettuali del fornitore dell’applicativo che non prevedeva la cifratura dei dati personali (identità del segnalante, informazioni relative alla segnalazione, eventuale documentazione allegata), né l’adozione di un protocollo di trasmissione che garantisse una comunicazione sicura, sia in termini di riservatezza e integrità dei dati scambiati, sia di autenticità del sito web visualizzato da chi invia le segnalazioni. La gravità della violazione risulta acuita dal particolare regime di riservatezza stabilito dalle norme in materia di whistleblowing, proprio a maggior tutela degli interessati.

(fonte: Sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali – www.gpdp.it)

Condividi questo articolo

Iscriviti alla nostra newsletter

riceverai una volta al mese una mail con i più significativi aggiornamenti riguardanti le tematiche del nostro lavoro suddivise per categoria: consulenza ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, sistema di gestione, modelli organizzativi, consulenza privacy e formazione.

(leggi l'informativa)